La validità della procura generale notarile rilasciata da una Pubblica Amministrazione

La procura generale ad lites rilasciata da una Pubblica Amministrazione ad un avvocato, combinata con la redazione e la sottoscrizione degli atti difensivi, è atto sufficiente per la costituzione del rapporto contrattuale tra il legale e la PA.

Questo è il principio stabilito e ribadito dalla prima sezione della Suprema Corte nella sentenza n. 7790/15 depositata il successivo 16 aprile. Il caso. La questione riguarda alcuni compensi professionali richiesti dall’avv. G.S., nei confronti della CCIAA di Frosinone, a seguito di attività svolte in forza di procura generale per il recupero di crediti del suddetto Ente, concretizzatisi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell’Ente. Il suddetto avvocato richiese e ottenne decreto ingiuntivo, presso il competente Giudice di Pace, che però fu opposto dalla CCIAA l’opposizione si concluse con sentenza di rigetto, che confermò quindi in toto il decreto ingiuntivo. Di conseguenza, l’Ente propose appello presso il Tribunale di Cassino, che in totale accoglimento dell’impugnazione, revocò il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ritenne che la procura conferita al professionista, affinché rappresentasse la Camera di Commercio in tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi, aventi ad oggetto il solo recupero di crediti della stessa, non individuava con esattezza l’oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti. Secondo il Tribunale, quindi, difettava il necessario collegamento tra la procura e l’attività svolta dal difensore, odierno ricorrente. Contro detta sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione l’avv. S. sulla base di due motivi, e ha resistito con controricorso la Camera di Commercio. I motivi del ricorso. Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d’appello è da cassare sotto diversi profili, tra cui, per quelli che qui interessano maggiormente, quello relativo alla errata valutazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è possibile il perfezionamento del contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, da un lato, e la redazione degli atti di difesa sottoscritti dal difensore dall’altra. Inoltre, il ricorrente lamentava nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché sarebbe del tutto errata l’affermazione del giudice di merito quanto al fatto che la procura non avrebbe individuato con esattezza l’oggetto del contratto. La forma del contratto di patrocinio. In tema di contratti della P.A., da stipularsi ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell’art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa. La Cassazione ha esaminato la questione, accogliendo ambedue i motivi di ricorso. Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha errato nel non considerare adeguatamente la saldatura” tra la procura, rilasciata ex art. 83 c.p.c., e la redazione e sottoscrizione degli atti difensivi da parte del difensore, ai fini del perfezionamento dell’accordo contrattuale nella forma prescritta a pena di nullità in particolare, secondo la Corte Suprema, il Tribunale ha errato perché, pur uniformandosi in via generale a questo principio, ha negato, sbagliando, che nel caso in esame sussistessero i presupposti per la sua operatività. Al contrario, secondo la Corte, sotto il profilo formale, vista l’idoneità della suddetta procura, vista la forma scritta, nonché la successiva redazione e sottoscrizione degli atti, il rapporto contrattuale si era esattamente formato, anche perché, secondo la sentenza oggi in esame, l’indicazione delle azioni da intraprendere era sufficientemente chiara ed esaustiva, tale da individuare l’oggetto del contratto. In questo modo, secondo la Suprema Corte, il conferimento della procura e il successivo svolgimento delle attività hanno costituito fattispecie tale da integrare la proposta e la correlativa accettazione del contratto di patrocinio, perfettamente valido. Pertanto, in applicazione di detto principio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cassino ovviamente in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 febbraio – 16 aprile 2015, n. 7790 Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola Svolgimento del processo e motivi della decisione E stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti osserva 1. Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sull'opposizione proposta dalla Camera di Commercio di Frosinone avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, a istanza dell'avvocato S.G. , per il pagamento di compensi dallo stesso pretesi, in dipendenza di prestazioni professionali concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell'Ente, la rigettò, così confermando il provvedimento monitorio. 2. La sentenza, gravata di appello dalla Camera di Commercio, è stata riformata dal Tribunale che, in accoglimento della proposta impugnazione, ha revocato il provvedimento monitorio. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte S.G. , formulando due motivi. Resiste con controricorso la Camera di Commercio di Frosinone. 3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art. 360 bis, inserito dall'art. 47, comma 1, lett. a della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto. Queste le ragioni. 4. Il giudice di merito, premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam per la stipula di contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria confr. Cass. civ. 16 febbraio 2012, n. 2266 , ha ritenuto la procura generale conferita all'avvocato S. dall'allora Segretario Generale della CCIAA di Frosinone per atto notar Piacitelli del 2 novembre 1998, inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge, e tanto al di là della validità dell'atto notarile sotto il profilo processuale . Ha segnatamente osservato che la procura de quo, conferita al professionista affinché rappresentasse e difendesse la Camera di Commercio in tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte, avente ad oggetto il solo recupero di crediti della stessa , non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti, di talché difettava il necessario collegamento tra la stessa e l'atto di difesa sottoscritto dal difensore. 5.1. Di tale valutazione si duole dunque il ricorrente che, con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione degli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 1325, 1326 e segg. 1346 e segg. cod. civ., nonché 83 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ Secondo l'esponente la tesi del Tribunale farebbe malgoverno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ben possibile il perfezionamento del contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall'altro, la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello specifico, degli atti con i quali l'avvocato S. aveva espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio. 5.2. Con il secondo mezzo l'impugnante lamenta nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 83, 116 e 132 cod. proc. civ., 1325 e 1346 cod. civ., ex art. 360, n. 3, ovvero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente. Premesso che la mancata motivazione in fatto è pur sempre censurabile in sede di legittimità, vuoi ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 e 116 cod. proc. civ., vuoi ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., essendo l'omessa motivazione frutto dell'omesso esame di un fatto, l'esponente critica segnatamente l'affermazione del giudice di merito secondo cui la procura non individuava con esattezza l'oggetto del contratto, essendo essa genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti. Così argomentando, il decidente avrebbe omesso di considerare non solo che l'oggetto del contratto era, in realtà, determinato in relazione ai soggetti contro i quali l'avvocato S. aveva ricevuto l'incarico di agire e cioè i debitori della Camera di commercio , e all'oggetto del mandato i crediti della stessa , ma che lo ius postulandi era stato espressamente conferito anche per intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso . In ogni caso — aggiunge — l'idoneità o meno della procura andava verificata in concreto, e cioè con riguardo all'attività professionale espletata dal S. e della quale lo stesso chiedeva ora di essere remunerato. La mancata esplicitazione delle ragioni per le quali il decidente aveva negato che la procura in atti potesse saldarsi con il singolo atto difensivo posto in essere, integrerebbe l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ 6. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondate. Il principio di diritto in ordine alla saldatura tra procura, rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., e redazione e sottoscrizione dell'atto difensivo da parte dello stesso, ai fini del perfezionamento di un accordo contrattuale nella forma prescritta a pena di nullità, non solo non è stato contestato nella sentenza impugnata, ma è stato anzi espressamente richiamato dal giudice di merito, il quale, dopo avere asserito di volersi ad esso uniformare, ha tuttavia negato che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti per la sua operatività. Ne deriva che, dovendosi qui verificare se la legge sia stata bene o male applicata, lo scrutinio non può prescindere dall'accertamento dell'esistenza del vizio denunciato nel secondo mezzo. E invero, solo ove dovesse risultare che il vulnus del processo decisionale ha attinto i livelli dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, così intercettando il contenuto precettivo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b , del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 dello stesso anno, la censura disvelerà il malgoverno che, in concreto, il giudice a quo ha fatto di un'affermazione giurisprudenziale ormai assurta a diritto vivente. 7. È il caso, a questo punto, di precisare che, tra le varie esegesi proposte del novellato articolo 360, n. 5, cod. proc. civ., sembra particolarmente convincente quella che, partendo dal rilievo che, al di fuori della motivazione, non v'è possibilità di valutare se l'esame sia o meno avvenuto sulla falsariga, si direbbe, del noto brocardo quod non est in actis , non est in mundo , ritiene che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia entrato nel dibattito processuale altro non possa significare che omessa motivazione in ordine a quel medesimo fatto. Con l'ulteriore e decisivo corollario, recuperato dalla giurisprudenza formatasi, prima della legge n. 40 del 2006, sui limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge, che la motivazione è omessa non solo quando è graficamente assente, ma anche quando è meramente apparente ovvero articolata in affermazioni tra loro radicalmente e insanabilmente contraddittorie confr. Cass. sez. un. 15 ottobre 1999, n. 716 . 8. Venendo al caso di specie, l'insufficiente approccio del giudice di merito nel momento applicativo del principio di diritto innanzi richiamato, emerge all'evidenza a sol considerare che il decidente ha scisso la valutazione della validità dell'atto notarile sotto il profilo processuale, da quella della portata negoziale dello stesso atto confr. pag. 7 della sentenza impugnata , senza considerare che proprio in forza di quel criterio l'apprezzamento non può che essere unitario. Ciò vuoi dire, ridotta all'osso la questione, che una procura buona ai fini della costituzione in giudizio, non può che esserlo anche ai fini del pagamento delle competenze professionali al difensore che se ne sia avvalso, e tanto a prescindere dal rilievo che entrambe le verifiche vanno ora effettuate dal giudice degli effetti negoziali del contratto di patrocinio, nell'ambito di uno scrutinio del tutto indipendente da quello a suo tempo condotto dai giudici dei vari processi in cui la procura è stata spesa. Non a caso, l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellato sul presupposto dell'incontestabilità delle pronunce emesse in altre procedure esecutive analogamente fondate sul contratto di patrocinio in contestazione, rigettata dal Tribunale sul rilievo della diversità dei petita dei diversi procedimenti azionati , non è stata più riproposta nei motivi di ricorso. 9. In tale contesto, ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulandi era stato espressamente conferito anche per intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso e che il S. aveva utilizzato la procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che è ragionevolmente frutto di un corrispondente deficit nell' iter cognitivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in relazione, cioè, all'attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento. 10. Il ricorso appare pertanto destinato all'accoglimento, in applicazione del seguente principio di diritto in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa nella specie tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante ., con espressa autorizzazione, a tal fine, di intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso . In relazione a tale principio il giudice di merito sarà chiamato a esaminare il fatto decisivo costituito dall'idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell'atto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l'ente pubblico e il professionista, valido anche sotto il profilo formale . A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione, non ritenendole infirmate dalle deduzioni esposte nella memoria di parte resistente. È il caso di aggiungere, per completezza, che la soluzione proposta dal relatore risulta parametrata su un'esegesi del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. sostanzialmente conforme, per quanto qui interessa, alla lettura che ne è stata data nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, ove le sezioni unite di questa Corte, rilevato che la riformulazione della norma deve essere intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, hanno affermato che l'anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé ovvero alla mera apparenza, alla insanabile contraddittorietà, alla perplessità o incomprensibilità della stessa, all'uopo precisando che l'omesso esame, nei sensi innanzi precisati - esclusa la rilevanza di meri elementi istruttori - deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cassino in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cassino in diversa composizione.