Effetti del mancato esperimento del tentativo di mediazione sul decreto ingiuntivo opposto

La sentenza del Tribunale di Nola del 24 febbraio 2015 si pronuncia su una questione particolarmente importante e delicata con riferimento alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di mediazione nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Mediazione e decreto ingiuntivo. Orbene, come è noto, il d.lgs. n. 28/2010 ha previsto che, nelle materie di cui al comma 1- bis c.d. mediazione obbligatoria , laddove il creditore intenda agire con un ricorso monitorio egli non sia onerato di depositare la domanda di mediazione. Tuttavia il d.lgs. n. 28/2010 – differentemente dalla corrispondente norma in materia di negoziazione assistita – prevede che l’obbligo del previo esperimento del tentativo di mediazione sussista nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eventualmente promosso dal debitore ingiunto. Onere del creditore La questione che si è posta, però, è quella di individuare chi sia la parte interessata” a far acquisire al processo la condizione di procedibilità. Secondo un primo orientamento l’interesse alla proposizione della domanda di mediazione e allo svolgimento del tentativo è del creditore opposto in quanto il giudizio di opposizione, sebbene preveda una inversione dell’iniziativa processuale, ha sempre ad oggetto il diritto fatto valere dal creditore con la domanda per ingiunzione notificata in uno al decreto ingiuntivo. Ne deriva, per questa tesi, che laddove le parti non abbiano esperito il tentativo di mediazione, il giudizio di opposizione si chiude con una sentenza che dichiara l’improcedibilità con conseguente, però, revoca del decreto ingiuntivo opposto. o del debitore? Senonché, per la tesi sostenuta dal Tribunale di Nola, nel caso in cui il giudice dovesse dichiarare l’improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, la conseguenza sarebbe quella del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto che acquisterebbe o consoliderebbe la sua efficacia esecutiva. Per il Tribunale di Nola questa sarebbe l’opzione interpretativa preferibile in quanto l’unica coerente con l’intero universo normativo in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore dell’istituto della mediazione obbligatoria . Per il Tribunale, infatti, il legislatore processuale prevede sanzioni a carico dell’opponente che non coltivi il giudizio di opposizione. L’opzione preferibile. Ciò posto, ritengo che l’opzione preferibile sia la prima e, cioè, quella che impone al creditore opposto l’onere di avviare la mediazione e di esperire il tentativo di mediazione poiché è il creditore opposto la parte attrice in senso sostanziale. Del resto, la controprova si ha nel momento in cui consideriamo che cosa succederebbe se il creditore scegliesse di agire in via ordinaria non vi è dubbio che l’onere del previo esperimento del tentativo di mediazione graverebbe su chi propone la domanda. Laddove il creditore scelga il decreto ingiuntivo e non segua l’opposizione il servizio giustizia ha reso il suo servizio in maniera efficiente ed efficace anche perché l’attore ha effettivamente percorso quella strada per un credito che poi non è stato contestato. Viceversa, laddove segua l’opposizione non vedo perché non debba fare carico al creditore l’onere di avviare la mediazione su una propria pretesa. Nel caso di specie, quindi, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere revocato e avrebbe dovuto seguire la condanna alla spese legali del creditore opposto. Negoziazione assistita e decreto ingiuntivo. Una diversa interpretazione determinerebbe come effetto quello di far preferire un ricorso monitorio ovviamente ove ve ne siano i presupposti per non esperire il tentativo di mediazione. Così come sembra avvenire nell’ambito della negoziazione assistita dove, non prevedendo il d.l. n. 132/2014 l’obbligatorietà della negoziazione assistita per il giudizio di ingiunzione e per la fase di opposizione consente agevolmente di non rendere obbligatoria quella fase preliminare deflattiva semplicemente avviando un ricorso per ingiunzione così peraltro onerando di costi il debitore ingiunto che deve provvedere al pagamento del contributo unificato per il giudizio di opposizione nonché delle maggiori spese legali in contrasto con la finalità degli istituti deflattivi del contenzioso. A tal proposito si pensi ad una società che deve recuperare crediti nei confronti di consumatori in casi ove non è necessaria la mediazione prevedere l’obbligatorietà della negoziazione anche per le azioni monitorie avrebbe significato consentire una fase preliminare in posizione di parità con il professionista che non è garantita allo stesso modo , secondo me, dalla normale negoziazione diretta ovvero dalla negoziazione diretta con i legali.

Tribunale di Nola, sez. II Civile, sentenza 24 febbraio 2015 Giudice Frallicciardi Ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione notificato in data 25.02.2014, la Ditta X in qualità di debitore principale e in qualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso il d.i. numero con il quale, in data questo Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banco l’importo di euro 63.901,59, oltre interessi, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente numero 1611/9353 acceso dalla presso l’Istituto di credito ricorrente. Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione perché infondata. Alla prima udienza di comparizione della parti, questo giudice, ritenendo non sussistessero i presupposti di cui all’articolo 648 c.p.c., rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che le parti non avevano provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex d.lgs. 28/2010, rinviava all’udienza del 05.02.2015, assegnando termine alle parti di quindi giorni per la presentazione della domanda di mediazione. All’udienza del 05.02.2015 le parti dichiaravano di non aver esperito il tentativo di conciliazione e, pertanto, chiedevano fissarsi udienza di discussione ai sensi dell‘articolo 281 sexies c.p.c. al fine di dichiarare la improcedibilità dell’opposizione. All’udienza del 24.02.2015, all’esito della discussione delle parti, il giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza. Si osserva in diritto. L’opposizione è improcedibile. Al riguardo viene in rilievo il d.lgs. 28/2010 che, all’articolo 5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra le parti, i contratti bancari, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto , prevedendo che altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola. Ai sensi dell articolo 5 cit., poi, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione atteso che, come rilevato, le parti non hanno ottemperato all’invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione, va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell’opposizione. Non ignora questo giudice che sul punto, all’indomani delle prime applicazioni interpretative della disciplina richiamata, si è formato nella giurisprudenza di merito Trib. Varese, 18.05.2012 un orientamento secondo cui, vertendo il giudizio di opposizione sulla pretesa creditoria vantata dall’opposto e gravando su quest’ultimo attore in senso sostanziale, l’onere probatorio e le relative facoltà di domanda riconvenzionale, proponendo domanda giudiziale” dovrebbe, conseguentemente subire gli effetti dell’eventuale declaratoria di improcedibilità e, in particolare di revoca del decreto opposto. Ritiene questo giudice di aderire al diverso e non isolato orientamento Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014 che, muovendo dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l’intero universo normativo in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore dell’Istituto della mediazione obbligatoria, individuando nell’opponente il soggetto su cui graverebbe l’onere di coltivare il giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. A ben vedere, infatti, tale opzione ermeneutica è quella che meglio si armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto. Si fa riferimento, in primo luogo, alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c. in virtù del quale, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, il decreto acquista esecutività. Medesima sanzione è prevista, poi, dal richiamato articolo 647 c.p.c. per l’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente. Viene in rilievo, infine, il dettato dell’articolo 653 c.p.c. che, per il caso di dichiarazione dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 307 c.p.c. , stabilisce che il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva”. D’altro canto, come pure correttamente evidenziato dall’opposto, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo in capo all’ingiungente comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunti – alla libera scelta del debitore. Del resto, se solo si considera che l’opposto è già munito di titolo che, come visto, è destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, appare evidente che è proprio l’opponente la parte più interessata all’esito del giudizio di opposizione. Come anticipato in premessa, poi, una soluzione interpretativa appare maggiormente coerente anche con la finalità deflattiva che ha accompagnato l’introduzione da parte del legislatore dell’Istituto della mediazione il formarsi del giudicato sul decreto ingiuntivo opposto, infatti, esclude che possa mettersi nuovamente in discussione tra le parti il rapporto controverso mediante la riproposizione della medesima domanda. Pertanto, alla stregua di tutte le considerazioni esposte l’opposizione va dichiarata inprocedibile e, per l’effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo numero emesso dal Tribunale di Nola in data . Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate da dispositivo . P.Q.M. Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nrg. , così provvede 1. Dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola in data 2. Condanna l’opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi €.8.050,00 di cui €.8.030,00 per compensi e €.30,00 per spese oltre il rimborso forfettario pari al 15%, oltre Iva e CPA.