Mettere la parola fine in fretta, ma nessuna sospensione del regolamento per le elezioni forensi

La battaglia giudiziaria sulla legittimità del nuovo regolamento per le elezioni forensi ha conosciuto ieri una nuova tappa ed infatti, come è già stato anticipato, la sez. IV del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 735/2015 ha deciso sull’appello cautelare proposto dall’Anai Associazione Nazionale Avvocati Italiani e da alcuni avvocati avverso l’ordinanza del TAR Lazio n. 151/2015 che, a sua volta, aveva rigettato l’istanza cautelare di sospensione del regolamento impugnato.

L’ordinanza del TAR Lazio. Orbene, con quell’ordinanza il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare di sospensione del regolamento sul presupposto che i motivi di ricorso non appaiono assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014, ha dato corretta attuazione . Inoltre, il TAR Lazio aveva anche sollevato qualche dubbio sull’ammissibilità del ricorso proposto prima che le elezioni si fossero svolte. La decisione del Consiglio di Stato. A seguito di quel rigetto, i soccombenti in primo grado hanno proposto appello cautelare lamentando la mancata sospensione del regolamento anche alla luce della fondatezza a loro parere dei motivi di ricorso. Il Consiglio di Stato, pur nella sommarietà della cognizione che caratterizza la fase cautelare, ha accolto il ricorso in appello, sottolineando il fumus della fondatezza delle doglianze dei ricorrenti. Possibile violazione di legge. Ed infatti, per Palazzo Spada appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione . Ecco allora che appare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010 . Nessuna sospensione del regolamento. Tuttavia, pur accogliendo l’appello, il Consiglio di Stato non ha ritenuto che la misura cautelare idonea a soddisfare l’interesse dei ricorrenti fosse necessariamente la sospensione del regolamento impugnato. Ed infatti, il Consiglio di Stato - ricordando il diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni - si è limitato soltanto a sollecitare il TAR Lazio ad emettere una decisione nel merito, a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando l’udienza di merito, come si suol dire, a breve . Peraltro, mutatis mutandis , la vicenda relativa all’interpretazione del dispositivo del Consiglio di Stato richiama alla mente la questione relativa alla sospensione del d.m. n. 180/2010 in materia di mediazione civile e commerciale. Anche quella volta, come si ricorderà, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 607/2014 aveva da un lato accolto l’appello ma si era limitato a sollecitare, come nel nostro caso, la fissazione dell’udienza di merito a breve e l’interpretazione secondo la quale, così facendo, non era stata disposta alcuna sospensione venne confermata dallo stesso Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1059/2014 . In conclusione, quindi, nessuna sospensione del regolamento impugnato seppur con qualche indicazione a prima lettura del Consiglio di Stato sulle modalità di interpretare principi e norme di legge in materia di elezioni forensi ciò lascia presagire che il TAR Lazio - a prescindere da quel che deciderà nella propria autonomia - sicuramente dovrà tenere conto quantomeno del percorso argomentativo tracciato dal Consiglio di Stato ed eventualmente e forse porsi il problema di sapere chi possa stabilire modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere un nuovo decreto sempre possibile, ovviamente oppure anche il giudice amministrativo sulla falsariga delle sentenze manipolative della Corte Costituzionale ? Certo è che, a me sembra impraticabile se ne ho ben compreso il contenuto la strada indicata ieri dai ricorrenti e cioè quella per la quale gli Ordini forensi possono proseguire nelle elezioni limitando ai due terzi il voto da esprimere dagli iscritti ed infatti a regolamento esecutivo” e nel dubbio sul responso finale sarebbe scelta che a tacere di ogni altra considerazione tecnico giuridica che richiederebbe più tempo politicamente potrebbe essere esposta a successive contestazioni secundum eventum litis .

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 17 – 18 febbraio 2015, n. 735 Presidente Giaccardi – Estensore Sabatino Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010 Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta Accoglie l'appello Ricorso numero 552/2015 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.