Un fatto, due processi diversi: penale e disciplinare sono come binari paralleli

Il procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16433, depositata il 18 luglio 2014. Il caso. Il Consiglio Nazionale Forense confermava la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo nei confronti di un avvocato, che aveva tentato di favorire alcuni partecipanti all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Il legale ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti. Due procedimenti diversi. Analizzando il ricorso, la Corte di Cassazione rilevava che non risultasse provato in atti il concreto esercizio dell’azione penale a carico dell’avvocato, che aveva riferito di una mera iscrizione nel registro degli indagati. In più, l’art. 54 l. n. 247/2012 ordinamento forense stabilisce che il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 1° - 18 luglio 2014, n. 16433 Presidente Rovelli – Relatore Cappabianca Fatto e diritto Premesso - che, con provvedimento 29.9.2011, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma irrogò all'avv. F.S. la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo, in relazione all'incolpazione di essersi introdotto senza autorizzazione e munito di appunti e trasmettitori nelle aule dell'Hotel omissis mentre si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2010, tentando di favorire alcuni partecipanti all'esame, e di aver, una volta scoperto dalla Polizia penitenziaria, falsamente affermato di essere un commissario di esame - che, in esito al ricorso dell'interessato, il provvedimento fu confermato dal Consiglio nazionale forense, con decisione 12.12.2013 - che tale decisione, in particolare escluse la sussistenza dei dedotti presupposti della sospensione necessaria del giudizio disciplinare per pregiudizialità penale negò i lamentati profili d'illegittimità nella composizione del collegio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che aveva assunto la deliberazione impugnata non riscontrò incoerenze nell'acquisizione delle prove né nella determinazione della sanzione rilevato - che, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, l'avv. F.S. ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, lamentando la mancata sospensione del giudizio nonostante la pendenza, in relazione ai medesimi fatti, di procedimento penale per il reato di cui agli artt. 340 e 494 c.p il mancato rilievo della nullità del giudizio di primo grado per avervi preso parte un componente del Consiglio dell'Ordine avv. G.A. , poi dichiarato decaduto con decisione del Consiglio nazionale la carenza di prova, con particolare riguardo alla mancata ammissione di testi a discarico l'eccessiva misura della sanzione - che, contestualmente al ricorso, l'avv. F. ha proposto istanza di sospensione dell'esecuzione della sanzione ex artt. 56 L. 738/1973 e 36 n. 7 L. 247/ 2012, illustrata anche con memoria - che, con requisitoria scritta, il P.G. ha richiesto il rigetto dell'istanza osservato - che - ai limitati fini della presente sommaria cognizione ed impregiudicata ogni valutazione in sede di cognizione piena - l'istanza del ricorrente non appare idoneamente supportata sul piano del fumus boni iuris - che, invero, quanto alla prima doglianza - anche a trascurare la previsione dell'art. 54 l. 247/2012 cui pare verosimilmente ispirata la motivazione in parte qua del Consiglio nazionale forense - non può omettersi di rilevare che non risulta provato in atti e nemmeno prospettato, atteso che il ricorrente riferisce di mera iscrizione nel registro degli indagati il concreto esercizio di azione penale a carico del ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio - che quanto alla seconda doglianza, deve considerarsi che la decisione del Consiglio nazionale forense appare aver tratto, dalla natura amministrativa delle funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e del correlativo procedimento cfr. Cass., ss.uu. 20360/07, 23240/05 , coerente corollario in merito alla validità di deliberazione, che, in rapporto alla circostanza dedotta, non risulta specificamente censurata con riguardo all'osservanza del quorum prescritto - che quanto alle ulteriori doglianze, non può prescindersi dal rilievo che le deduzioni del ricorrente appaiono, prima facie , incidere su valutazioni della decisione impugnata che - tenuto anche conto dei limiti del controllo di legittimità sull'applicazione delle norme deontologiche cfr. Cass., ss.uu., 15873/13, 190705/12, 6215/05 - non sembrano palesare evidenti decisive omissioni, lacune o contraddizioni ritenuto - che, pertanto, la proposta istanza di inibitoria cautelare deve essere respinta. P.Q.M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sanzione.