Il parere professionale merita il pagamento degli onorari

L’avvocato che impegna il proprio tempo e le proprie competenze professionali nell’esame di un atto giudiziario, anche in assenza di un successivo conferimento di incarico formale, ha diritto ad essere compensato secondo il tariffario forense.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 22737, depositata il 27 ottobre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Pisa rigettava l’appello proposto da una società nei confronti della decisione del Giudice di pace, con la quale veniva rigettata l’istanza di revoca del decreto con cui veniva ingiunto alla stessa società il pagamento degli onorari per le prestazioni professionali asseritamente fornite da un legale. Contro la decisione del giudice d’appello propone ricorso in Cassazione la società soccombente, la quale, essenzialmente, lamenta l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto come provato l’incarico professionale all’avvocato. L’esame di un atto giudiziario. Secondo la Corte di Cassazione, il Tribunale non ha omesso di valutare tutti i dati e/o, comunque, i dati essenziali, acquisiti agli atti del giudizio. In particolare, il Giudice di pace prima e il Tribunale poi hanno avuto modo di chiarire che alcuni incaricati della società si recarono presso lo studio del legale al fine di esaminare un atto di citazione per una causa già pendente dinanzi al Tribunale di Pisa. Nella specie, non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti all’attenzione dell’avvocato atti giudiziari ancora in possesso in copia dell’avvocato e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere ed in vista di un futuro mandato professionale. L’incarico ha ad oggetto un parere professionale. Alla luce di queste ricostruzioni, emerge con chiarezza la sussistenza di un rapporto professionale tra la società e il legale e il conferimento di un incarico, dalla società al legale, avente ad oggetto un parere professionale in merito ad una causa già pendente. Pertanto, conclude la Cassazione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che il professionista, avendo impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali, andava compensato secondo il tariffario forense. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 settembre – 27 ottobre 2014, n. 22737 Presidente Bianchini – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'art. 380 bis cd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che La società Futura Immobiliare srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 752/08 emesso dal Giudice di Pace di Pisa con il quale veniva ingiunta alla società Futura Immobiliare la somma di Euro 738,20 oltre interessi e spese per prestazioni professionali asseritamente fornite alla ricorrente. La società Futura Immobiliare chiedeva la revoca del DI. in quanto contestava che all'avv. C.A. fosse mai stato conferito alcun mandato professionale né che mai la stessa avesse effettuato prestazioni professionali in favore della stessa. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2305/09 rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza proponeva appello la società Futura Immobiliare srl lamentando essenzialmente l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione per aver ritenuto come provato l'incarico professionale all'avvocato C. da parte del legale rappresentante della società Futura Immobiliare. Il Tribunale di Pisa con sentenza n. n. 863 del 2012, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Pisa la decisione del Giudice di Pace andava confermata posto che era stato evidenziato come alcuni incaricati della Futura Immobiliare in data 5 luglio 2004 si recarono presso lo studio del legale C. al fine di far esaminare allo stesso un atto di citazione per una causa già pendente dinnanzi al Tribunale di Pisa. Successivamente seguiva una missiva da parte del legale alla Futura Immobiliare srl con la quale l'avvocato C. invitava la società a prendere contatti con lo studio legale al fine di formalizzare l'incarico professionale. Per quanto, poi, non sia effettivamente seguito il conferimento formale dell'incarico non vi era dubbio che il professionista aveva impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Futura Immobiliare con ricorso affidato a due motivi. L'avv. C. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Considerato che 1.- La società Immobiliare srl lamenta a Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, e dell'art. 360 n. 3 per vizio di ultra petizione su fatto controverso e decisivo. Secondo la ricorrente il Tribunale di Pisa non avrebbe tenuto presente che la stessa attrice aveva dichiarato di avere svolta solamente attività prodromica all'incarico chiedendo poi compenso per attività giudiziale che non si mai effettuata. b Con il secondo motivo la violazione dell'art. 360 n. 5 per omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente il Tribunale di Pisa non avrebbe prestato alcuna attenzione alle diverse prospettazioni fatte dall'avv. C. omettendo un accurato esame delle diverse ricostruzioni della stessa, in particolare sul fatto controverso dell'affidamento dell'incarico delFaccettazione dello stesso e dell'attività che nel caso di avvenuta accettazione non risulta sia stata svolta dalla controparte. 1.1.- Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono infondati e non solo perché si risolvono nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie non proponibile nel giudizio di legittimità se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito non presenta vizi logici o giuridici, ma, anche perché il Tribunale non ha omesso di valutare tutti i dati e/o, comunque, i dati essenziali, acquisiti agli atti del giudizio. In particolare il Giudice di Pace prima e il Tribunale dopo hanno avuto modo di chiarire che in data 5 luglio 2004 incaricati della Futura Immobiliare si recavano presso lo studio del legale C. al fine di fare esaminare un atto di citazione per una causa già pendete dinanzi al Tribunale di Pisa. E, di più, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti all'attenzione del legale atti giudiziali ancora in possesso in copia dell'Avvocato C. e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere ed in vista di un futuro mandato professionale. Emerge con chiarezza, dunque, la sussistenza di un rapporto professionale tra la società Futura Immobiliare e il legale C. e il conferimento di un incarico, dalla società Futura immobiliare al legale C. , avente ad oggetto un parere professionale in merito ad una causa già pendente presso il Tribunale di Pisa. Pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che il professionista avendo impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali andava compensato secondo il tariffario forense. In definitiva, si propone il rigetto del ricorso. Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite. Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis cpc, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Evidenzia, altresì, che il ricorso difetta, comuqnue, di autosufficienza dato che il ricorrente, pur facendo riferimento ad una prova testimoniale ha omesso di indicare i capitoli di prova non ammessi funzionali alla dimostrazione della propria difesa. In definitiva, il ricorso va rigettato Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione dato che l'avv. C. , regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Il Collegio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma w-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.