Patto quota lite sì, ma solo se proporzionato all’attività svolta

L’art. 45 del Codice deontologico forense consente all’avvocato di pattuire con il cliente, purché in forma scritta, compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, alla condizione che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili nella sentenza n. 25012, depositata il 25 novembre 2014. Il fatto. Un avvocato, sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, veniva incolpato di violazione dei fondamentali doveri di fedeltà, probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza per avere richiesto compensi sproporzionati rispetto all’attività svolta. Lo stesso aveva ottenuto dal proprio assistito la sottoscrizione di una scrittura privata denominata patto di quota lite” a garanzia del pagamento dei corrispettivi professionali svolti, con il quale il cliente si obbligava, appena ottenuto il risarcimento a corrispondergli il 30% di quanto incassato. Il Consiglio dell’ordine aveva riconosciuto la responsabilità dell’incolpato irrogandogli la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. L’intervento del CNF. Interveniva il Consiglio nazionale forense che, in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione impugnata, applicava all’avvocato la meno grave sanzione disciplinare della censura. Secondo il CNF, il rispetto della proporzionalità della pretesa costituisce canone deontologico che deve improntare la condotta dell’avvocato. Nemmeno con la più benevole prognosi ex ante può immaginarsi che, nel caso di specie, fosse proporzionato un compenso pari al 30% della res litigiosa , soprattutto in un giudizio dall’alea assai ridotta. L’eccessività sta nell’abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia dall’esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà. Per la cassazione della sentenza del CNF ha proposto ricorso l’avvocato. Con un unico motivo, il ricorrente osserva che la proporzione ovvero la sproporzione del compenso, ai fini del giudizio sulla liceità o illiceità deontologica della condotta, va valutata necessariamente ex post e sarebbe arbitrario pretendere di accertarla, come ha ritenuto il CNF, ex ante , già al momento del conferimento dell’incarico. Art. 45 codice deontologico forense. Intervengono le Sezioni Unite, le quali, nel ritenere il ricorso manifestamente infondato, sostengono che il legislatore del 2006 nell’ammettere pattuizioni, purché redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole. Così, l’art. 45 del codice deontologico forense, a seguito di tale riforma legislativa, consente all’avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti , alla condizione che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. Compensi proporzionati all’attività svolta. Pertanto, la proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso sono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato. Infatti, sostiene la S.C., l’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità di valutare, cioè, se la stima effettuata dalla parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole oppure sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale. Questo il criterio a cui il CNF si è attenuto nel rilevare la manifesta eccessività e l’iniquità del compenso, data dall’abnorme percentuale dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia dall’esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà, non essendovi alcuna incertezza né sulla responsabilità del danneggiante né sulla quantificazione del danno. Controllo di proporzionalità del patto quota lite corretto. Secondo le Sezioni Unite, quindi, il giudice disciplinare ha correttamente eseguito il controllo di proporzionalità del patto quota lite, che precede il compimento dell’attività, precisando in modo chiaro le ragioni della manifesta irragionevolezza del patto. Così, il ricorrente, con la sua censura, finisce in realtà per chiedere una nuova – non consentita in sede di legittimità – valutazione dei fatti.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 18 – 25 novembre 2014, n. 25012 Presidente Rovelli – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - L'avvocato S.C. è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento per violazione dell'art. 38 della legge professionale forense approvata con il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e degli artt. 5, 6 e 45 del codice deontologico forense, perché, in data 27 settembre 2008, otteneva dal proprio assistito Sa.Zi. , nato in omissis , la sottoscrizione di una scrittura privata denominata patto di quota lite , e successivamente tentava di farne valere il contenuto. In detta scrittura privata si legge che il signor Sa.Zi. dichiara di non avere redditi e di stipulare per tale motivo il patto di quota lite a garanzia del pagamento dei corrispettivi professionali dell'avv. S. l'avv. S. si impegna ad anticipare i costi delle cause per conto del signor Sa.Zi. con riserva di recuperarli appena ottenuto il risarcimento l'avv. S. si impegna a svolgere l'attività di assistenza e di difesa del signor Sa.Zi. con professionialità e competenza, a non richiedere anticipazioni in denaro a titolo di spese, diritti ed onorari di causa e contributi, promuovendo ogni procedura penale, civile e amministrativa necessaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal signor Sa.Zi. nel sinistro stradale avvenuto in data omissis . Nella scrittura privata si prevede che il signor Sa.Zi. , appena ottenuto il risarcimento anche parziale a titolo provvisionale, si obbliga, con l'avv. S.C. , a corrispondergli il 30% di quanto incassato, oltre alla rifusione dei costi tutti anticipati prima e dopo la sottoscrizione del patto . A tal fine, lo stesso Sa. conferisce all'avv. S. espressamente ed irrevocabilmente il potere di riscuotere le somme di denaro per suo conto, trattenendo quanto di sua spettanza a titolo di competenze, diritti ed onorari nella misura concordata del 30% e il Sa. si impegna a non sollevare alcun tipo di eccezione al momento del pagamento. Nella scrittura privata si prevede infine che il documento viene redatto in unico originale e trattenuto dall'avv. S. e che, in caso di revoca del mandato, il Sa. è obbligato al pagamento del 30% a titolo di penale. All'epoca di stipulazione della scrittura privata - precisa il capo di incolpazione - il Sa. viveva in Italia in condizioni di clandestinità, era privo di documenti identificativi, era invalido al 95% in conseguenza del sinistro stradale, era incarcerato per effetto di precedenti condanne penali e, pertanto, in condizioni psicofisiche gravemente menomate, con conseguenti obiettive difficoltà rispetto ad una compiuta e completa comprensione, verosimilmente anche sotto il profilo linguistico, del contenuto del documento sottopostogli ai fini della sottoscrizione. L'avvocato è stato quindi incolpato di violazione dei fondamentali doveri di fedeltà, probità, dignità e decoro, lealtà e correttezza per avere richiesto compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta. La vicenda è stata portata all'attenzione del Consiglio dell'ordine dal legale fiduciario della Compagnia di assicurazioni che era tenuta al risarcimento verso il Sa. . La Compagnia aveva ricevuto dall'avvocato S. - al quale era stato nel frattempo revocato il mandato, essendo stato nominato in sua sostituzione altro difensore - una diffida a corrispondere direttamente a lui la somma di Euro 240.000, pari alla percentuale del 30% della somma di Euro 800.000 accordata quale provvisionale, in forza del ricordato patto di quota lite. 2. - Il Consiglio dell'ordine di Trento, con decisione in data 24 gennaio 2012, ha riconosciuto la responsabilità dell'incolpato e gli ha irrogato la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi. Il Consiglio ha rilevato che, al momento della sottoscrizione del patto, non esisteva oggettivamente alcuna aleatorietà in ordine al punto della responsabilità non essendovi margini di incertezza sulla colpa del conducente del motoveicolo assicurato sul quale viaggiava come trasportato il Sa.Zi. ed alta quantificazione del danno, quantificazione che non sarebbe potuta scendere al di sotto dell'importo del massimale, pari ad Euro 1.500.000. Di qui il giudizio di manifesta sproporzione della percentuale pattuita del 30% e ciò, sempre a giudizio del Consiglio, anche tenendo conto di tutta l'attività stragiudiziale pregressa svolta dall'avvocato S. per la regolarizzazione della posizione del Sa. . 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza in data 18 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione impugnata, ha applicato all'avvocato S.C. la meno grave sanzione disciplinare della censura. 3.1. - Il Consiglio nazionale forense ha condiviso l'affermazione di responsabilità disciplinare cui è pervenuto il Consiglio dell'ordine. Ricostruita l'evoluzione della disciplina in materia dall'art. 2333 cod. civ., che vietava i patti di quota lite, alla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha abrogato ogni divieto di compenso parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti , il CNF ricorda che, da ultimo, è intervenuta la legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , la quale, all'art. 13, da un lato ha reintrodotto il principio in base al quale sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, e dall'altro ha previsto la validità della pattuizione con cui si determini il compenso al difensore a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. Secondo il Consiglio nazionale forense, la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato, in tal senso dovendo interpretarsi l'inciso si prevede possa giovarsene”, che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. Questa interpretazione - secondo il CNF - ha dalla sua, oltre che la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell'eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo. Il patto di quota lite - precisa il CNF - non può tradursi in una illegittima ed illecita cessione della res litigiosa interpretazione, questa, che, coerente con la ratio della normativa del 2006 e del codice deontologico, trova oggi una conferma, autentica e retrospettiva, nella citata legge n. 247 del 2012. Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell'esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo nel quantum né, soprattutto, nell' an . Il nuovo testo dell'art. 45 del codice deontologico forense, conseguente alla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006, applicabile ratione temporis , sotto la rubrica accordi sulla definizione del compenso , consente bensì all'avvocato e al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, ma fermo il divieto di cui all'art. 1261 cod. civ. e fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque proporzionati all'attività svolta. Secondo il Consiglio nazionale forense, il rispetto della proporzionalità della pretesa costituisce canone deontologico che deve improntare la condotta dell'avvocato. Nemmeno con la più benevole prognosi ex ante può immaginarsi che, nel caso di specie, fosse proporzionato un compenso pari al 30% della res litigiosa , soprattutto in un giudizio dall'alea assai ridotta. L'eccessività sta nell'abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia dall'esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà. In punto di sanzione, il CNF, nell'applicare, in luogo della disposta sospensione, la minor grave sanzione della censura, ha fatto leva sul fatto che una indubbia attività l'avvocato S. aveva svolto anche e soprattutto per la regolarizzazione della presenza del cliente in Italia, pervenendo a risultati indubbiamente positivi per il Sa.Zi. sul tardivo ravvedimento operoso che vi è stato, attraverso la composizione stragiudiziale della questione e sulla incensuratezza disciplinare dell'incolpato. 4. - Per la cassazione della sentenza del CNF l'avvocato S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 maggio 2014, sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. All'udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero. Considerato in diritto 1. - Con l'unico mezzo violazione degli artt. 12, primo comma, e 38, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 45 del codice deontologico forense , il ricorrente osserva che, con il prescrivere che gli accordi sulla definizione del compenso siano proporzionati all'attività svolta, l'art. 45 del codice deontologico non ha individuato in astratto una quota oltre la quale il patto sarebbe da ritenere tout court eccessivo e la sua stipulazione illecita sotto l'aspetto disciplinare, ma ha invece optato per una valutazione in concreto dell'incongruità della quota in esito al confronto tra l'obiettivo raggiunto e l'attività svolta. Ad avviso dell'avvocato S. , la proporzione ovvero la sproporzione del compenso, ai fini del giudizio sulla liceità o illiceità deontologica della condotta, va valutata necessariamente ex post e sarebbe arbitrario pretendere di accertarla, come ha ritenuto il CNF, ex ante, già al momento del conferimento dell'incarico. Il rapporto andrebbe instaurato da un lato tra il valore economico dato dall'applicazione della quota pattuita al risultato ottenuto e dall'altro dall'attività profusa dal legale per giungere all'esito favorevole soltanto dal raffronto di questi dati concreti sarebbe possibile esprimere il giudizio di valore congruità/incongruità . Valutare ex ante l'eccessività della quota mediante un giudizio di c.d. prognosi postuma significherebbe pretendere di preconizzare la complessità di una vertenza prima che essa abbia avuto inizio o, quanto meno, si sia conclusa . Secondo il ricorrente, la natura aleatoria del patto di quota lite nulla avrebbe a che vedere con la questione centrale, cioè quella se la sproporzione della quota possa essere apprezzata ex ante. Il ricorrente censura la valutazione di abnormità della percentuale pattuita il complessivo risarcimento, l'esito prevedibile del giudizio e la non così rilevante difficoltà dell'attività resasi necessaria sono dati di fatto che il CNF ha ricavato a posteriori alla luce d'un esito e di un'attività che altro difensore ha ottenuto e ha svolto. 2. - Il motivo è infondato. Il legislatore del 2006 art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006 , nel disporre l'abolizione del divieto previsto dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. e nell'ammettere pattuizioni, purché redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole. L'art. 45 del codice deontologico forense - nel testo modificato con la delibera dell'organismo di autogoverno dell'avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006 - consente all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”, alla condizione, tuttavia, che i compensi siano proporzionati all'attività svolta”. La possibilità di pattuire tariffe speculative si accompagna quindi all'introduzione di particolare cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui. La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a fui spettante. La norma dell'art. 45 del codice deontologico riproduce infatti la previsione contenuta nell'art. 43, punto II, dello stesso codice, che vieta all'avvocato di richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta”. L'aleatorietà dell'accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l'equità se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. A questo criterio si è attenuto il Consiglio nazionale forense, il quale - con congruo e motivato apprezzamento - ha rilevato la manifesta eccessività e l'iniquità del compenso, attesa l’”abnorme percentuale dello stesso in rapporto al risarcimento in una controversia dall'esito ben prevedibile e di non così rilevante difficoltà , non essendovi oggettivamente alcuna incertezza né in ordine al punto della responsabilità del danneggiente né in ordine alla quantificazione del danno che non sarebbe potuto scendere al di sotto dell'importo del massimale assicurato . In questo contesto, correttamente il giudice disciplinare ha eseguito il controllo di proporzionalità del patto di quota lite, che precede il compimento dell'attività, includendo nel proprio ambito valutativo il rischio sostanziale e processuale connesso al risultato favorevole. A fronte di una decisione che in modo chiaro precisa le ragioni della manifesta irragionevolezza del patto, la censura finisce in realtà con il richiedere una nuova - non consentita in questa sede - valutazione dei fatti su cui riposa il congruo apprezzamento del giudice disciplinare. 3. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.