Connessione tra prestazioni stragiudiziali e principale attività processuale: la procedura è camerale

La procedura camerale prevista per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all’attività propriamente processuale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21954, depositata il 16 ottobre 2014. Il fatto. Viene proposto ricorso contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Cagliari, su ricorso dell’avvocato, che aveva chiesto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti per l’attività professionale svolta in favore della cliente in una serie di procedure, nonché per la predisposizione di una querela, tutte volte ad ottenere la modifica e l’attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge nell’ambito del procedimento di separazione personale, liquidò in favore del professionista la somma complessiva riferita alle attività processuali civili e un’ulteriore somma per la predisposizione della querela. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Cagliari avrebbe errato nell’utilizzare la procedura camerale di cui agli artt. 29 e 30 l. n. 794/1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore in favore del professionista, oltre che per le procedure giudiziali civili, anche per quelle in materia penale e per gli atti di precetto e procedure esecutive stragiudiziali in cui l’avvocato aveva assistito l’attuale ricorrente, in relazione alle quali la legge escluderebbe la predetta procedura sommaria. Procedure ulteriori preordinate allo svolgimento della principale attività processuale. Sul punto interviene la Corte di Cassazione, ribadendo un principio ormai consolidato, secondo il quale la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 l. n. 794/1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all’attività propriamente processuale. Nel caso di specie, risulta evidente che le prestazioni professionali rese dall’avvocato in favore della cliente nelle procedure ulteriori rispetto a quelle strettamente civilistiche fossero preordinate allo svolgimento della principale attività processuale, volte tutte ad ottenere la modifica e l’attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge nell’ambito del procedimento di separazione personale. Ne consegue la corretta liquidazione, operata dal tribunale di Cagliari, degli onorari e diritti a favore del professionista per l’assistenza prestata all’attuale ricorrente nelle predette procedure. Conclude quindi la Corte per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 maggio – 16 ottobre 2014, n. 21954 Presidente Bursese – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1.- O.E.S. ricorre contro l'ordinanza, depositata il 23 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Cagliari, su ricorso ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 dell'avv. C.M. , che aveva chiesto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti per l'attività professionale svolta in favore della stessa O. in una serie di procedure ex art. 710 cod.proc.civ., di esecuzione - rilascio di un immobile e pagamento dell'assegno di mantenimento -, di divorzio , nonché per la predisposizione di una querela, tutte volte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge Co.Lu. nell'ambito del procedimento di separazione personale, ritenuto che le notule fossero state redatte con l'osservanza della tariffa professionale, che i compensi richiesti rientrassero nei limiti di legge e che fossero proporzionati alla natura e complessità delle cause ed ai risultati conseguiti, liquidò in favore della professionista la somma complessiva di Euro 10610, 00 e la ulteriore somma di Euro 250,00 per la predisposizione della querela, oltre agli interessi legali dalla pronuncia della ordinanza fino al saldo, ponendo a carico della O. le spese del procedimento. 2. - Il ricorso si basa su due motivi. L'intimata non si è costituita nel giudizio. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 149, 162,164,291 cod.proc.civ., art. 29 della legge n. 794 del 1942, art. 24 Cost., in relazione all'art. Ili Cost. Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Cagliari, stante la mancata costituzione della signora O. e la notifica del ricorso effettuata oltre il termine di comparizione indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, avrebbe dovuto pronunciare la nullità del ricorso introduttivo per mancato rispetto del termine dilatorio di comparizione, con lesione del diritto di difesa, e disporne la rinnovazione, ai sensi degli artt. 162, 164 e 291 cod.proc.civ. Il procedimento sarebbe, quindi, affetto da nullità. Ciò in quanto il plico contenente il ricorso dell'avv. C. ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 e il decreto di fissazione dell'udienza per il 6 marzo 2008, per la cui notifica il Presidente del Tribunale aveva fissato la data del 17 gennaio 2008, era stato ritirato dalla O. all'ufficio postale di OMISSIS in data 22 gennaio 2008, stante l'assenza della stessa dalla sua residenza il precedente 15 gennaio. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis La notifica del ricorso ex art. 29 L. 194 del 1942, effettuata oltre il termine indicato nel decreto di fissazione udienza, determina la nullità del ricorso. La mancata pronuncia della nullità dell'atto introduttivo del giudizio determina la nullità dell'intero procedimento e dell'ordinanza adottata ”. 2. - La censura è infondata. Alla stregua della stessa ricostruzione della vicenda processuale de qua operata dalla ricorrente, dopo che il Presidente del Tribunale aveva fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 6 marzo 2008, e per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione il termine del 17 gennaio 2008, la signora O. aveva ritirato la raccomandata, spedita il 12 gennaio 2008, presso l'ufficio postale di OMISSIS , dove era stata depositata il 16 gennaio 2008, per essere stata assente la stessa dalla sua residenza il 15 gennaio. La O. non era comparsa né si era costituita in giudizio all'udienza del 6 marzo 2008, mentre l'avv. C. aveva depositato il ricorso notificato, chiedendo termine per il reperimento ed il deposito dell'avviso di ricevimento. La causa era stata, quindi, rinviata all'udienza del 3 aprile 2008. Tale rinvio avrebbe consentito alla O. di costituirsi nel giudizio, ciò che non avvenne. Pertanto nessuna lesione del diritto di difesa, né delle altre norme evocate nel ricorso, è stata consumata. 3. - Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, in relazione all'art. 111 Cost. Avrebbe errato il Tribunale di Cagliari nell'utilizzare la procedura camerale di cui agli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore in favore dell'avv. C. oltre che per le procedure giudiziali civili, anche per quelle in materia penale e per gli atti di precetto e procedure esecutive stragiudiziali in cui la professionista aveva assistito l'attuale ricorrente, in relazione alle quali la legge escluderebbe la predette procedura sommaria. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Il procedimento ex articoli 28, 29 e 30 della L. 492 del 13.06.1942 è applicabile solo per la liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile e non è applicabile per la liquidazione di compensi per atti di precetto, per procedure esecutive e per prestazioni professionali in materia penale” . 4. - La censura è immeritevole di accoglimento. Secondo l'orientamento di questa Corte, la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore, pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale v. Cass., sentt. n. 28718 del 2008, n. 13847 del 2007 . Nella specie, risulta di tutta evidenza che le prestazioni professionali rese dall'avv. C. in favore della signora O. nelle procedure ulteriori rispetto a quelle strettamente civilistiche fossero preordinate allo svolgimento della principale attività processuale, come sottolineato dal Tribunale, che le aveva configurate come volte tutte ad ottenere la modifica e l'attuazione delle obbligazioni sorte in capo al coniuge della O. , Luciano Co. , nell'ambito del procedimento di separazione personale. Ne consegue la correttezza della liquidazione, operata dal Tribunale di Cagliari a favore della professionista, degli onorari e diritti per l'assistenza prestata alla attuale ricorrente in tutta la serie delle predette procedure. 5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.