Liquidazione difesa d’ufficio: il Ministero della Giustizia è parte necessaria

Nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è litisconsorte necessario.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7036, depositata l’8 aprile 2015. Il fatto. Un avvocato propone ricorso in Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Rimini aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione degli onorari e dei diritti a lui spettanti in qualità di difensore d’ufficio di un imputato in un procedimento penale. Ministero della Giustizia è parte necessaria nel procedimento. Il Collegio, ancor prima di passare all’esame dei motivi di ricorso addotti, ritiene necessario reiterare al caso di specie l’insegnamento espresso dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite. Ovvero l’insegnamento in base al quale, il procedimento di opposizione ex art. 170, d.P.R. n. 155/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, per cui parte necessaria di tali procedimenti è ogni titolare passivo del rapporto di debito oggettivo del procedimento. Ne consegue che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Pertanto, deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 4, d.P.R. n. 115/2002, le spese del processo penale sono anticipate dall’Erario, cosicché il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario nella vicenda. Osserva il Collegio, altresì, che il Ministero della Giustizia era parte necessaria anche nel grado precedente, ovvero nel procedimento introdotto con l’opposizione. Dunque, essendo stata l’ordinanza del Tribunale di Rimini assunta all’esito di un procedimento a contraddittorio non integro, la S.C. ha deciso per la sua cassazione, con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio – 8 aprile 2015, n. 7036 Presidente Bucciante – Relatore Abete Svolgimento del processo Con ricorso ex artt. 360 c.p.c. e 111 Cost. l'avvocato F.B. espone che aveva atteso alla difesa d'ufficio di L.O.R.P., imputato per il reato di cui all'art. 13 del dee. lgs. n. 286/1998, in occasione della convalida del suo arresto e del contestuale giudizio direttissimo, che, a fronte della nota onorari euro 821,08, di cui 4,95 per spese, oltre accessori e della nota diritti euro 62, 00, oltre spese ed accessori all'uopo proposte, con decreto n. 74/2008 gli era stato liquidato il complessivo importo di euro 311,00, oltre accessori, che avverso tale decreto aveva proposto opposizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, opposizione notificata il 18.9.2008 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a L.O.P. P. e il 22.9.2008 a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini così ricorso, pag. 1 , che con ordinanza depositata in data 30.4.2009 il giudice dei tribunale di Rimini all'uopo designato aveva rigettato l'opposizione che, segnatamente, il giudice di seconda istanza aveva opinato nel senso che era opportuno liquidare i compensi con riferimento al minimo tariffario così provvedimento impugnato, pag. 1 , che la voce corrispondenza e sessioni era da liquidare in euro 32,00, che era corretta la liquidazione di una sola voce di esame e studio, in considerazione della contestualità del giudizio di convalida di arresto e di quello direttissimo così provvedimento impugnato, pag. 2 , che non doveva esser liquidata alcuna voce per esame e studio dopo la sentenza, tenuto conto della specificità e della notevole semplicità del procedimento così provvedimento impugnato, pag. 2 , che per tale medesima ragione doveva liquidarsi una sola voce per indennità di accesso, che era corretta la liquidazione di una sola voce per partecipazione udienza, pari a euro 40,00, mentre per attività difensiva in udienza e discussione orale dovevano liquidarsi rispettivamente euro 75,00 ed euro 115,00. Avverso tale ordinanza ha dunque proposto ricorso l'avvocato F.B. ne ha chiesto, sulla scorta di tre motivi, la cassazione con ogni conseguente provvedimento in ordine alle spese del presente e del pregresso grado. Gli intimati, procuratore della repubblica presso il tribunale di Rimini e L.O.R.P., non hanno svolto difese. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge, specificamente dell'art. 112 c.p.c Adduce che con l'opposizione esperita ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 aveva espressamente censurato il provvedimento di prime cure per omessa liquidazione delle spese - di corrispondenza, di copie dei verbali e della sentenza penale e di opinamento all'ordine degli avvocati di Rimini - sostenute, documentate e quantificate in euro 13,16 che con l'ordinanza del 30.4.2009 nulla si è statuito al riguardo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge, specificamente dell'art. 112 c.p.c Adduce che con l'opposizione esperita ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 aveva espressamente censurato il provvedimento di prime cure per omessa liquidazione dell'onorario, quantificato in euro 35,00, per esame e studio dopo la pronuncia dell'ordinanza di convalida di arresto e dei diritti, quantificati nel complesso in euro 62,00, per il tentativo di recupero doverosamente esperito del credito professionale nei confronti. dell'imputato che il Tribunale con l'ordinanza de qua non si è pronunciato sulla liquidazione di tali voci così ricorso, pag. 2 . Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge, specificamente dell'art. 1, 4° co., del cap. II della tariffa forense approvata con d.m. 8.4.2004, n. 127. Adduce che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale di Rimini, la norma violata espressamente definisce l'attività di ogni volta che viene compiuta nei diversi momenti dei giudizio, nonché l'importo base per la ad ogni udienza così ricorso, pag. 2 che il giudizio di convalida di arresto e quello direttissimo comportano la partecipazione a due autonome udienze, a nulla rilevando la circostanza che in concreto si svolgano di seguito e senza apparente soluzione di continuità così ricorso, pag. 2 . Questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento espresso a sezioni unite. Ovvero l'insegnamento secondo cui, posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 155/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell' erario , anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria cfr. Cass. sez. un. 29.5.2012, n. 8516 . In questi termini si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 30.5.2002, n. 115, le spese dei processo penale sono anticipate dall'erario - ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza - sicché il Ministro della Giustizia è litisconsorte necessario senz'altro nella vicenda de qua agitur. In questi termini si rappresenta, inoltre, che il Ministro della Giustizia era - evidentemente - parte necessaria anche nel grado precedente, ovvero nell'ambito del procedimento introdotto con l'opposizione esperita ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002. Al contempo è da escludere che al grado precedente il Ministro della Giustizia abbia preso parte. In tal senso depone quanto riferisce lo stesso ricorrente. L'avvocato F.B. ha invero puntualizzato che avverso il decreto n. 74/2008 aveva proposto opposizione notificata il 18.9.2008 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a L.O.P. P. e il 22.9.2008 a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini così ricorso, pag. 1 . L'ordinanza del tribunale di Rimini del 30.4.2009 va dunque cassata - giacché assunta all'esito di un procedimento a contraddittorio non integro - con rinvio al tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato, diverso magistrato che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte cassa l'ordinanza del tribunale di Rimini del 30.4.2009 e rinvia al tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente grado.