Determinazione del valore della lite e validità della costituzione processuale per la legittimità dell’opposizione al decreto ingiuntivo “professionale”

In tema di ingiunzione da patrocinio e quindi di diritti ed onorari dell’avvocato, il valore della causa, cui parametrare la parcella del professionista, va determinato considerando interamente il rapporto contrattuale-processuale l’apprezzamento del giudice del merito sulle caratteristiche inerenti la prestazione effettuata è, comunque, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione sia stata contenuta tra i minimi ed i massimi ex lege. E’, così, parzialmente illegittima, e quindi va annullata, l’ordinanza di primo grado con cui, stante il valore del procedimento instaurato e l’invalidità della costituzione processuale del committente opponente , venga revocato il decreto ingiuntivo per il versamento del saldo dei compensi professionali dell’avvocato di fiducia.

Il principio si argomenta dalla sentenza n. 4163/15, decisa il 26 novembre 2014 e depositata il 2 marzo 2015. Il caso. A mezzo ordinanza veniva revocato, a seguito di opposizione iscritta a ruolo con il deposito della copia dell’atto di citazione in opposizione , il decreto ingiuntivo recante il saldo dei compensi, in favore dell’avvocato e relativamente ad una controversia in materia di divisione ereditaria conclusasi con verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, computato alla somma del valore dell’intero asse ereditario e del valore della quota attribuita alla cliente. Così, l’avvocato ricorreva in Cassazione e la cliente resisteva con contro-ricorso munito di procura speciale in calce alla copia notificata e su un foglio a sé stante e datato. Il compenso tra lavoro autonomo e diritti-doveri del committente la potestà del giudice. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 4 e 24 Cost., 2233 c.c., 10, 11, 12, 15, 83, 111, 121, 126, 156, 165, 170, comma 3, 171, comma 4, 380- bis , 645, 647 e 738 c.p.c. e 73 e 74 disp. att. c.p.c., 5 e 9, l. n. 794/1942, 5 e 6 d.m. n. 127/2004 nonché la l. n. 69/2009. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di prestazione d’opera, adempimento, illecito, responsabilità, legittimazione. Sotto il profilo procedurale, la prima osservazione inerisce la competenza giudiziale il valore della causa relativa all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio va, cioè, determinato in base a quella parte del rapporto in contestazione, tranne quando il giudice debba esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, considerato integralmente ai fini della determinazione della causa Cass., n. 2737/2012 e Cass., sez. VI Civ., ordin. n. 7544/2011 , potendo applicare i principi dell’eventuale ordinanza emessa in eventuale procedimento connesso. La seconda riguarda il rapporto tra mutamento di rito e facoltà di produrre nuovi atti processuali, non riconoscibile però nella fattispecie. Sul piano formale, la prima osservazione, ai fini della valutazione della costituzione della parte, ha ad oggetto la nullità a della nota di iscrizione a ruolo, esclusivamente quando sia priva dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo Cass., n. 2179/1981 e Cass., n. 3297/2000 ed è quindi irrilevante l’omessa indicazione, in nota, della data di notifica dell’atto di citazione b del deposito della copia dell’atto di citazione, invece dell’originale, tranne quando non rechi alcuna lesione sostanziale ai diritti del convenuto ed, in tal caso, non determina nullità della sentenza conclusiva del processo di primo grado Cass., n. 15777/2004 c della procura, valida però anche se depositata non in originale Cass., n. 2744/2008 . La seconda osservazione inerisce il rapporto tra costituzione, che se tardiva va rubricata quale omessa costituzione e generante quindi improseguibilità dell’opposizione, e principio di autosufficienza Cass., n. 21325/2005 e n. 3178/2003 . Segnatamente, in sede di legittimità, richiedendo l’ordinamento la certezza dell’anteriorità del conferimento del mandato” rispetto alla notifica dell’atto difensivo, la procura speciale non è ratione temporis valida per la proposizione del contro-ricorso e per la formulazione di memorie, qualificandosi così invalida la costituzione Cass., n. 1826/2005 tale procura non può, peraltro, essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal contro-ricorso, necessitando invece di atto pubblico o scrittura privata autenticata facente riferimento agli elementi essenziali del processo, tra cui l’indicazione delle parti e della sentenza Cass., sez. Un., ordin. n. 13537/2006 . Sotto il profilo sostanziale, altresì, va sottolineata la mera indicatività ed apprezzabilità discrezionale da parte del magistrato di merito del criterio dell’esito della causa, della gravità e del numero delle questioni trattate, della specialità della controversia e del pregio o del risultato dell’opera prestata Cass., n. 10185/2000 . La retribuzione dell’avvocato tra presupposti formali e responsabilità sostanziali. In ambito di lavoro intellettuale autonomo, è legittima l’ingiunzione di pagamento, su base tariffaria, del saldo dei compensi derivanti dall’attività professionale su incarico ad hoc , tenendo conto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione l’opposizione al relativo decreto deve essere, dunque, secundum legem in termini formali e sostanziali Trib. Gorizia, ordin. 16/2010 . Ergo , il ricorso va accolto limitatamente e la sentenza va parzialmente cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 novembre 2014 – 2 marzo 2015, n. 4163 Presidente Piccialli – Relatore Abete Svolgimento del processo Con decreto in data 19.10.2009, su ricorso dell'avvocato S.E. , il tribunale di Gorizia ingiungeva a B.M.R. il pagamento della somma di Euro 23.107,60, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo - dedotti gli acconti - dei compensi al ricorrente dovuti per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'ingiunta nella controversia instaurata innanzi al medesimo tribunale, iscritta al n. 563/1997 R.G. e conclusasi con verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal giudice all'udienza del 24.3.2009. Con atto di citazione notificato in data 10.12.2009 B.M.R. proponeva opposizione. Esponeva che la controversia in cui il ricorrente l'aveva rappresentata ed assistita, controversia in cui pochi giorni prima dell'udienza di conciliazione aveva spiegato intervento ex art. Ili c.p.c. il figlio, L.D.L.L. , del pari rappresentato ed assistito dall'avvocato S.E. , concerneva la divisione ereditaria che l'aveva contrapposta alla sorella, B.G. , ed era specificamente correlata alle differenti caratteristiche - rispetto a quelle catastali - di alcuni terreni ad ella assegnati con sorteggio in sede di divisione amichevole che i corrispettivi pretesi dall'avvocato S. erano stati erroneamente computati in dipendenza dell'inesatta individuazione del valore della controversia, valore che si assumeva ex adverso esser uguale ad Euro 2.465.205,00, cioè alla somma del valore - pari ad Euro 1.643,640,00 - dell'intero asse ereditario e del valore - pari ad Euro 821.735,00 - della quota ad ella opponente attribuita che, viceversa, il cumulo delle domande, ex art. 10 c.p.c., concerneva soltanto il caso di più domande, costituenti pretese ben distinte tra loro, ed aventi ciascuna una propria individualità così ricorso, pag. 9 che, nel caso di specie, la domanda di annullamento del preliminare di divisione, in quanto funzionale ad una nuova divisione del patrimonio ereditario, non aveva una sua autonomia, sicché era destinata a rimanere assorbita nella più ampia domanda di divisione che, al contempo, occorreva far riferimento non già al valore dell'intera massa dividenda, sibbene al valore della quota in contestazione, più esattamente al reddito dominicale delle particelle di terreno oggetto di contestazione e, quindi, al valore complessivo di Euro 274.272,00 che, d'altra parte, non erano dovute le vacazioni richieste dall'avvocato S. in aggiunta alla voce partecipazione a n. 24 udienze ed in numero uguale così ricorso, pag. 15 che, infine, non risultava che il ricorrente avesse espletato l'attività, per la quale aveva richiesto un corrispettivo di Euro 1.000,00, ricerca documenti , tanto più che non risultavano indicati i documenti acquisiti all'esito della ricerca. Chiedeva pertanto che fosse revocato il decreto opposto, che fossero liquidate le spettanze dell'avvocato S. alla stregua dell'esatto valore della controversia, non superiore ad Euro 274.272,00, in misura prossima ai minimi, esclusi i diritti per vacazione ed ogni compenso per l'attività di ricerca documenti , sulla scorta altresì delle tariffe vigenti all'epoca dell'effettuazione del prestazioni, che fosse dichiarato estinto il credito in tal guisa acclarato in dipendenza del versamento della somma complessiva di Euro 29.000,00, che il ricorrente fosse condannato alla restituzione delle somme percepite in eccedenza con interessi. Costituitosi, il ricorrente instava per il rigetto dell'opposizione. Disposto, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794/1942, il mutamento di rito per la trattazione camerale, in data 12 - 15/11/2010 il convenuto opposto a mezzo posta, depositava comparsa di costituzione così ricorso, pag. 18 , con cui chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità, nel merito, respingersi l'avversa opposizione. Con ordinanza in data 16/20.12.2010 il tribunale di Gorizia revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava dovuti all'avvocato S.E. Euro 20.352,27 e, per l'effetto, dichiarava estinto il debito in dipendenza della maggior somma di Euro 29.000,00 corrisposta da B.M.R. , condannava l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del procedimento, fissava termine di due mesi per la riassunzione del giudizio ai fini della trattazione della domanda dell'opposta volta a conseguire la restituzione delle somme versate in eccedenza. Esplicitava il tribunale che andava preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della comparsa di costituzione innanzi al Collegio pervenuta in un'unica copia a mezzo posta in data 15.11.2010 a firma del legale dell'odierno resistente così ordinanza impugnata, pag. 1 che il G.I. nel provvedimento di mutamento del rito aveva fissato direttamente l'udienza innanzi al Collegio, senza autorizzare le parti alla presentazione di alcuna memoria né tale facoltà era stata data nel provvedimento di fissazione di udienza emesso dall'allora Presidente del Collegio così ordinanza impugnata, pagg. 1-2 che ai fini della determinazione del valore della controversia non solo non vi era margine per sommare al valore della massa ereditaria - Euro 1.643,640,00 - il valore - Euro 821.735,00 - della quota spettante a B.M.R. , ma occorreva tener conto, nel segno dell'art. 6, 2 co., della tariffa professionale, che l'effettiva ragione del contendere concerneva la differenza di valore di quattro terreni, il cui reddito dominicale era pari ad Euro 1.371,36 che in tale contesto e, dunque, nel solco di una valutazione di carattere sostanziale, si giustificava l'applicazione dell'art. 15 c.p.c., quantunque norma, quest'ultima, destinata ad applicarsi alle controversie di carattere reale che, in quest'ottica, il valore della causa si specificava in Euro 274.272,00 che, limitatamente ai diritti, l'opposto aveva applicato gli importi di cui alla tariffa del 2004, mentre, trattandosi di attività svolta antecedentemente all'1.6.2004, erano da applicare gli importi di cui alla tariffa precedente che, più esattamente, ricadevano nel vigore della precedente tariffa tutte le attività indicate nelle prime 3 pagine della nota spese, nelle prime quattro voci indicate nella quarta pagina, nonché i diritti relativi a 13 delle 24 udienze tenutesi, quelli relativi a 12 delle 23 ordinanze esaminate, ad uno dei provvedimenti presidenziali di nomina del G.I. e all'assistenza alla parte comparsa davanti al Giudice per un totale di Euro 3.450,04 così ordinanza impugnata, pag. 4 che non andavano considerati i diritti di vacazione, posto che occorre che vi sia un'espressa indicazione nella tabella per poterli applicare, indicazione che, con riferimento alla tariffa attualmente in vigore, ricorre solo per le prestazioni di cui alle voci n. 51, 56, 57 e 58 afferenti al processo di esecuzione così ordinanza impugnata, pag. 4 che a loro volta i rimanenti diritti andavano calcolati in Euro 1.507,00 che, limitatamente agli onorari, il complesso dei parametri di cui all'art. 5, 1 co., della tariffa induceva a ritener congrui valori prossimi alla media tariffaria che, nondimeno, l'unica voce per la quale andava riconosciuto un importo prossimo al massimo era quella relativa all'opera prestata per la conciliazione che, limitatamente all'onorario relativo alla ricerca documenti , trattavasi di voce presumibilmente dovuta, per la quale tuttavia appariva congruo liquidare un importo prossimo al minimo tariffario che in conclusione erano da riconoscere all'avvocato S. Euro 4.957,04 per diritti, Euro 533,37 per spese generali su diritti, Euro 12.870,00 per onorari, Euro 1.608,75 per spese generali su onorari, Euro 195,00 per spese imponibili ed Euro 188,11 per esborsi. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato S.E. ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. B.M.R. ha depositato controricorso ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. La controricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 738 e 112 c.p.c Adduce che, contrariamente a quanto assunto del giudice a quo, il deposito e la produzione in cancelleria della comparsa con cui aveva provveduto a costituirsi nel procedimento in camera di consiglio e con cui aveva eccepito la improcedibilità dell'opposizione ex adverso proposta in dipendenza della tardiva costituzione in giudizio di B.M.R. , erano pienamente legittimi e rituali, anche sotto il profilo degli incombenti richiesti dagli artt. 73 disp. att. c.p.c. e 170, 3 comma, c.p.c., avendo depositato in cancelleria, a mezzo del servizio postale, non solo l'originale della comparsa di costituzione, ma anche la copia per la controparte e la copia per il fascicolo d'ufficio, come risulta dalla suindicata lettera di accompagnamento dd. 11/11/2010, col timbro di ricevimento della Cancelleria cfr. ricorso, pagg. 36 - 37 che, d'altra parte, il mutamento di rito comportava la facoltà delle parti e dei loro rispettivi difensori di produrre nuovi atti processuali per adeguare la difesa alle nuove esigenze derivanti dal nuovo rito del procedimento speciale così ricorso, pag. 37 che, per soddisfare tale esigenza il Giudice che ha disposto il mutamento del rito e la fissazione diretta dell'udienza in camera di consiglio avrebbe dovuto concedere alle parti un termine, precedente all'udienza , per il deposito di memorie, note difensive, o comparse al fine di svolgere le proprie nuove difese così ricorso, pag. 37 che la mancata concessione da parte del giudice del termine all'uopo necessario non può privare il difensore di depositare nuovi atti processuali difensivi diretti a soddisfare le nuove esigenze così ricorso, pag. 37 che non sussiste alcuna norma che, a fronte del principio della libertà di forme degli atti processuali sancito dall'art. 121 c.p.c., possa vietare la produzione di note difensive, di memorie difensive, o di nuove comparse di costituzione senza l'autorizzazione del Giudice così ricorso, pag. 38 che, per giunta, nel caso in esame, la inammissibilità è stata dichiarata d'ufficio, in mancanza di alcuna contestazione, eccezione, o opposizione di controparte, alla produzione della comparsa di costituzione di cui trattasi così ricorso, pag. 39 che in ogni caso nel verbale dell'udienza camerale aveva provveduto a riportarsi alla propria comparsa di costituzione e a concludere conformemente alle conclusioni di cui alla medesima comparsa, sicché aveva in via pregiudiziale invocato la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione ex adverso spiegata che, nondimeno, il tribunale nulla aveva al riguardo puntualizzato, violando in tal modo la norma dell'art. 112 c.p.c., che impone al Giudice di pronunciare su tutta la domanda così ricorso, pag. 40 , anzi violando l'art. 112 c.p.c. una seconda volta, avendo dichiarato l'inammissibilità della produzione della predetta comparsa di costituzione d'ufficio, in assenza di qualsiasi eccezione, opposizione, domanda in tal senso della controparte così ricorso, pag. 41 . Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3 , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 disp. att. c.p.c, 165,645 e 647 c.p.c Adduce che nella nota di iscrizione a ruolo in data 4.12.2009 depositata dall'opponente B.M.R. risultava omessa l'indicazione della data di notifica dell'atto di citazione che, al contempo, all'atto dell'iscrizione a ruolo l'opponente non aveva provveduto a depositare l'originale dell'atto di citazione in opposizione, con la procura alle liti, completo della relazione di notifica così ricorso, pag. 43 che infatti, l'originale dell'atto di citazione in opposizione con in calce la procura alle liti e la relazione di notifica , è stato depositato in cancelleria in data 18/12/2009 così ricorso, pag. 43 che, pertanto, l'opposizione a termini dell'art. 647, 1 e 2 co., c.p.c. doveva essere dichiarata improcedibile, posto che la tardiva costituzione in giudizio dell'opponente è equiparata alla sua mancata costituzione , con la conseguenza, quindi, dell'improseguibilità dell'opposizione così ricorso, pag. 45 che anche se, in ipotesi, la mancata costituzione nel termine di legge dell'opponente e la conseguente improcedibilità dell'opposizione non fossero state eccepite dal convenuto opposto, odierno ricorrente, esse avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio così ricorso, pag. 56 . Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, 1 co., n. 3 , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, e 15 c.p.c., degli artt. 5 e 6 del decreto del ministero della giustizia 8.4.2004 e dell'art. 9 della legge 13.6.1942, n. 794. Adduce che il valore della causa è stato già determinato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., di data 07/07/2010, allegata alla comparsa di costituzione depositata il 15/11/2010 nel procedimento camerale , della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte di Cassazione, davanti alla quale è pendente il ricorso n. 21886/2009 proposto dall'avv. S.E. contro L.D.L.L.G. , marito dell'opponente e procuratore del figlio dell'opponente, L. , avverso analogo provvedimento del Tribunale di Gorizia emesso ai sensi dell'art. 29 L. 794/11942, depositato il 03/08/2009, di liquidazione delle spese, diritti ed onorari relativi all'intervento volontario del predetto L.D.L.G. , nella qualità, avvenuto nella fase finale della stessa causa promossa da B.M.R. alla quale si riferisce la parcella posta a base del decreto ingiuntivo opposto così ricorso, pagg. 57 - 58 che la causa promossa dalla B.M.R. è la stessa di quella in cui è intervenuto il figlio di quest'ultima, deducendo le stesse questioni e proponendo le medesime domande formulate dalla B. così ricorso, pag. 58 che, condividendo la tesi di cui alla suddetta relazione , il valore della causa, da porre a base del computo dei diritti ed onorari, nel caso in esame, è quello di Euro 1.643.470,00 così ricorso, pagg. 59 - 63 , sicché lo scaglione applicabile è quello che va da Euro 1.549.400,01 ad Euro 2.582.300,00, ossia quello applicato nella parcella dell’avv. S.E. , liquidata dal C.O.A. di Gorizia così ricorso, pag. 60 che, conseguentemente, il tribunale è incorso in errore, allorché ha ritenuto che, in base all'art. 6, comma 2, Tariffe Forensi, lo scaglione applicabile sia quello relativo al valore di asseriti quattro terreni, calcolato col criterio previsto dall'art. 15 c.p.c. sulla base del reddito dominicale degli asseriti quattro terreni così ricorso, pag. 64 che il Tribunale, così opinando, ha confuso l'oggetto della domanda proposta dalla B. con i motivi invocati dall'attrice a sostegno della propria domanda di annullamento del contratto così ricorso, pag. 64 che, invero, la domanda aveva ad oggetto l'annullamento dell'intero contratto di divisione del 27.2.1997, contratto di valore pari ad Euro 1.643.470,00, ossia di valore corrispondente al valore dell'intero asse ereditario, sicché il quantum della domanda si specificava ai sensi dell'art. 12 c.p.c., alla cui stregua il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione che, d'altra parte, in dipendenza dell'operatività della previsione dell'art. 12 c.p.c., non vi era margine alcuno, neppure nel segno dell'ari. 6, 2 co., della tariffa professionale, per applicare, se del caso in via analogica, la previsione dell'art. 15 c.p.c., concernente, viceversa, le cause relative a beni immobili che, per altro verso, il diritto di vacazione è previsto espressamente dalla Tabella B delle Tariffe Forensi così ricorso, pag. 69 che, limitatamente all'onorario richiesto per ricerca documenti , non era da condividere la motivazione del tribunale che, in ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto liquidare tali onorari nella misura liquidata dal C.O.A. così ricorso, pag. 70 che, al contempo, la liquidazione degli onorari nei minimi tabellari fatta dal Tribunale è in netta violazione delle norme dell'art. 5 D.M. 08/04/2004 n. 127 e dell'art. 5 L. 13/06/1942 n. 794 così ricorso, pag. 70 che, viceversa, sussistono tutti gli elementi conclamanti non solo la liquidazione degli onorari nella misura massima tabellare, ma addirittura per la liquidazione del doppio dei massimi così ricorso, pag. 72 - 73 . Si da atto previamente che la controricorrente ha rilasciato all'avvocato Giovanni Guariglia procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso e su foglio a sé stante datato Orvieto, 25 marzo 2011 . La costituzione di B.M.R. , nondimeno, deve considerarsi invalida e tamquam non esset . È bastevole, per un verso, il rinvio all'insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui la procura speciale per resistere al ricorso per cassazione redatta in calce o a margine della copia notificata del ricorso non è valida per la proposizione del controricorso né per la formulazione di memorie , non offrendo alcuna certezza della anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell'atto di resistenza cfr. Cass. 28.1.2005, n. 1826 . È bastevole, per altro verso, la puntualizzazione secondo cui non rileva nel caso di specie l'inciso ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato , inserito nel corpo del 3 co. dell'art. 83 c.p.c. dall'art. 45, 9 co., lett. a , della legge 18.6.2009, n. 69, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile, ex art. 58, 1 co., legge n. 69/2009, ai giudizi instaurati successivamente a tale data e, quindi, pur al giudizio de quo agitur , introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l’8.10.2009. Invero è da escludere che il foglio a sé stante datato Orvieto, 25 marzo 2011 possa qualificarsi in guisa di memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato , sicché non può che operare l'insegnamento secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, 3 co., c.p.c. nella formulazione antecedente, evidentemente, alla novella di cui alla legge n. 69/2009 , che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal 2 co. dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata cfr. Cass. sez. un. ord. 12.6.2006, n. 13537 . Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se ne giustifica conseguentemente la contestuale disamina. Ambedue i motivi sono in ogni caso destituiti di fondamento. È fuor di dubbio, atteso il chiaro disposto dell'art. 180 c.p.c., che la trattazione della causa è orale. Ed oralità è non solo indice di una ben precisa opzione in ordine alla modalità di estrinsecazione degli atti del processo - in dottrina si spiega che sono tipicamente orali tutti quegli atti che si svolgono con la contemporanea presenza fisica delle parti per lo più rappresentante dai loro difensori innanzi al giudice , fermo ben vero l'onere ex art. 126 c.p.c. della verbalizzazione - ma vuoi dire al contempo - siccome autorevole insegnamento dottrinale aveva chiarito - priorità di siffatta modalità espressiva rispetto alla scrittura. Tali postulati del resto rinvengono riscontro nella previsione dell'art. 171, 4 co., c.p.c., alla cui stregua nel corso del procedimento le parti possono attendere alla comunicazione di comparse e di memorie in quanto risultino consentite dal giudice, ossia in quanto il giudice a tanto le abbia abilitate accordando ovvero denegando motu proprio siffatta facoltà. Ne discende che gli assunti del ricorrente, secondo cui il mutamento del rito abilitava le parti alla predisposizione di ulteriori atti difensivi, secondo cui, per giunta, in dipendenza del mutamento del rito il giudice avrebbe dovuto accordare alle parti un termine per il loro deposito, secondo cui ulteriormente non sussisterebbe alcuna norma che valga a precludere alle parti la produzione di note e di memorie difensive ovvero di nuove comparse pur in assenza di autorizzazione del giudice, appaiono del tutto ingiustificati. Con precipuo riferimento alle ragioni di censura di cui al secondo motivo rilevano esaustivamente gli insegnamenti di questa Corte. Ossia, innanzitutto, l'insegnamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo può ritenersi nulla, per irregolarità formali con la conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice, in modo che questi possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione tali requisiti minimi sussistono quando la nota, ancorché incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d'individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale e invocata la pronuncia del giudice adito cfr. Cass. 13.4.1981, n. 2179 altresì Cass. 21.3.2000, n. 3297 . Ossia, in secondo luogo, l'insegnamento a tenore del quale la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. - l'originale dello stesso nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto , costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, ma, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado cfr. Cass. 13.8.2004, n. 15777 altresì Cass. 21.3.2000, n. 3297 . Ossia, in terzo luogo, l'insegnamento a tenore del quale, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'attore deve ritenersi validamente costituito in giudizio anche se, all'atto del deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente la procura, quest'ultima non sia in originale secondo l'art. 156 c.p.c., infatti, non può pronunciarsi la nullità di alcun atto del processo, per inosservanza delle forme, se la nullità non è comminata dalla legge, e l'art. 125, 2 co., c.p.c. richiede soltanto, per la validità della procura, che questa sia stata rilasciata anteriormente all'iscrizione a ruolo, ma non anche che essa venga depositata in originale cfr. Cass. 5.2.2008, n. 2744 . In questi termini l'omessa indicazione nella nota della data di notifica dell'atto di citazione non ha nella fattispecie di certo ostacolato l'individuazione del rapporto processuale. Ed in pari tempo è del tutto irrilevante che B.M.R. , all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, non abbia provveduto a depositare l'originale dell'atto di citazione in opposizione, completo della relazione di notifica, con la procura alle liti. Alla luce degli insegnamenti da ultimo enunciati è altresì del tutto irrilevante che l'avvocato S. nel verbale dell'udienza camerale abbia provveduto, merce l'esplicito riferimento alle conclusioni spiegate nella propria comparsa di costituzione, ad invocare in via pregiudiziale la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione ex adverso esperita. Fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in seguito, è il terzo motivo di ricorso. Al riguardo non possono che ribadirsi il giudizio espresso da questa stessa Corte con l'ordinanza n. 7544/2011 della sesta sezione civile - sottosezione seconda - nel procedimento connesso scaturito dal ricorso n. 21886/2009 R.G. proposto dall'avvocato S.E. nei confronti L.D.L.L.G. e, segnatamente, il rilievo secondo cui il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato prendendo le mosse dal valore dell'intero complesso dei beni ereditali così ordinanza n. 7544/2011, pag. 3 nonché il rilievo secondo cui, poiché la dichiarazione di annullamento dell'atto del 1997 era strumentale alla divisione e alla attribuzione delle quote secondo un criterio diverso da quello previsto dall'accordo del quale era stato chiesto l'annullamento, l'intero valore della causa avrebbe dovuto risolversi nel valore dei beni ereditari, senza che a tale valore potesse essere sommato il valore dei beni dei quali veniva richiesta l'attribuzione così ordinanza n. 7544/2011, pagg. 3-4 . In tal guisa non può al contempo esser condiviso il dictum del giudice a quo , allorché ha ritenuto, in applicazione analogica dell'art. 15 c.p.c., di disconoscere l'operatività del criterio di cui all'art. 12 c.p.c Del resto questa Corte spiega, in tema di competenza per valore, che l'art. 12, 1 co., c.p.c. - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa cfr. Cass. 23.2.2012, n. 2737 . Non competono, viceversa, al ricorrente i diritti di vacazione richiesti. Invero, al cospetto della puntuale motivazione del tribunale goriziano la doglianza de qua agitur risulta formulata in spregio al canone di cosiddetta autosufficienza cfr. Cass. 3.11.2005, n. 21325, ove si precisa che il principio di autosufficienza rileva in tutti i casi di scostamento dagli importi richiesti con la nota spese, anche se dovuti a pura e semplice pretermissione di quest'ultima da parte del giudice Cass. 4.3.2003, n. 3178 . Più esattamente l'avvocato S. in ricorso ha semplicemente dedotto e rappresentato di aver esposto nella propria parcella il diritto di vacazione per ciascuna udienza cui ha partecipato così ricorso, pag. 69 . Da ultimo, in relazione alle ulteriori doglianze prefigurate con il terzo motivo di ricorso, è bastevole reiterare l'insegnamento alla cui stregua, in tema di criteri per la determinazione degli onorari di avvocato, il riferimento all'esito della causa, del quale si fa menzione nella legge, assieme alla gravità e al numero delle questioni trattate, alla specialità della controversia e al pregio o al risultato dell'opera, come elemento da tener presente nella liquidazione, oltre all'opera prestata, deve intendersi come criterio puramente indicativo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale cfr. Cass. 3.8.2000, n. 10185 . L'ordinanza in data 16/20.12.2010 del tribunale di Gorizia, nei limiti in cui il terzo motivo di ricorso è risultato meritevole di accoglimento, va pertanto cassata con rinvio al medesimo tribunale in persona di altro magistrato. In sede di rinvio si provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara invalida e tamquam non esset la costituzione di B.M.R. , accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso, rigetta gli ulteriori motivi, cassa l'ordinanza in data 16/20.12.2010 del tribunale di Gorizia in relazione e nei limiti del motivo accolto, rinvia al medesimo tribunale di Gorizia in persona di altro magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.