Onorari avvocato: il limite massimo della tabella è uno scoglio insormontabile

Il giudice di merito non è tenuto a motivare sulla diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula. Rimane, però, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi, o superiore a quelli massimi, indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4256, depositata il 3 marzo 2015. Il caso. Una donna veniva multata, con una sanzione di 89 euro, per aver guidato senza utilizzare le cinture di sicurezza. Mentre il gdp annullava il verbale, non risultando provata la condotta contestata, il Tribunale di Portogruaro accoglieva l’impugnazione dell’Amministrazione comunale, condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per un totale di 1.793 euro. La donna ricorreva in Cassazione, contestando la liquidazione delle spese processuali. Le spese di primo grado erano ammontate a 788 euro, ma non avrebbero dovuto essere superiori al massimo di 89 euro. Inoltre, deduceva, con un secondo motivo di ricorso, la liquidazione delle spese in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all’epoca della pronuncia della sentenza. Giudizio secondo diritto. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del gdp. Perciò, non si applica nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del cds, che, pur se di competenza del gdp e di valore non superiore a 1.100 euro, esigono il giudizio secondo diritto. Limite massimo da non superare. Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, gli Ermellini sottolineano che il giudice di merito non è tenuto a motivare sulla diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula. Rimane, però, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi, o superiore a quelli massimi, indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia. Invece, nel caso di specie, i giudici di merito, liquidando le spese, avevano superato i limiti massimi. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione relativa alla liquidazione delle spese ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 23 ottobre 2014 – 3 marzo 2015, n. 4256 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. H. S. impugna la sentenza n. 107/12 del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, depositata in data 27 aprile 2012, non notificata, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali . 2. Fa presente la ricorrente che la sentenza impugnata, accogliendo l'appello del Comune, ha riformato la sentenza del giudice di pace che invece aveva accolto la sua opposizione alla contestazione della violazione dell'art. 172 commi 1 e 10 del Codice della Strada, per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza con sanzione di € 89,00. Aggiunge che il giudice di pace annullava il verbale non risultando provata la condotta contestata , mentre il Tribunale di Portogruaro accoglieva l'impugnazione proposta dall’Amministrazione Comunale [] condannava l'odierna ricorrente al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, in favore del Comune di San Michele al Tagliamento che, come da dispositivo, venivano liquidate in complessivi € 1.793,00 di cui euro 788,00 per il primo grado, avanti il Giudice di Pace, euro 650,00 a titolo di onorario ed euro 138,00 a titolo di diritti, ed euro 1.005,00 per il grado d'appello, avanti il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Portogruaro euro 760,00 a titolo di onorario ed euro 245,00 a titolo di diritti . 3. Impugna tale decisione la ricorrente limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in favore del Comune di San Michele al Tagliamento per i due gradi di giudizio con due motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce art. 360, primo comma n. 3 c .p. c error in indicando Violazione dell'ari' 92 c p. c . u. c così come introdotto dal D.L. 22.12.2011 n. 212, art. 13 . Il Tribunale ha errato nel liquidare in € 788,00 le spese in primo grado, senza tener conto che esse non potevano essere liquidate in misura superiore ad un massimo di € 89,00 importo della sanzione irrogata con il verbale di contestazione n. 79948 prot. 913/2010 , posto che, l'art. 13 del D.L. 22.12.2011 n. 212 ha previsto che `Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competente ed onorari liquidati dal Giudice non possono superare il valore della domanda [ ] e che la causa in questione rientrava in tale ambito perché di valore pari a 89 euro e di competenza del giudice di pace. 1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce art. 360, primo comma n. 3 c p. c error in indicando Violazione degli art. 91 c p. c. e del ß. D. L n. 1578 del 1933 art. 60 . Sia per il primo che per il secondo grado il Tribunale ha liquidato le spese in misura superiore ai massimi tariffari in vigore all'epoca della pronuncia della sentenza. Precisa la ricorrente di essere stata condannata a pagare euro 788,00 per il primo grado, avanti il Giudice di Pace, di cui euro 650,00 a titolo di onorario ed euro 138,00 a titolo di diritti, ed euro 1.005,00 per il grado d'appello, avanti il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Portogruaro, di cui 760,00 a titolo di onorario ed euro 245,06 a titolo di diritti . In applicazione delle norme richiamate il Giudice, sulla base del valore della domanda pari all'importo della sanzione c 89,00 , avrebbe dovuto liquidare in re lati ione al procedimento di primo grado, al massimo €190,00 a titolo di onorari in luogo dei 650,00 liquidati , posto che la tariffa di cui al D.M. 08.04.2004 prevede, per i procedimenti avanti il Giudice di Pace di valore inferiore a € 600, 00, l'applicazione di un onorario unico per tutto il procedimento di valore compreso tra €' 55,00 ed €190,00 e in relazione al procedimento di secondo grado il Tribunale avrebbe dovuto liquidare al massimo l'importo di € 555,00 in luogo dei 760,00 liquidati posto che lo scaglione di valore applicabile alla domanda proposta dalla sig.ra H. - che come detto nel caso di specie era pari ad € 89,00 - era quello compreso tra da 0 e € 5.200. [ ] Cosicché, in applicazione del tariffario, ed in relazione all'attività svolta dal procuratore di controparte, cosiccome risultante dalla nota spese dallo stesso dimessa, che di seguito si riproduce, gli onorari da liquidare a carico della ricorrente avrebbero dovuto, tenendo peraltro presente l'onorario massimo previsto dalla tariffa, essere i seguenti a voce 12 - studio della controversia 6 205,00 b voce 13 - consultazione con il cliente €105,00 c voce 13 - redazione atto introduttivo €165,00 d voce 16 assistentia alle udientie n. 2 € 80,00 40,00 x 2 , per un totale di € 555, 00 . 2. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al secondo motivo, risultando infondato il primo, per quanto di seguito si chiarisce. 2.1 - Il primo motivo è infondato alla luce del seguente condiviso principio affermato al riguardo da questa Corte Cass. 2014 n. 9556, rv 630424 , secondo cui in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competentia del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione . 2.2 - É fondato, invece, il secondo motivo, non risultando rispettato, da parte del giudice della impugnazione, il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nella liquidazione delle spese processuali, il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi o superiore a quelli massimi indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia vedi, di recente, Cass. 2007 n. 22347 Cass. 2010 n. 21010 . Nel caso in questione, il giudice dell'appello nella relativa liquidazione ha superato i limiti massimi. 3. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Venezia, che procederà ad una nuova liquidazione delle spese, per l'intero giudizio, attenendosi al principio di diritto richiamato. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Venezia.