Qualche dubbio sul potere del giudice di invitare il mediatore a formulare la proposta senza la richiesta delle parti

Con un’ordinanza del 30 marzo 2015, il Tribunale di Siracusa ha invitato il mediatore ad avanzare una proposta conciliativa, anche in assenza di una congiunta richiesta delle parti. Ma questo invito è conforme al modello di mediazione predisposto dal legislatore con il d.lgs. n. 28/2010?

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa il 30 marzo 2015, da un lato, rappresenta il modello – tipo di provvedimento laddove il giudice, alla prima udienza, rilevi il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione. Ed in tal senso dispone che le parti assistite dai rispettivi difensori promuovano il procedimento di mediazione con deposito della domanda di mediazione presso un organismo abilitato entro il termine di 15 giorni . Dall’altro lato, quell’ordinanza è espressione di quella tendenza della giurisprudenza per ora ancora soltanto di merito che, mossa dal lodevole intento di valorizzare al massimo le potenzialità della mediazione arriva a porre alcune affermazioni che, per così dire, deviano dal modello di mediazione disegnato dal legislatore con il d.lgs. n. 28/2010 per altre affermazioni sul cui fondamento occorre interrogarsi si vedano le ordinanze in tema di presenza personale delle parti non delegabile agli avvocati oppure la possibilità di utilizzare in giudizio una consulenza svolta in mediazione perché il mediatore formuli una proposta c.d. contumaciale . Invito a formulare una proposta. Orbene, vediamo in che senso l’ordinanza del Tribunale di Siracusa devia” dal modello. In questo senso non vi è dubbio che il passaggio più delicato dell’ordinanza è quello in cui il giudice invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1 d.lgs. 28/2010 . In questo senso l’ordinanza prosegue e, addirittura, rafforza la strada a suo tempo già intrapresa dal Tribunale di Vasto con l’ ordinanza del 4 luglio 2012 . In quell’occasione il giudice in sede di invito alla mediazione delegata ebbe modo di precisare quali caratteristiche dovesse avere l’organismo di mediazione che le parti avrebbero potuto scegliere. A tal proposito il Tribunale osservò che sarebbe stato opportuno che, nella scelta dell’organismo di mediazione, le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, D.Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto . Oggi il Tribunale di Siracusa espressamente invita” il mediatore a formulare la proposta anche nel caso in cui le parti non chiedano loro stesse la proposta. Peraltro, il tema è particolarmente delicato perché non tutti gli organismi prevedono nel loro regolamento la facoltà del mediatore di formulare una proposta a prescindere dalla comune richiesta delle parti in molti casi, infatti, molti regolamenti di organismi di mediazione e anzi anche alcuni modelli di regolamento uniforme e le Linee guida dell’ANIA hanno subordinato quella facoltà alla concorde richiesta manifestata in tal senso delle parti. Il rapporto tra giudice e mediatore. Ma l’invito in questione come pure l’invito al mediatore di dare atto nel verbale di ciò di cui si discute in mediazione come si legge in talune ordinanze della sez. VI del Tribunale di Roma deve far riflettere su un aspetto molto delicato ed importante e, cioè, il rapporto tra giudice e mediatore. Orbene, non vi è dubbio che la mediazione sia coordinata con il processo civile, ma le forme di coordinamento sono soltanto quelle previste dalla legge come, ad esempio, la condizione di procedibilità, le conseguenze in tema di mancata partecipazione o per il caso di rifiuto ingiustificato della proposta. Nulla, però – e nemmeno le migliori intenzioni pro mediazione alle quali sono ispirati i giudici – consentono di derogare al modello legale creando un rapporto giudice–mediatore come se il secondo fosse in qualche modo dipendente dal primo ovvero debba dar conto al primo. Ed infatti, le due attività sono ontologicamente diverse e non entrano in contatto, il mediatore non è e non deve essere , per così dire, l’ausiliario del giudice. Ne deriva che il mediatore – a prescindere dagli eventuali inviti formulati dal giudice per il tramite dell’ordinanza – non deve ciecamente osservarne il contenuto, ma deve vagliare le richieste alla luce delle norme che regolano e disciplinano il suo comportamento in primis il d.lgs. n. 28/2010 ed anche il Regolamento dell’Organismo di mediazione .

Tribunale di Siracusa ordinanza 30 marzo 2015 Giudice Rizzo Il Giudice, rilevato che il procedimento n. R.G. e chiamata l’ odierna udienza del 30/03/2015 e che i procuratori delle parti hanno dato atto dell’ omesso esperimento dell’obbligatorio tentativo di mediazione, visto l’art. 5 del D.lgs 28/2010 P.Q.M. visto l’ art. 5, comma 2, D.lgs 28/2010 cosi come introdotto dall’art. 84 del D.l. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 dispone che le parti assistite dai rispettivi difensori promuovano il procedimento di mediazione con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11 comma 1, D.lgs 28/2010 rammenta che il mancato effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionata a pena di improcedibilità della domanda invita le parti ad informare tempestivamente il giudice mediante comunicazione presso l’ indirizzo omissis anche in relazione di quanto stabilito dagli artt. 8 comma IV bis e 13, D.Lgs 28/2010, rispettivamente per l’ ipotesi della mancata partecipazione delle parti sostanziali , senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.