Il Consiglio di Stato ripristina l'obbligo di versare le spese di avvio della mediazione

Buone notizie per la mediazione civile dal momento che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza cautelare n. 1694 depositata oggi, 22 aprile 2015, ha sospeso, nei limiti di cui alla motivazione, la sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 2015.

Cosa aveva stabilito il TAR Lazio. Si trattava della nota sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dell'obbligo per le parti di corrispondere le spese di avvio del procedimento di mediazione tutte le volte in cui il primo incontro di mediazione così come previsto dal decreto del Fare si concludeva negativamente. Per fortuna, sebbene ancora a titolo cautelare, la sez. IV del Consiglio di Stato ha ritenuto che l'appello proposto dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo economico sia assistito dal fumus boni iuris . Onorario. Ed infatti, per i giudici di Palazzo Spada, quando il legislatore ha voluto esonerare le parti dal pagamento del compenso della mediazione quando il primo incontro si chiude negativamente, ha inteso esentare quelle parti soltanto con riferimento all' onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione . E spese di avvio. Viceversa, rimangono escluse dall'esonero le spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le spese vive documentate e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – che ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata . Quali conseguenze? Ne deriva che, da oggi, le parti dovranno versare all'organismo di mediazione le spese di avvio nonché corrispondere le spese vive documentate come ad esempio il costo delle raccomandate . Inoltre, per effetto dell'ordinanza, si spera che gli organismi di mediazione che avevano ovviato” illegittimamente all'inconveniente derivante dalla sentenza del TAR Lazio non chiedano o pretendano più quelle somme che a vario titolo ritenevano di chiedere facoltativamente od obbligatoriamente e riprendano altresì a svolgere tutte quelle attività che qualificano l'attività di mediazione come ad esempio l'invio alla controparte della nomina del mediatore e della data del primo incontro .

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 21 – 22 aprile 2015, n. 1694 Presidente Numerico – Estensore greco Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale e non meramente locale , e conseguentemente la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che – l’uso del termine compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 introdotto dalla novella” del 2013 , è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di spese di avvio” e spese di mediazione” art. 16, d.lgs. nr. 28/2010 – ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” art. 16, comma 10 , il problema si pone per le spese di quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata – quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e, quindi avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010 anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta accoglie in parte l’istanza cautelare Ricorso numero 2156/2015 e la respinge per il resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.