Preannunciare l’invio di una nota spese non interrompe la prescrizione

Non è idonea ad interrompere la prescrizione la comunicazione del tutto generica dell’avvocato, con la quale lo stesso preannunci l’invio della nota specifica di saldo delle sue complessive spettanze, non essendo possibile ravvisare una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il proprio diritto.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 25153, della Corte di Cassazione, depositata il 26 novembre 2014. Il caso. Un avvocato citava in giudizio una società, chiedendo il pagamento dell’attività professionale svolta in favore della convenuta, avendola assistita in sede stragiudiziale e giudiziale. Il Giudice adito dichiarava la prescrizione presuntiva dell’azione pretesa e rigettava la domanda attorea. Proponeva, allora, appello l’avvocato. il Tribunale in parziale riforma della sentenza di prime cure, opinava per l’intervenuta prescrizione ordinaria della pretesa. Secondo il Giudice l’eccezione di prescrizione presuntiva risultava superata per tabulas . Riteneva invece intervenuta la prescrizione ordinaria. In particolare, la missiva con la quale l’avvocato aveva preannunciato l’invio di una nota del saldo di spese e competenze dovutegli non era atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. Interruzione da parte del titolare . L’avvocato proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la falsa applicazione e violazione della norma predetta. Secondo la tesi del ricorrente, la missiva doveva reputarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Il motivo non è fondato alla luce degli insegnamenti di legittimità, a cui correttamente il Giudice di merito si era conformato. L’atto interruttivo della prescrizione tra l’elemento soggettivo e quello oggettivo. E’ pacifico in sede di legittimità che perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nell’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni in giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta forale Cass., n. 4804/1987 . Nessuna interruzione se l’atto è una generica riserva. D’altronde, non può considerarsi interrotta la prescrizione tramite una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo, poiché la costituzione in mora del debitore postula la necessaria estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta di adempimento Cass., n. 3096/1985 . Atto recettizio. Inoltre, l’atto interruttivo, ricorda la Suprema Corte, ha natura recettizia, pertanto deve essere portato a conoscenza della controparte, sicché in caso di nullità della notifica, esso non produce alcun effetto Cass., n. 5212/1986 . Indagine di fatto riservata al Giudice di merito. Infine, l’accertamento circa l’idoneità di un dato atto ad interrompere la prescrizione costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici Cass., n. 542/1984 . La Cassazione, nel decidere la questione in esame, rileva la correttezza dell’ iter motivazionale del dictum di seconde cure, del tutto congruo e coerente dal punto di vista logico – giuridico. Difatti, la comunicazione dell’avvocato non aveva potuto essere considerato atto idonea ad interrompere il corso della prescrizione, dal momento che con essa il professionista si era limitato a preannunciare l’invio della nota specifica di saldo delle sue complessive spettanze. Rispetto a tale atto non era possibile ravvisare una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il diritto. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 ottobre – 26 novembre 2014, n. 25153 Presidente Bursese – Relatore Abete Svolgimento del processo Con atto notificato in data 13.12.2003 l'avvocato D.G. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Milano la Cattaneo s.a.s Esponeva che aveva prestato attività professionale in favore della convenuta, segnatamente che aveva provveduto ad assisterla in sede stragiudiziale e giudiziale affinché la medesima accomandita conseguisse il rilascio di un appartamento di sua proprietà, concesso in locazione a tale Daniela Orefice che, all'esito, con raccomandata con avviso di ricevimento in data 18.2.2003, aveva inoltrato alla società assistita nota spese e competenze, di cui, nondimeno, aveva invano, con lettera dell'8.4.2003, sollecitato il pagamento. Chiedeva, pertanto, che la convenuta fosse condannata alla corresponsione della complessiva somma di Euro 1.620,18. Costituitasi la Cattaneo s.a.s. invocava il rigetto dell'avversa pretesa eccepiva l'intervenuta ordinaria prescrizione, indi l'intervenuta presuntiva prescrizione dell'avversa pretesa. Disposta la comparizione delle parti, in sede di tentativo di conciliazione il liquidatore della Cattaneo s.a.s. si dichiarava disponibile alla corresponsione della somma - omnicomprensiva - di Euro 700,00. Declinata l'offerta, con sentenza n. 15604/2005 il giudice adito opinava per la prescrizione presuntiva dell'azionata pretesa, rigettava la domanda e condannava l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite. Interponeva appello l'avvocato D. . Resisteva la Cattaneo s.a.s Con sentenza n. 15024/2008 il tribunale di Milano, in parziale riforma della gravata sentenza, opinava per l'intervenuta prescrizione ordinaria della pretesa, confermava nel resto la gravata sentenza e condannava l'appellante a rimborsare a controparte le spese del grado. Esplicitava il tribunale milanese che l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava superata per tabulas che dunque l'eccezione da valutarsi era quella di prescrizione ordinaria, sulla cui formulazione tempestiva e rituale non sussistono dubbi così sentenza d'appello, pag. 5 che in relazione a tale eccezione solo il 20/2/2003 l'avv.to D. risulta avere inviato la nota spese relativa alle sue spettanze maturate nel 1988 e che a quell'epoca la prescrizione decennale era abbondantemente decorsa così sentenza d'appello, pag. 6 che in precedenza l'appellante aveva inviato alla Cattaneo due missive datate 21/9/94 e 14/6/2002 con le quali preannunciava l'invio quanto prima” di una non meglio specificata nota del saldo di spese e competenze dovutegli così sentenza d'appello, pag. 6 che, giacché delle due, la seconda neppure è stata ricevuta dal debitore . , l'unico atto teoricamente idoneo ad interrompere la prescrizione è costituito dalla prima comunicazione del 21/9/94 così sentenza d'appello, pag. 6 che tuttavia siffatta comunicazione non poteva assumere valenza di atto interruttivo ex art. 2943 c.c., postulante la chiara estrinsecazione della pretesa creditoria e la richiesta di adempimento così sentenza d'appello, pag. 6 che invero siffatti requisiti non potevano essere ravvisati in una generica riserva di far valere il diritto in un indeterminato futuro così sentenza d'appello, pag. 6 . Avverso tale sentenza l'avvocato D.G. ha proposto ricorso a questa Corte di legittimità ne chiede la cassazione sulla scorta di unico motivo con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite. La Cattaneo s.a.s. in liquidazione non ha svolto difese. Motivi della decisione Con l’unico motivo il ricorrente deduce in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3 , c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2943, 4 co., c.c Adduce che, contrariamente a quanto assunto dal tribunale di Milano, la missiva in data 21.9.1994 doveva reputarsi atto senz'altro idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. Il ricorso è destituito di fondamento. È bastevole che questa Corte reiteri i propri insegnamenti. Ovvero l'insegnamento secondo cui, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 4 co., c.c., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale cfr. Cass. 29.5.1987, n. 4804 . Ovvero l'insegnamento debitamente richiamato dal giudice di seconde cure secondo cui la costituzione in mora del debitore, anche al fine della interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo cfr. Cass. 21.5.1985, n. 3096 . Ovvero l'insegnamento che da conto dell'inidoneità ad interrompere il corso della prescrizione della missiva datata 14.6.2002 secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. ha natura recettizia, dovendo essere portato a conoscenza della controparte, con la conseguenza che tale atto non produce alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione in caso di nullità della notificazione di esso cfr. Cass. 26.8.1986, n. 5212 . Ovvero l'insegnamento secondo cui l'accertamento circa l'idoneità di un dato atto ad interrompere la prescrizione costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici cfr. Cass. 23.1.1984, n. 542 . Nel quadro degli enunciati insegnamenti e, segnatamente, dell'ultimo è ben evidente che l’ iter motivazionale che sorregge il dictum di seconde cure risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale. Invero la comunicazione datata 21.9.1994 di certo non avrebbe potuto rivestir valenza di atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, atteso che con essa l'avvocato D.G. si è limitato a preannunciare l'invio quanto prima della nota specifica del saldo delle sue complessive spettanze è difficile quindi riscontrarvi una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il diritto. L'intimata non ha svolto difese pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.