La liquidazione dei compensi per due gradi di giudizio spetta al giudice d’appello

Ove l’avvocato agisca nei confronti del proprio cliente, ai sensi dell’art. 28 l. n. 794/1942, per ottenere la liquidazione di spese, diritti ed onorari relativi a più cause svoltesi in successive fasi o gradi di merito, la competenza appartiene al giudice di secondo grado, in considerazione del fatto che il giudice della fase successiva è particolarmente in grado di valutare le prestazioni inerenti l’intero incarico.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna nell’ordinanza ex art. 702- bis c.p.c. del 27 maggio 2015. Il caso. Un avvocato propone ricorso ex artt. 28 l. n. 794/1942, 3 e 14 d.lgs. n. 150/2011 nei confronti del proprio cliente al fine di ottenere la liquidazione dei compensi maturati in una causa svoltasi in due gradi di giudizio. In particolare, il legale adiva la Corte d’appello chiedendo la liquidazione dei compensi per entrambi i gradi. Decorrenza della prescrizione presuntiva. In primo luogo, i Giudici d’appello respingono l’eccezione formulata dalla convenuta relativa all’intervenuta prescrizione presuntiva del credito. Ciò in ragione della mancata decorrenza del termine prescrizionale di tre anni coincidente, ai sensi dell’art. 2957, comma 2, c.c., con la pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio. Al riguardo, la Corte territoriale specifica che, in caso di patrocinio per due gradi di giudizio, detto termine coincide con la pubblicazione della sentenza d’appello, a nulla rilevando che siano stati conferiti mandati successivi. Liquidazione di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, risultando incontestata l’esecuzione dell’incarico nonché il mancato pagamento delle predette prestazioni, i Giudici d’appello procedono alla liquidazione dei compensi di entrambe le fasi del giudizio. Invero, secondo quanto affermato dalla Corte territoriale, il giudice della fase successiva è particolarmente in grado di valutare le prestazioni inerenti l’intero incarico. Nel far ciò, il medesimo giudice potrebbe persino discostarsi da quanto liquidato a carico della parte nelle sentenze pronunciate dal primo e dal secondo giudice la qual cosa tuttavia non è avvenuta nel caso di specie, ove il Collegio ha ritenuto di conformarsi a quanto deciso nella causa di merito.

Corte di appello di Bologna, sez. III Civile, ordinanza 22 – 27 maggio 2015 Presidente Colonna – Relatore Guernelli Visto il ricorso ex artt. 28 l. 794/1942, 3 e 14 d.leg. l 501201 1. 702 bis e ss. c.p.c dell'avv. L. V., difensore di J. srl in liq. nella causa di questa Corte, controparte omissis definita con sentenza depositata il , volto ad ottenere la liquidazione del compenso per il primo ed il secondo grado della stessa vista la comparsa della resistente J. srl visti gli atti e sentite le pani rilevato che la costituzione della resistente è inammissibile ed irrituale, in quanto pervenuta a mezzo posta. in contrasto con gli artt. 165 c.p.comma e 72 e ss. disp. att. c.p.comma cfr. Cass. 12391/2013 ritenuto nel merito che in ogni caso le prestazioni professionali del difensore non possono dirsi prescritte neppure in via presuntiva in quanto la decisione della lite ex art. 2957 c.comma coincide con la pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio, e in caso di patrocinio per due gradi di giudizio, con la pubblicazione della sentenza di appello , passata in giudicato , a nulla rilevando che siano stati conferiti mandati successivi Cass. 12326/2001 e 13774/2004 che l'esecuzione dell'incarico non è contestata, e comunque risulta per i due gradi dagli atti prodotti dalla ricorrente, in ispecie le sentenze che la resistente non ha dimostrato pagamenti neppure parziali delle predette prestazioni che non vi è motivo di chiamare in causa il fideiussore, in relazione al quale erano state originariamente instaurate cause distinte, e per il quale vi furono distinte liquidazioni che vanno qui liquidate le prestazioni per entrambi i gradi dì giudizio, in conformità a quanto previsto in tema di decorrenza della prescrizione, e comunque in considerazione del fatto che il giudice della fase successiva è particolarmente in grado di valutare le prestazioni inerenti l'intero incarico cfr Cass. 13586/1991 e 6033/1987 contra Cass. 6493/1997 che, pur potendo astrattamente non coincidere con quanto liquidato a carico della controparte nelle predette sentenze, ritiene il Collegio di non doversi discostare anche nella odierna liquidazione a carico del cliente, da quanto in precedenza deciso nella causa di merito dal primo e dal secondo giudice, stante la natura non bagatellare della stessa valore oltre 86.000 euro , e la misura niente affatto elevata dei compensi già fissati con i vecchi ed i nuovi parametri , oltre interessi dalla domanda come richiesti ex art. 1284 c.comma 4° co. che vanno altresì liquidate le spese del presente procedimento, come da dispositivo P.Q.M. 1. liquida e condanna al pagamento in favore dell'avv. L. V. ed a carico di J. srl in liquidazione per la causa civile di cui alla parte motiva la somma di euro 258,00 per spese, euro 1.200 per diritti ed euro 2.000,00 di onorari quanto al primo grado, comprensivi di spese generali, ed oltre CPA ed IVA se dovuta ed euro 3.400 di compensi per il secondo grado, comprensivi di spese general i, oltre CPA ed IVA se dovuta oltre interessi legali ex art. 1284, 4° co. c.comma dalla domanda al saldo 2. condanna J. srl in liquidazione alla rifusione in favore dell'avv. L. V. delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in euro 270,13 di spese ed euro 2.500 per compensi, comprensivi di spese generali, oltre CPA ed I VA se dovuta. Si comunichi.