Anche se il cliente è la madre dell'avvocato va liquidata la voce “corrispondenza informativa”

Il rapporto parentale non consente di escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività prestata.

Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Cassazione Civile nell’ordinanza n. 8869, depositata il 4 maggio 2015 e decisa in camera di consiglio per manifesta parziale fondatezza del ricorso. La vicenda. Alla ricorrente erano state notificate 4 diverse cartelle esattoriali, tutte singolarmente impugnate avanti il Giudice di Pace, che le aveva annullate. Ciononostante giungeva il preavviso di fermo con il quale si richiedevano le somme già oggetto delle quattro cartelle esattoriali, per l'appunto già annullate. Svolta l'opposizione avverso il preavviso di fermo, la stessa veniva accolta dal Giudice di Pace il quale condannava la società di riscossione al risarcimento di € 400,00 a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. e liquidava la somma di € 300,00 oltre accessori a titolo di spese di lite. Nella vigenza del d.m. n. 127/2003, la sentenza veniva appellata relativamente all'esiguità delle spese di lite, ma il Tribunale rigettava l'appello. Veniva quindi presentato il ricorso per cassazione, basato su 2 profili 1 l'individuazione di una scaglione di valore troppo basso 2 l'erronea esclusione del diritto di corrispondenza informativa”. La causa giungeva quindi alla Sesta Sezione, che la decideva in camera di consiglio. Il vincolo parentale è una conoscenza privata. Il primo profilo viene rigettato, avendo il Tribunale correttamente motivato, secondo la Cassazione, il fatto che il valore del giudizio su cui calcolare gli onorari era quello accertato in sentenza e non quello relativo alla domanda. D'altra parte, se la liquidazione degli onorari è compresa tra il minimo e il massimo previsti dalla tariffa forense che, ricordiamo, è stata sostituita prima dalle tabelle dei compensi professionali di cui al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n. 14 e, poi, dalle tabelle dei parametri forensi allegate al DM n. 55/2014, che sono tuttora vigenti la stessa costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice. Viene invece accolto il motivo relativo all'esclusione dell'importo di € 23,00 per visto per la voce corrispondenza cliente”, dal momento che l'esclusione era stata erroneamente, secondo i giudici della Sesta Sezione motivata sul fatto che la ricorrente era la madre del legale. Non solo si era trattato di una conoscenza privata, quella della parentela tra avvocato e cliente, ma soprattutto perché un rapporto parentale, quale che questo sia, non consente di escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività prestata . Pertanto il ricorso veniva accolto sul punto, prevedendo quindi la corresponsione di tale ulteriore importo, e rigettato per il resto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 4 maggio 2015, n. 8869 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che P.A. con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso al sentenza n. 19894 con la quale il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione avverso il preavviso di fermo con il quale si chiedeva il pagamento di somme già richieste con quattro cartelle esattoriali relative a sanzioni in materia di circolazione stradale singolarmente impugnate ed annullate dal Giudice di Pace con precedenti sentenze. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Comune di Roma che riconoscendo l'errore chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali. In questa prima fase del giudizio non si costituiva l'Equitalia Gerit che restava contumace. Il Giudice di Pace condannava l'Equitalia al pagamento a favore della P. della somma di Euro. 400 a titolo di responsabilità ex art. 96 cpc e liquidava a titolo di spese di lite in favore del procuratore antistatario la somma di Euro 300 oltre accessori come per legge. Con l'atto di appello P.A. lamentava l'esiguità della liquidazione delle spese processuali ed, in particolare, denunciava a la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc dell'articolo unico della legge 1051 del 1957 e della tariffa adottata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12/6/1993 e 29/9/1994 approvata con DM 585/94 Tabella B, dell'art. 15 del citato DM, nonché violazione e falsa applicazione del principio dell'art. 24 della legge 794 del 1942. B l'illegittimo accorpamento delle competenze agli onorari. Nel giudizio di appello non si costituiva il Comune di Roma che, pertanto, restava contumace. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16096 del 2013, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado compensava le spese processuali del secondo grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Roma, posto che per le controversie di valore inferiore a 600 Euro gli onorari sono stabiliti in misura compresa tra i 55 e i 190 Euro complessivi, nel caso di specie, in considerazione dell'assenza di complessità del giudizio, l'importo corretto doveva essere fissato nella misura di 55 Euro. Considerato poi che alcune voci di compenso richieste da P. non erano previste nel tariffario forense, l'importo liquidato, risultava maggiore dell'importo minimo previsto dalla normativa, all'epoca, vigente. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.A. per un motivo. Roma Capitale ha resistito con controricorso. Equitalia Gerit spa, intimata in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Considerato che In via preliminare, il relatore, evidenzia che nel fascicolo non si riviene la ricevuta dell'avvenuta recezione della raccomandata di notifica del ricorso. 1.- Con l'unico motivo del ricorso P.A. lamenta la violazione errata e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alia quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite ed art. 92 cpc, del tariffario forense, delle norme sulla giusta e dignitosa retribuzione del lavoratore di cui all'art. 36 cost., Errore su un fatto decisivo della vicenda, Divieto di Scienza privata del Giudice, Mancata motivazione sull'accorpamento degli onorari alle competenze. Secondo la ricorrente il Tribunale di Roma a avrebbe erroneamente ritenuto che il valore della causa fosse contenuta nello scaglione fino ad Euro 600,00 mentre invece il valore del Preavviso di fermo impugnato era di Euro 8.183,36 errore su di un fatto decisivo b erroneamente avrebbe ravvisto l'assenza di complessità in una materia, quale quella dei preavvisi di fermo, dove la giurisprudenza ha cambiato orientamento per ben tre volte c erronea o falsa sarebbe altresì la considerazione che il diritto di vacazione non sarebbe previsto per le cause inferiori a 600,00, perché tale precetto non sarebbe ravvisabile in nessuna norma/ d errata sarebbe anche, sempre secondo la ricorrente, la considerazione che non sarebbe dovuto l'importo di Euro 22,00 rectius 23 previsto per la corrispondenza con il cliente essendo lo stesso madre del legale perché fondata su un fatto che rientra nella scienza privata del Giudice. Piuttosto, l'applicazione delle tariffe forensi di cui al DM. 127 del 2004 avrebbe comportato una liquidazione delle spese processuali corrispondenti ad Euro. 787.48, epperò il Giudice di primo grado non avrebbe minimamente motivato perché la nota spese dovesse essere decurtata in maniera così radicale e il Giudice di appello non avrebbe preso in considerazione tutte le voci esprimendosi solo su alcune di esse e per altro in modo contra legem. 1.1.- Il motivo in parte è fondato, posto che la liquidazione delle spese processuali operata dal Giudice di Pace risulta coerente con le tariffe forensi di cui al DM 127 del 2004 richiamato dalla stessa ricorrente, salvo che per l'esclusione dell'importo di Euro 23 relativo alla corrispondenza con il cliente. 1.1.a .- Intanto, non merita alcuna censura, perché correttamente e adeguatamente motivata, la sentenza impugnata, laddove, il Tribunale di Roma, dopo aver precisato a che, nel caso concreto, il valore del giudizio sul quale calcolare gli onorari era quello accertato con la sentenza e non, invece, quello relativo al contenuto della domanda, ha ritenuto che il valore della controversia fosse inferiore ai 600,00 Euro. E, comunque, è la stessa ricorrente che individua, la causa de quo, come rientrante nello scaglione per cause di valore inferiore a 600,00 Euro Tabella B, tariffe forensi DM 127 del 2004 cfr. pag. 4 e 5 del ricorso . A sua volta, lo stesso Tribunale, ha chiarito, correttamente, che, nel caso concreto, considerato che i crediti oggetto della controversia erano stati annullati e il Comune aveva provveduto al discarico delle relative somme tale che la società concessionaria per l'esecuzione era stata condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc, per aver proseguito l'esecuzione, benché fosse stata avvisata del venir meno dei crediti stessi, non poteva che essere applicato lo scaglione inferiore della tariffa. Va tenuto conto che la concreta determinazione degli onorari dovuti ad un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo quando essa risulti contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente tariffa forense, detti parametri costituendo un invalicabile limite a tale discrezionalità, mentre la riduzione oltre il minimo stabilito trova il suo indefettibile presupposto nella esistenza, in atti, di un conforme parere espresso dal competente consiglio dell'ordine, con la conseguenza che, in mancanza di esso, la liquidazione oltre il minimo tariffario deve ritenersi operata contra legem . 1.1.b Posto che l'art. 5 del DM. 8 aprile 2004 n. 127, contempla la natura dell'impegno professionale il valore della controversia, l'importanza e il numero delle questioni trattate, tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori, correttamente, il Tribunale di Roma, ha ritenuto di individuare nell'importo di Euro. 55, l'onorario dell'avvocato, avendo considerato l'assenza di complessità del giudizio, essendo questo, relativo all'accertamento sulla pregressa inesistenza dei crediti oggetto del giudizio. E, correttamente, ha escluso a il richiesto compenso per una vacazione dato che le Tariffe forensi non prevedono il diritto di vacazione per le cause inferiori ad Euro 600, avendolo previsto per la cause comprese tra il valore 600,01 a 1.600,00 voce 77 del DM 127 del 2004 b i richiesti importi di Euro 15,48 ed Euro 10,40 rispettivamente per scritturazione e per fotocopiatura perché non previste dalle Tariffe forensi. 1.1.c . Il motivo è, invece, fondato in relazione all'esclusione, operata dal Tribunale di Roma, dell'importo di Euro. 23 previsto per la corrispondenza con il cliente, non solo perché la relativa decisione è fondata su una conoscenza privata, quella della relazione di parentela tra difensore e cliente il cliente era la madre del legale che non avrebbe potuto essere posta a fondamento della decisione ma, soprattutto, perché, un rapporto parentale, quale che questo sia, non consente di escludere il diritto del professionista ad ottenere il compenso per l'attività prestata. Piuttosto, l'esclusione avrebbe potuto trovare fondamento nell'eventuale mancata dimostrazione che fosse stata svolta l'attività di cui si chiedeva la corresponsione. In definitiva, Si propone L'accoglimento del ricorso, per quanto in motivazione ferma restante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la necessità della prova del perfezionamento delle notificazioni ai soggetti in questa sede intimati e soprattutto ad Equitalia Gerit spa. . Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti costituite. Si da atto dell'avvenuto deposito della cartolina di ricezione della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso ad Equitalia Gerit spa. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. In definitiva, il ricorso va accolto e, non occorrendo accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito provvedendo al regolamento delle spese giudiziali dei tre gradi di giudizio. L'accoglimento parziale del presente ricorso è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione tra la ricorrente e il Comune di Roma Capitale, non occorre provvedere alla liquidazione delle spese nei confronti di Equitalia ud spa. Dato che regolarmente intimata in questa fase del giudizio non ha svolto attività giudiziale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 323,00, conferma la compensazione del giudizio di secondo grado, compensa le spese del presente giudizio di cassazione tra la ricorrente e il comune di Roma Capitale.