Gratuito patrocinio, il ricorso deve essere notificato al Ministero della Giustizia

In materia di patrocinio a spese dello Stato, il Ministero della Giustizia deve considerarsi parte necessaria del procedimento, in quanto rappresenta il soggetto passivo del rapporto di debito.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13135, depositata il 24 giugno 2015. Il caso. Dopo l’ammissione al gratuito patrocinio da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, un uomo si costituiva in un giudizio di appello. Successivamente alla pronuncia, la Corte d’appello di Salerno revocava l’ammissione ex art. 136 d.P.R. n. 115/02. L’uomo presentava allora opposizione che veniva dichiarata inammissibile dal Presidente della Corte territoriale sul fondamento che il ricorso era stato notificato all’Agenzia delle Entrate e alla Procura Generale, ma non al Ministero della Giustizia, il solo soggetto passivamente legittimato. L’uomo ricorre allora per cassazione. Rimedio generale. In riferimento ai soggetti passivi legittimati, gli Ermellini, richiamando alcuni precedenti Cass., n. 21685/13 , affermano che il procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari di cui all’art. 170 si applica anche per l’individuazione del mezzo impugnatorio anche per la revoca dell’ammissione. Sottolineano infatti che, in assenza di un’espressa disposizione di legge, la disciplina processuale applicabile è da ricercarsi nell’art. 170 di tale decreto, le cui previsioni in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino sono estensibili alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottati dal giudice civile. Tale disposizione costituisce un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione. Tali provvedimenti non sono decisori e definitivi, ma semplici liquidazioni o rigetti di liquidazione, e quindi è esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti. Giudizio autonomo. Quindi continua a valere il principio secondo cui il procedimento di opposizione ex art. 170, T.U. in materia di spese di giustizia rappresenta un giudizio autonomo rispetto a quello in cui il legale ricorrente ha prestato la propria opera. Soggetto passivamente legittimato. Perciò, il relativo contenzioso ha ad oggetto una lite civile che incide su un diritto soggettivo avente carattere patrimoniale. Ne consegue che, come ha già avuto modo di ricordare la S.C. Cass. n. 3312/14 ogni soggetto passivo del rapporto di debito è parte necessaria di tale procedimento. Questo significa che, se la revoca è pronunciata, come nel caso in esame, d’ufficio dal Giudice civile in un procedimento civile e per motivi che non riguardano le ragioni per cui l’Ufficio finanziario è ordinato parte attiva del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento civile , il Ministero della Giustizia, in quanto soggetto passivo del rapporto di debito, deve essere qualificato come parte necessaria. Di conseguenza, tale motivo viene dichiarato dalla S.C. manifestamente infondato. Notifica all’Agenzia delle Entrate. In ordine al secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Giudice dell’opposizione non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’opposizione per difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ma avrebbe dovuto ordinare la notificazione all’Amministrazione interessata. I Giudici di legittimità considerano fondato tale mezzo di ricorso. Richiamando una precedente pronuncia delle Sez. Unite Cass., sez. Unite, n. 8516/12 , si osserva che la l. n. 260/58, art. 4, prevede che l’errore di identificazione della persona a cui doveva essere notificato l’atto introduttivo del giudizio, così come ogni altro atto, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, indicando contestualmente la persona che doveva ricevere la notifica. Tale indicazione non è più eccepibile e il Giudice stabilisce un termine per la rinnovazione dell’atto. L’eccezione rimette in termini la parte. Se invece l’indicazione non è eccepita, essa non è più eccepibile. I Giudici di legittimità considerano fondato tale secondo motivo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione cassa il provvedimento impugnato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 maggio – 24 giugno 2015, n. 13135 Presidente Bianchini – Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che il precedente relatore designato alla trattazione del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. [ ] 1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ammetteva V.E. al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile Dopo l'ammissione il V. di costituiva in un giudizio di appello. Dopo la sentenza di appello, reiettiva delle sue richieste, la Corte di Appello di Salerno revocava l'ammissione ai sensi dell'art. 136 DPR 115 del 2002. Il V. proponeva opposizione che era dichiarata inammissibile dal Presidente delegato della Corte di Appello in quanto il ricorso non era stato notificato al Ministero della Giustizia, unico soggetto passivamente legittimato, ma solo all'Agenzia delle Entrate e alla Procura Generale. V.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 98, 99, 112, 136, 142 e 170 DPR 115 del 2002 e sostiene che siccome l'art. 99 del DPR 115 del 2002 conferisce all'ufficio tributario il ruolo di parte nel procedimento di opposizione al diniego del beneficio, legittimato passivo doveva considerarsi tale Ufficio e non il Ministero della Giustizia, come ritenuto come ritenuto nel provvedimento impugnato. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato. Il procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari ex art. 170 è applicabile anche per l'individuazione del mezzo impugnatorio anche per la revoca dell'ammissione Cass. civ. 23/6/2011 n. 13807 che ha escluso l'applicabilità della disciplina penalistica ex artt. 99 e 112 e 113 in senso conforme Cass. 23/9/2013 n. 21685 pur dando conto di un precedente difforme costituito da Cass. 26966/11 . Infatti, come già affermato nei precedenti testé richiamati, la disciplina processuale applicabile, in mancanza di espressa previsione normativa, non va ricercata nella disciplina penalistica dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112 e 113, ma nell'art. 170 del citato D.P.R. che pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti e anche tenuto conto che già la precedente normativa prevedeva il rimedio dell'opposizione al Tribunale o alla Corte di Appello cosi che il T.U. sulle spese di giustizia, meramente compilativo non poteva incidere sulle tutele processuali e sostanziali in precedenza riconosciute. Resta dunque applicabile il principio secondo il quale il procedimento di opposizione ex art. 170 del T.U. in materia di spese di giustizia rappresenta un giudizio autonomo rispetto a quello in cui il legale ricorrente ha prestato la propria opera il relativo contenzioso ha per oggetto una controversia civile che va ad incidere su un diritto soggettivo di natura patrimoniale e da ciò discende che parte necessaria di tale procedimento è ogni soggetto passivo del rapporto di debito Cass. 13/2/2014 n. 3312 Cass. S.U. 29 maggio 2012, n. 8516 . Ne consegue che se la revoca è stata chiesta dall'Ufficio Finanziario ai sensi dell'art. 127, nessun dubbio che l'Ufficio Finanziario sia parte necessaria del procedimento, ma se la revoca è disposta come nella specie di ufficio dal giudice civile in un procedimento civile e per ragioni che esulano dalle ragioni per le quali ai sensi dell'art. 127 DPR 115 del 2002 l'Ufficio finanziario è reso parte attiva del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile la verifica dell'esattezza dell'ammontare dei redditi dichiarati, la possibilità di richiedere il provvedimento di revoca ex art. 127 comma 2 del DPR 115 del 2002 , il Ministero della Giustizia deve ritenersi parte necessaria del procedimento in quanto soggetto passivo del rapporto di debito. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 L. 260 del 1958 e sostiene che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, ma avrebbe dovuto disporre la notifica all'Amministrazione interessata. 3.1 Il motivo è fondato. L'art. 4 della L. 260 del 1958 stabilisce che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte, cfr. Cass. S.U. 29/5/2012 n. 8516 Se invece l'indicazione non è eccepita non è più eccepibile. 4. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente fondato quanto al secondo motivo e manifestamente infondato quanto al primo”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, dunque, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo che il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere cassato, con rinvio al Presidente della Corte d'appello di Salerno, perché proceda a nuovo esame della domanda previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia che al giudice di rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Presidente della Corte d'appello di Salerno.