Patrocinio gratuito: “non si fanno i conti senza l’oste”, alias il Ministero della Giustizia

Nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’Erario, quest’ultimo deve essere identificato nel Ministero della Giustizia.

Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22316, depositata il 21 ottobre 2014. Il caso. Un avvocato conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate in merito alla liquidazione del proprio onorario in relazione al patrocinio gratuito svolto. Il tribunale di Venezia accoglieva solo in parte le sue richieste, per cui il legale si rivolgeva alla Cassazione. Parti necessarie. La Corte di Cassazione ricorda che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155/2002 opposizione al decreto di pagamento presenta, anche in caso di liquidazione di attività svolte in un procedimento penale, un carattere di autonomo giudizio contenzioso, che ha come oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva consistente in un diritto soggettivo patrimoniale. Di conseguenza, parte necessaria di tali procedimenti è ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’Erario, quest’ultimo deve essere identificato nel Ministero della Giustizia. Perciò, la Corte di Cassazione rileva la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e cassa il provvedimento, con rinvio ai giudici di merito, ordinando la notificazione dell’atto al Ministero della Giustizia, in quanto parte necessaria.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 maggio – 21 ottobre 2014, n. 22316 Presidente Petitti – Relatore San Giorgio Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 18 febbraio 2011, in parziale accoglimento della opposizione dell'avv. Andrea F. avverso il decreto di liquidazione di onorari in relazione a gratuito patrocinio emesso dal giudice monocratico dello stesso Tribunale, considerato che l'opponente aveva predisposto la notula indicando gli onorari nel minimo e chiedendo la liquidazione di euro 1663,00 per onorari, euro 2,30 per anticipazioni, oltre alle spese generali, che il giudice monocratico aveva liquidato il minor importo di euro 1200,00 per onorari oltre alle spese generali, senza fornire la motivazione della disposta riduzione dell'importo liquidato rispetto a quello chiesto, liquidò l'importo di euro 1450,00 per onorari, euro 181,25 per spese generali ed euro 2,30 per anticipazioni. 2. - Per la cassazione di tale ordinanza ricorre l'avv. F., costituitosi anche in proprio, sulla base di quattro motivi. E' stata depositata memoria. Considerato in diritto 1. - Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione in forma semplificata. 2. - Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8516 del 2012, hanno chiarito che, poichè il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell 'erario , è quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, parte necessaria. Ne consegue che, nella specie, va rilevata la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, intimata e non costituitasi, e a cassare il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria, Ministero della Giustizia. 3. - La causa va, pertanto, rinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che disporrà la notificazione dell'atto alla sopra identificata parte necessaria, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.