La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli avvocati delle parti

Dopo la sentenza del Tribunale di Vasto, il tema delle modalità di partecipazione al primo incontro di mediazione torna nuovamente alla ribalta grazie all’ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia il 9 marzo 2015, con la quale il giudice della Terza Sezione Civile dispone l’esperimento del tentativo di mediazione c.d. mediazione delegata .

Ciò testimonia chiaramente che i giudici hanno iniziato, in maniera diffusa sul territorio, a comprendere l’importanza che riveste non soltanto il primo incontro, ma anche e soprattutto la partecipazione delle parti e il passaggio alla mediazione vera e propria. Certo è che le diverse interpretazioni sono anche il precipitato di una normativa che non aiuta certamente il cammino della mediazione verso quei risultati che sarebbe in grado di raggiungere come le statistiche ci confermano e che anche per questo presentano qualche profilo di criticità che è sempre bene mettere in luce nella speranza rectius utopia? che il legislatore ne prenda atto e adotti i provvedimenti opportuni. Orbene, nel caso di specie si è trattato di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale una volta che la causa è stata ritenuta matura per la decisione il giudice, con l’ordinanza in esame, ha sottoposto alle parti una serie di ipotesi di soluzione della controversia sul modello delle clausole multi step. Ed infatti, in primo luogo, ha sottoposto alle parti una proposta giudiziale di conciliazione e, cioè, la corresponsione di € 5.500 a saldo e stralcio in favore dell’opposto, eventualmente anche in rate mensili e, laddove non si addivenisse all’accordo, di promuovere un tentativo di mediazione e, infine, laddove non le parti non raggiungano l’accordo neppure in quella sede, invita le parti a valutare l’opportunità di deferire la decisione della causa all’arbitrato previsto dal d.l. n. 132/2014. Il primo incontro di mediazione. Ma attenzione allo svolgimento del primo incontro di mediazione perché, per il Tribunale di Pavia, il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo . Gli avvocati, del resto osserva il giudice sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed appare quindi necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare . Rispetto alla sentenza del Tribunale di Vasto, l’ordinanza in esame non lo dice espressamente, ma sembra consentire la possibilità di delegare chiunque e, quindi, anche l’avvocato purché sia a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare il che rappresenta il punto di equilibrio tra la necessità di partecipazione personale delle parti, l’autonomia negoziale a farsi rappresentare e la possibilità di scegliere come negoziatore l’avvocato assistente. Ciò ovviamente laddove un domani il giudice di Pavia non segua le orme del giudice di Vasto e faccia leva sull’inciso presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori per affermare che occorrevano due soggetti diversi e, cioè, la parte o il suo procuratore e l’avvocato . La mediabilità della controversia è già stata valutata. Infine, occorre sottolineare come il giudice ricorda alle parti che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento [e, quindi] la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti . Anzi, visti gli artt. 8, comma 4 bis , d.lgs. n. 28/2010, 116, comma 2, 91 e 96 c.p.c., invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare . Senonché, sebbene il giudice colga perfettamente nel segno sulla presenza delle parti ogni qualvolta sono presenti le parti in mediazione il lavoro del mediatore è certamente facilitato , vi è un punto che, in base alla legge, mi sembra attualmente insormontabile. Ed infatti, non vi è dubbio che la verbalizzazione di chi voglia procedere o no rappresenti una circostanza che possa far riflettere bene le parti sul se proseguire, o no, nella mediazione e che, in assenza di contestazioni di parte viene verbalizzato . Tuttavia a la verbalizzazione, allo stato, contrasta con la riservatezza e b la legge non consente di trarre alcuna conseguenza dal comportamento di chi rifiuta di procedere oltre e in questa direzione gli artt. 91 e 96 c.p.c. non mi sembrano consentire spazi di manovra stante il disposto speciale del d.lgs. n. 28/2010 . Certo il punto critico sul quale riflettere e che è comune alla mediazione e alla negoziazione assistita è questo la legge chiede che si partecipi alla mediazione e alla negoziazione assistita in buona fede e correttezza, ma come è possibile valutare ed eventualmente sanzionare le violazione di quella regola ad eccezione della proposta non accolta coincidente in tutto o in parte con la sentenza se vi è la riservatezza? Del resto la riservatezza è un baluardo importante ma è in qualche modo sacrificabile?

Tribunale di Pavia, sez. III Civile, ordinanza 9 marzo 2015 Giudice Marzocchi Osserva Da una delibazione degli atti e dei documenti del fascicolo dall’esito dell’ interrogatorio libero esperito anche a fini conciliativi all’ultima udienza del 4.03.2015 dalla disponibilità delle parti manifestata in esito al fallimento del tentativo di conciliazione giudiziale, discende l’opportunità di disporre l’esperimento di una procedura di mediazione, previa proposta giudiziale di conciliazione della lite Visto l’art. 185 bis, c.p.c., considerata la natura della causa, il valore della lite e le questioni di diritto non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio Si propone alle parti di definire amichevolmente la lite nel modo seguente la società opponente s’impegni ad effettuare un pagamento, a saldo e stralcio in favore dell’opposto, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di € 5.500,00 cinquemilacinquecento/00 , da intendersi onnicomprensive di capitale, interessi e concorso nelle spese legali al lordo di tutti gli accessori . La somma potrà essere corrisposta in parte alla conclusione dell’accordo e in parte in rate mensili. Si invitano i difensori, ove condividessero l’opportunità della proposta transattiva giudiziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete modalità del pagamento, invitandoli, ove preferissero formalizzare l’accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell’udienza. In caso di mancato accordo - da accertarsi a cura dei difensori entro il termine perentorio del 15.04.2015 - sulla sopra formulata proposta giudiziale o su altra liberamente determinabile nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti Dispone come segue Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti Ritenuto opportuno ordinare il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14 Trib. Roma, Ord. 30.06.14 Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014 Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15 Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 P.Q.M. Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, Ordina alle parti, in caso di mancato accordo entro il 15.04.2015 sulla proposta giudiziale sopra formulata, l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, il tempestivo esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti Visti gli artt. 8, co. 4-bis, d.lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 c.p.c., invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che partecipano all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia libera” all’istanza di avvio della mediazione o all’adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza Rinvia la causa all’udienza del 23 settembre 2015, ore 10,30 1 per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, 2 per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità per le parti di presentazione dell’istanza congiunta, ex art. 1, comma 1, d.l. n. 132/14, convertito in L. 162/14, di trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, comma 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia 3 in subordine, in caso di mancanza dell’istanza congiunta di cui sopra, per la precisazione delle conclusioni. Assegna alle parti il termine perentorio del 30.04.2015 per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, d.lgs. n. 28/2010 Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.