L’avvocato domiciliatario a chi manda il bollettino di pagamento?

Nel caso di procura disgiunta, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore, a cui siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25592, depositata il 3 dicembre 2014. Il caso. Un avvocato chiedeva, nei confronti di una collega, il pagamento di una somma come corrispettivo dell’attività svolta come procuratore domiciliatario di un cliente, in una causa di opposizione a precetto da questo promossa tramite la collega. La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda poiché il cliente aveva conferito una procura disgiunta ai due legali e non risultava conferito alcun incarico di domiciliazione direttamente dall’avvocato convenuto, soltanto il cliente era tenuto al pagamento. L’attore ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 2703 c.c. sottoscrizione autenticata , in quanto la firma del cliente apposta al mandato di difesa era stata autenticata solo dalla collega e non da lui. Perciò, soltanto la convenuta doveva ritenersi obbligata a corrispondere l’onorario al domiciliatario. Deduceva, inoltre, che il difensore è tenuto a rispondere del pagamento dei compensi al domiciliatario. Mancata sottoscrizione. Secondo la Corte di Cassazione, però, era stata corretta la decisione dei giudici di merito, secondo cui era irrilevante la mancata autenticazione del mandato alle liti da parte del ricorrente. Infatti, nel caso di procura disgiunta, ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all’altro difensore, a cui siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta. La Corte d’appello, inoltre, non aveva negato che l’avvocato avesse il diritto di essere pagato per l’attività svolta, ma aveva affermato che unico obbligato al pagamento fosse il cliente, non l’altro avvocato. Su questo, il ricorrente non aveva fornito argomentazioni idonee a provare il contrario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 ottobre – 3 dicembre 2014, n. 25592 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ. 1.- Con sentenza 9- 28 gennaio 2013 n. 389 la Corte di appello di Milano ha confermato il rigetto, disposto dal Tribunale di Milano, della domanda proposta dall'avv. Francesco Capasso contro l'avv. Giovanna Lo Coco, per ottenere il pagamento della somma di E 4.000,00, quale corrispettivo dell'attività svolta come procuratore domiciliatario di G.M., nella causa di opposizione a precetto da questo promossa tramite l'avv. Lo Coco contro la s.p.a. Winterthur Assicurazioni. Ha ritenuto la Corte di appello che - avendo il M. conferito procura disgiunta al Capasso ed alla Lo Coco e non risultando conferito alcun incarico di domiciliazione direttamente dall'avv. Lo Coco - solo il M. fosse tenuto al pagamento. Il Capasso propone tre motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 28 marzo 2013. L'intimata non ha depositato difese. 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2703 cod. civ., sul rilievo che la firma del cliente apposta al mandato di difesa è stata autenticata dalla sola avv. Lo Coco e non da lui solo questa, pertanto, dovrebbe ritenersi obbligata a corrispondere gli onorari al domiciliatario. Con il secondo motivo denuncia erronea interpretazione dell'istituto della domiciliazione, sul rilievo che il difensore è tenuto a rispondere del pagamento dei compensi al domiciliatario. Con il terzo motivo lamenta errata valutazione dell'attività professionale da lui svolta, sul rilievo che egli solo avrebbe compiuto l'attività necessaria ad ottenere il pagamento della somma dovuta al M. dalla Winterthur. 3.- I motivi sono inammissibili perché non congruenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto irrilevante la mancata autenticazione del mandato alle liti da parte del Capasso, sul rilievo che - nel caso di procura disgiunta - ciascuno dei difensori nominati può autenticare la sottoscrizione apposta dal cliente, senza che ne risultino in alcun modo sminuiti i poteri conferiti all'altro difensore, al quale siano stati attribuiti poteri di difesa anche in forma disgiunta. Ha richiamato a supporto i principi formulati da Cass. n. 7021/2003 e Cass. n. 13252/2006. La Corte di appello ha altresì rilevato che l'assunto del Capasso, secondo cui egli solo avrebbe svolto attività difensiva, non ha trovato alcun riscontro probatorio. A tali principi il ricorrente non ha risposto. In particolare, nulla ha dedotto a sostegno delle sue ragioni, a fronte del fatto che la Corte di appello non ha escluso che egli abbia il diritto di essere pagato per l'attività che ha svolto solo ha ritenuto che unico obbligato al pagamento sia il cliente, cioè il M., e non invece l'altro difensore, avv. Lo Coco. Su tale aspetto, che sarebbe l'unico rilevante al fine di dimostrare la fondatezza del ricorso, il ricorrente nulla ha dedotto. Donde l'ininfluenza, oltre che la genericità, dei motivi, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso. 5.- Propongo che in tal senso si provveda, con ordinanza in Camera di consiglio . - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione. Il ricorso è inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, 1 ° comma, D.P.R. n. 115 del 2002 per la condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del ricorso principale. P.Q.M. La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al versamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13, 1° comma, D.P.R. n. 115 del 2002.