Convenzione tra avvocato e Comune: escluso un ulteriore riconoscimento economico

Infatti il Comune ha dimostrato l’omnicomprensività degli importi corrisposti al professionista per l’opera svolta.

Il caso. Un avvocato citava in giudizio un Comune della provincia di Napoli affermando di non aver ricevuto il compenso per la prestazione professionale svolta in una causa in materia fallimentare. L’Ente convenuto, dal canto suo, rilevava che con l’avvocato era intervenuta una convenzione, di durata quinquennale, con la quale lo stesso professionista si era impegnato a difendere l’Ente in diversi giudizi, prestando anche delle consulenze, per un corrispettivo annuo di oltre 31 milioni di lire. Per il convenuto, infatti, il corrispettivo era da ricomprendersi tra le attività oggetto di convenzione, totalmente rispettata. Proprio questa tesi viene avallata in primo grado, dove veniva rigettata la domanda del professionista. Tuttavia, i giudici di appello, riformando tale decisione, riconoscevano un credito residuo del professionista pari a 1.127 euro. La questione viene quindi affrontata anche dalla Corte di Cassazione adita dal Comune. L’incarico rientra nella convenzione? Sono proprio gli Ermellini a ribaltare nuovamente il verdetto, ricordando che è sempre rimesso alla volontà pattizia di non rispettare i limiti minimi stabiliti – all’epoca – per i compensi professionali . Infatti, il Comune – si precisa in sentenza - ha dimostrato l’omnicomprensività degli importi corrisposti al professionista per l’opera svolta sia come coordinatore ed organizzatore del servizio legale dell’Ente territoriale sia per i pareri espressi sia infine per la difesa e la rappresentanza in giudizio . Insomma, ha errato il Tribunale in sede di appello nel considerare evidentemente esuberante dall’incarico convenzionato la rappresentanza dall’incarico convenzionato la rappresentanza e difesa espletate nel procedimento fallimentare.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 maggio – 4 luglio 2014, numero 15403 Presidente Bursese – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 L'avv. F.M. citò innanzi al Giudice di Pace di Gragnano il Comune di Sant'Antonio Abate al fine di far accertare l'ammontare delle proprie competenze per l'opera svolta in favore dell'Ente territoriale, innanzi alla Pretura circondariale di Torre Annunziata, nei confronti del Fallimento della srl Villa dei Pini , atteso che il detto Comune non aveva inteso riconoscere la somma all'uopo richiesta. Il convenuto si costituì rilevando che con l'attore era intervenuta una convenzione , avente durata quinquennale, con la quale il professionista assieme ad altri si era impegnato a difendere l'Ente in vari giudizi ed a prestare la propria opera di consulenza, per un corrispettivo annuo di lire 31.250.000 dal momento che la causa della cui difesa si controverteva, era ricompresa tra quelle oggetto di convenzione e considerato che per l'anno in questione, al M. era stato corrisposto l'intero importo oggetto di convenzione, ritenne non sussistere il diritto dello stesso di esser remunerato oltre i limiti della convenzione. 2 Il Giudice di Pace, pronunziando sentenza numero 2452/2004, rigettò la domanda per carenza di interesse accedendo alla tesi del Comune il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, accolse parzialmente l'appello del M. ed accertò che il credito residuo del professionista sarebbe ammontato ad euro 1.127,00 condannò altresì l'ente territoriale a pagare la metà delle spese di lite afferenti al precedente giudizio, nonché di quelle del giudizio di appello, compensando la restante metà. 3 Il giudice dell'impugnazione ritenne fondata la censura di ultrapetizione rivolta al deciso del primo giudice basata sull'assunto che quest'ultimo avrebbe rigettato la domanda accogliendo un'eccezione di pagamento non proposta osservando che la materia del contendere non riguardava il fatto se il professionista avesse ricevuto o meno il pagamento come previsto dalla convenzione, quanto piuttosto di verificare la correttezza e congruità delle somme richieste, sulla base dell'assunto che esse dovessero essere evidentemente esuberanti dall'importo previsto dalla convenzione stessa poste tali premesse il giudice del gravame riscontrò la congruità degli importi esposti in notula e ritenne altresì che, pur non essendo vietato, in modo assoluto, di derogare convenzionalmente ai minimi tariffari all'epoca vigenti a condizione che fosse dimostrato che detta deroga fosse finalizzata al raggiungimento di scopi socialmente leciti e non già per influenzare le regole del mercato, tuttavia nella fattispecie la sola natura pubblica del cliente non avrebbe potuto giustificare la gratuità totale o parziale dell'incarico e nemmeno che a tale riguardo potesse valorizzarsi la c.d. standardizzazione delle pratiche. 4 Il Comune ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla base di due motivi illustrati da successiva memoria il M. ha risposto con controricorso. Motivi della decisione I Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2233 2126 1418 cod. civ. art. 36 della Costituzione art 24 della legge 794/1942 dell'art. 4 del d.m. 127/2004 l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso un vizio di motivazione ricondotto a tutte e tre le ipotesi di cui all'art. 360, I comma numero 5 cpc, laddove la Corte del merito avrebbe disatteso il principio secondo il quale è sempre rimesso alla volontà pattizia di non rispettare i limiti minimi stabiliti all'epoca per i compensi professionali. La Il motivo è fondato per le ragioni appena esposte invero, riportando il testo della convenzione stipulata con il professionista, il Comune ricorrente ha dimostrato l'onnicomprensività degli importi corrisposti al professionista per l'opera svolta sia come coordinatore ed organizzatore del servizio legale dell'Ente territoriale sia per i pareri espressi sia infine per la difesa e la rappresentanza in giudizio vedi foll 11 e 12 del ricorso mettendo così in evidenza che il giudice del gravame aveva del tutto omesso di valutare se l'incarico del quale si chiedeva il pagamento dovesse essere incluso o potesse essere escluso da tale convenzione certamente non soddisfacente appare l'apodittica conclusione stigmatizzata a fol 13 del ricorso cui il Tribunale era pervenuto nel considerare evidentemente esuberante dall'incarico convenzionato la rappresentanza e difesa espletate nel procedimento contro il Fallimento della srl Villa Dei Pini v. fol 3 della gravata decisione ancor meno comprensibile appare la valutazione di novità che il Tribunale formulò riguardo all'eccezione di pagamento, dal momento che essa discendeva dalla, sin dall'origine sostenuta, omnicomprensibilità della convenzione e del saldo delle spettanze in essa previste. II Con il secondo, connesso motivo le medesime violazioni sopra messe in evidenza sono poste a censura della ritenuta mancata prova che la deroga convenzionale dei minimi di tariffa rectius la forfetizzazione dei compensi con modalità che avrebbero potuto comportare in astratto la deroga ai minimi tariffari rispondesse a interessi degni di tutela il motivo è assorbito da quanto in precedenza esposto in merito all'omesso esame della convenzione da parte del Tribunale e del suo rapporto con l'incarico del quale si viene a chiedere il pagamento. III La sentenza va dunque cassata in ordine al motivo accolto e va commesso al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, novellato esame alla luce del principio di diritto sopra esposto il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo cassa la gravata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.