Problemi di diritto intertemporale sui costi della mediazione

I costi della mediazione, con riferimento alle spese di avvio, vanno collocati in un processo di transizione tra differenti modelli di regolamentazione. Per l’esattezza, registriamo la presenza nell’ordinamento, a distanza di pochi mesi, i di un primo momento, vigente in parte qua” la normativa del d.m. n. 180/2010 ss.mm.ii., ii di un secondo momento, sospesa, in parte qua”, la ridetta normativa, iii di un terzo momento, il presente, che vede cancellata, sia pure in via cautelare, la sospensione precedente, con effetti di reviviscenza del testo normativo originario.

Dal Consiglio di Stato una censura al Tar Lazio. Pochi giorni fa il Consiglio di Stato sez. IV, ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694, con nota di Fabio Valerini, Il Consiglio di Stato ripristina l'obbligo di versare le spese di avvio della mediazione, in Diritto e Giustizia del 22 aprile 2015 ha sospeso la sentenza del Tar Lazio sez. I, sentenza n. 1351/2015 in argomento, v. Spese dell’organismo e compensi dell’avvocato , verso un dualismo irriducibile?, in Diritto e Giustizia del 4 Febbraio 2015 , ivi richiami essenziali ad altri contributi di estrema attualità con la quale si erano cancellati i costi iniziali per le parti di una mediazione. L’effetto dell’Ordinanza è una sospensione, ratione temporis, delle norme sulle spese di avvio, ed oggi le spese di avvio sono previste. L’impatto dell’ordinanza del Consiglio di Stato si sostanzia nell’aver cancellato un provvedimento che aveva annullato” alcune norme regolamentari, di modo che le norme prima annullate sono tornate in vigore. Si può pertanto configurare una sostanziale sospensione delle norme sulle spese di avvio delle mediazioni tra i due provvedimenti la normativa non è stata in vigore, ma oggi lo è – sicché le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte, rispettivamente al momento dell’avvio e dell’adesione alla procedura – almeno fino a quando Palazzo Spada non deciderà nel merito dei ricorsi con i quali è stato adito. Una successione di norme ad impatto immediato. La successione tra differenti discipline delle indennità di mediazione pone all’interprete l’esigenza di definire il contenuto e l’ambito applicativo dei tre modelli. Non per pura acribia classificatoria. Alcuni aspetti pratici sono di immediata rilevanza, altri, verosimilmente, lo saranno nel tempo, auspicabilmente pochi mesi, se è vero che sembra potersi ragionevolmente pronosticare una conferma definitiva di Palazzo Spada al provvedimento del 22 aprile u.s. Il contenuto dell’Ordinanza cautelare di oggi assumerebbe in tal caso la veste di nuova direttrice del sistema mediatizio anche se la novità sarebbe qui il semplice ritorno al passato . La casistica. Metodo induttivo. Ciascuna tipologia di mediazione merita una considerazione distinta, salvo poi ricavare dei criteri generali di interpretazione e applicazione delle norme. Si dia il caso della mediazione avviata prima del 23 gennaio 2015 sentenza del Tar , conclusa alla vigilia dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2015 si dia il caso della mediazione avviata e conclusa tra i due provvedimenti si dia il caso della procedura avviata quando la normativa di dettaglio era stata annullata in regime di azzeramento delle spese di avvio che si concluda oggi” o nell’avvenire. Infine, si consideri la proiezione futura dell’ordinanza CdS sulla tematica dei costi di mediazione vale a dire sull’intero esborso economico sostenuto dalle singole parti, rectius centri di interessi . Mediazione ai saldi. Chi aveva presentato l’istanza di mediazione prima dell’annullamento poi divenuta sospensione della normativa sulle spese di avvio, ed ha definito il procedimento prima del pronunciamento del Consiglio di Stato, si è trovato verosimilmente a sostenere esborsi – le spese di avvio vanno corrisposte prima dell’incontro informativo – poi rimasti privi di causa giuridica. Gli stessi soggetti, nondimeno, hanno beneficiato del servizio di mediazione ad un costo ridotto rispetto a quello previsto dalla legge al momento in cui hanno attivato il procedimento. A costoro – chi percorre questa prospettiva si muove con una risolutezza che non può essere dissimulata dalla sordità di alcuni operatori - andavano e vanno restituite le somme sborsate a titolo di spese di avvio. Si tratta di una opzione in qualche modo consigliata dall’esigenza di riconoscere efficacia ad una decisione formalizzata dal Giudice Amministrativo. Di più, il Ministero si è premurato di precisare che la sentenza del Tar impediva di far luogo ad incassi sostanzialmente corrispondenti a quelli cancellati, facendo leva su una vera e propria truffa delle etichette. In sintesi, una nuova denominazione non avrebbe reso legittime le medesime richieste economiche. Parimenti possibile è ritenere la disapplicazione della sentenza del Tar ai procedimenti iniziati prima della sua emanazione e conclusi prima della sua sospensione in tal senso – va detto – non appare di significato univoco l’avviso pubblicato dal Ministero in data 23 aprile 2015, nel quale si riprende il contenuto dell’ordinanza CdS n. 1694/2015. Si può peraltro ritenere che la valutazione formulata dal Tar Lazio, in quanto resa provvisoria, se non addirittura estemporanea, dal provvedimento del CdS, non ha titolo per fondare una riduzione dei costi a favore di chi non ha fatto alcun affidamento sulla mancanza di spese di avvio. Nessuna delle due è opzione obbligata. L’esperienza pratica potrà dare ulteriori elementi di riflessione. Ci si dovrà misurare con l’oggettività di un regime normativo transitorio, da un lato, e con la soggettività di un cittadino non influenzato, nell’attivazione della procedura mediatizia, da questa voce di costo. Mediazione veloce a costi minori. Nel vigore della sospensione, nulla quaestio . Certo, chi ha esperienza del settore sa bene che ipotizzare un avvio e una conclusione del procedimento in soli 3 mesi è un auspicio legislativo rimasto spesso irrealizzato, attesa la derogabilità del termine, convenzionalmente protratto dalle parti ben oltre l’indicazione astratta delle norme. Fatta questa premessa, occorre ritenere che dai costi della mediazione andassero e vadano, per le mediazioni non ancora pagate stralciate le voci in qualche modo riconducibili alla fase dell’avvio. Si dia pace chi voleva o vorrebbe ignorare che l’annullamento è stato un passaggio formalmente incancellabile della normativa di specie – factum infectum fieri nequit – e va tenuto in conto che gli istanti possono aver avviato il procedimento facendo assegnamento anche sull’assenza di quella voce di costo. Sarebbe inaccettabile caricare costoro di esborsi sostanzialmente sopravvenuti, in ragione di mere esigenze di cassa” del sistema mediatizio. I costi di mediazione coniugati al presente. Oggi, di certo per alcuni mesi, si stanno espletando procedure che hanno preso avvio quando le spese di avvio non erano previste. Tempus regit actum ? In quale misura caricare di queste spese persone che proprio nel regime di mancanza di questi costi hanno scelto di avviare il procedimento di mediazione? Anche la mediazione obbligatoria nell’ an non lo è mai nel quando, essendo rimessa al singolo la scelta di azionare il proprio diritto nella successione mediazione-giudizio. La soluzione davvero più ragionevole, per queste ipotesi, è una riduzione dei costi di mediazione per chi ha fatto assegnamento su una riduzione degli stessi. Nuovo spazio per le spese documentate. L’ordinanza usa parole importanti sull’assetto della mediazione, per quel che concerne i costi, articolando la complessiva indennità di mediazione nelle sue voci autonome spese di avvio, spese di mediazione, spese vive. Queste ultime vengono espressamente declinate anche come quota parte del complessivo esborso iniziale costituito dalla somma tra il rimborso forfettario dei 40/80 € più iva e i costi vivi/spese documentate sopportati dall’Organismo di mediazione in fase di avvio. Resta una prerogativa degli Organismi virtuosi, e solo di essi, l’opzione di ricomprendere nelle spese di avvio forfettarie anche singole voci di spesa, tra tutte quelle relative alle raccomandate, da non esigere separatamente. Scenari futuri. Cosa ci aspetta? Non è detto che la decisione del Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sull’annullamento delle norme in materia di spese, così come interessate dalla sentenza del Tar Lazio, sarà omogenea al contenuto dell’Ordinanza di questi giorni, ma è facile presagire che non si giustificherebbe agevolmente un ravvedimento del ravvedimento” da parte del Giudice Amministrativo. Prima conclusione. Mediazioni uguali per tutti. Non è chi non veda come una totale miopia alle argomentazioni fin qui tracciate possa trovare valido assentimento in ragione di rigorose esigenze perequative, ovvero, per i più cinici, in ragione di esigenze di cassa” degli Organismi, e dell’intero sistema mediatizio. In questa direzione, non vi sarebbe motivo per dare applicazione ad una sentenza che nel giro di soli tre mesi è stata capovolta, alla prima occasione, del giudice di appello. La sentenza Tar Lazio andrebbe dunque considerata tamquam non esset ex tunc . Seconda conclusione. Costi ridotti quanto basta. Non è opzione obbligata. L’applicazione dei modelli di mediazione emergenti ratione temporis negli ultimi mesi, per quel che concerne le c.d. spese di avvio, segnala di certo un contrasto tra le scelte manifestate dall’Ordinamento, contrasto che si può comporre distinguendo opportunamente le diverse situazioni-tipo. Vero è che il percorso tracciato comporta in tal senso che alle mediazioni del primo semestre 2015 ci si debba accostare con una buona dose di irrazionalità, nonché con le riserve rivenienti da una differenziazione non necessariamente ragionevole. Peraltro, la prospettiva sperequativa non è sempre auspicabile, perché evidentemente comprime il principio di uguaglianza nella forma del livellamento. Nondimeno, proprio dal riconoscimento delle direttrici ideali in tema di spese di avvio, ciascuna delle quali è il Deus ex machina del singolo modello di disciplina, discende la possibilità – per noi l’auspicio – che l’Ordinamento misuri i costi sulle scelte del singolo cittadino, che si è avvalso del procedimento mediatizio facendo affidamento sulla regolamentazione delle spese di avvio vigente al momento della formulazione dell’istanza.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 21 – 22 aprile 2015, n. 1694 Presidente Numerico – Estensore greco Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale e non meramente locale , e conseguentemente la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che – l’uso del termine compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 introdotto dalla novella” del 2013 , è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di spese di avvio” e spese di mediazione” art. 16, d.lgs. nr. 28/2010 – ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” art. 16, comma 10 , il problema si pone per le spese di quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata – quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e, quindi avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010 anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta accoglie in parte l’istanza cautelare Ricorso numero 2156/2015 e la respinge per il resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.