Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel gratuito patrocinio: il Ministero della Giustizia è parte necessaria

Nel procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono parti necessarie le parti del procedimento e il Ministero della Giustizia. La mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti dà luogo non all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell’atto introduttivo realizza l’ editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi l’altra a contraddittorio non integro.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15090 del 2 luglio 2014. Il caso. Il giudizio nasce dall’opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi dovuti per l’attività di difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. La trattazione del ricorso veniva assegnata all’Ufficio volontaria giurisdizione. All’udienza fissata, l’opponente chiedeva la trasmissione del fascicolo alla competente sezione penale, nonché la rimessione in termini ai fini della notificazione dell’opposizione alla Intendenza di finanza e al P.M Successivamente, il Giudice adito, rilevato che la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente era tardiva, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza utile successiva all’omesso adempimento, dichiarava estinto il procedimento. Avverso tale provvedimento l’avvocato proponeva ricorso per cassazione. L’impugnazione dell’ordinanza di estinzione. Innanzitutto, la Corte di legittimità condivide la scelta della ricorrente di proporre ricorso per cassazione, anziché appello, avverso l’ordinanza di estinzione. All’uopo, i Giudici di legittimità osservano che l’ordinanza di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, poiché definisce il giudizio, non è appellabile, sia che essa sia disciplinata dall’art. 29 vecchio testo della legge n. 794/1942, sia che essa sia disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 applicabile solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore . Pertanto, avverso di essa è ammissibile il solo ricorso in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo. Del pari, deve ritenersi non impugnabile in appello, ma con ricorso per cassazione, il provvedimento di estinzione adottato all’interno del medesimo procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori, in quanto esso definisce il procedimento in rito, e come tale sottostà allo stesso regime di impugnazione del provvedimento che definisce il provvedimento nel merito. Non può infatti essere imposto un grado di giudizio in più avverso il provvedimento che nega la decisione perché definisce il giudizio su una questione di rito rispetto a quanto è previsto per il provvedimento che definisce anche il merito del giudizio. Trattazione in sede civile dell’opposizione al decreto di liquidazione. Quanto ai motivi del ricorso, la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel dichiarare l’estinzione del procedimento – adottando un provvedimento abnorme – in quanto ai fini della proposizione dell’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, ciò che rileva è il deposito del ricorso in opposizione e non anche la data della notificazione dello stesso. Inoltre, a giudizio della ricorrente, erroneamente il ricorso era stato deciso da un magistrato della sezione volontaria giurisdizione anziché da un magistrato delle sezioni penali. Ebbene, tale ultimo profilo è ritenuto infondato dalla Suprema Corte dal momento che, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19161/2009 , il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.p.r. citato, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato , introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di Cassazione. Vizi del procedimento svoltosi a contraddittorio non integro. È invece ritenuto fondato il primo profilo di ricorso. Invero, nella citata sentenza delle Sezioni Unite si è precisato che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 155/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Nei procedimenti suddetti, parte necessaria deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. Inoltre, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria. Ciò premesso, deve rilevarsi che la mancata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti dà luogo non all’inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell’atto introduttivo realizza l’ editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l’uno ed adottatasi l’altra a contraddittorio non integro. Nella specie, il Tribunale di primo grado, dichiarando l’estinzione del procedimento di opposizione perché non notificata ad alcuno, si era discostato dall’indicato principio, sicché la Suprema Corte procede alla cassazione del decreto impugnato, con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di altro magistrato, ai fini di un nuovo esame dell’opposizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia e delle altre parti del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 marzo – 2 luglio 2014, n. 15090 Presidente Bursese – Relatore Petitti Svolgimento del processo L'Avvocato G.C. , quale difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, con atto depositato il 7 aprile 2004 presso il Tribunale di Busto Arsizio, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal GIP del medesimo Tribunale, di liquidazione dei compensi dovuti per l'attività svolta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4243/02 R.G. G.I.P La trattazione del ricorso veniva assegnata all'Ufficio volontaria giurisdizione del Tribunale. All'udienza fissata, l'Avvocato G. compariva e chiedeva la trasmissione del fascicolo alla competente sezione penale e di essere rimessa in termini ai fini della notificazione della opposizione alla Intendenza di finanza e al P.M Il Giudice designato si riservava di decidere quindi, con ordinanza depositata il 21 luglio 2004, rilevato che all'udienza fissata con il decreto del 22 aprile 2004 l'opponente non era comparsa che il GOT che aveva tenuto la detta udienza non aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, rinviando la causa ad altra udienza, della quale veniva data comunicazione alla parte che la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente era tardiva, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere proposta alla prima udienza utile successiva all'omesso adempimento, dichiarava estinto il procedimento. Avverso questo provvedimento l'Avvocato G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e alla Direzione regionale delle imposte della Lombardia. Il ricorso veniva assegnato alla Quarta sezione penale di questa Corte, la quale disponeva la trasmissione alla cancelleria centrale civile. Veniva quindi fissata la trattazione per l'udienza del 25 marzo 2014, in vista della quale la ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ai fini della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia, da ritenersi legittimato passivo nei giudizi in materia di liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Motivi della decisione 1. Deve preliminarmente rilevarsi che non può essere condivisa la richiesta del P.M. in udienza, di dichiarazione di inammissibilità del ricorso sul rilievo che, avverso l'ordinanza dichiarativa della estinzione del processo adottato da giudice monocratico - avente valore di sentenza - il rimedio proponibile sarebbe stato l'appello e non anche il ricorso straordinario per cassazione. Invero, il provvedimento di estinzione adottato nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi non appellabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost È ben vero che avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice monocratico di tribunale, avente valore di sentenza giacché definisce il giudizio in rito, vi è giurisprudenza costante di questa corte nel senso che occorre proporre appello e non ricorso in cassazione in questo senso, tra le varie, Cass. n. 6023 del 2007, secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello” nello stesso senso, v. Cass. n. 14592 del 2007 Cass. n. 8002 del 2009 . Tuttavia, nel caso di specie l'ordinanza di estinzione è stata emessa all'interno di un procedimento speciale in unico grado, che si definisce con ordinanza non appellabile ed in relazione al quale anche l'eventuale provvedimento di estinzione non può che seguire il regime di impugnazione del procedimento all'interno del quale si inserisce. 1.1. L'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 84, dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”. L'art. 170, a sua volta, nel testo ratione temporis applicabile prima delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011, a sua volta dispone che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente” comma 1 , e stabilisce che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica” comma 2 . Il procedimento applicabile è quindi quello disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942. Tale procedimento ha subito una nuova regolamentazione normativa con l'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, rubricato Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, che prevede che a tali controversie si applichi il rito sommario di cognizione, ed al comma 6 dispone espressamente che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Il citato d.lgs. n. 150 del 2011 è entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e tuttavia contiene una norma transitoria, l'art. 36, in base alla quale le norme del suddetto decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di A entrata in vigore dello stesso, e che le norme abrogate o modificate dal decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore di esso. Poiché nella specie il procedimento di opposizione è stato instaurato nel 2004, esso continua quindi ad essere disciplinato dall'art. 170 nella sua originaria formulazione, che non indica espressamente che il provvedimento conclusivo del procedimento non sia appellabile, pur prevedendo che il procedimento sia quello speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato. Orbene, l'art. 29 della legge n. 794 del 1942, nella sua versione originaria anche questo procedimento è stato infatti modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 , che è anche nella sua versione originaria un procedimento semplificato e reso in unico grado tanto che perfino se l'avvocato sceglie la strada ordinaria di richiedere nei confronti del cliente che non lo ha pagato un decreto ingiuntivo, l'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo è decisa non con sentenza ma con ordinanza che la legge dispone non sia impugnabile art. 30 della legge n. 794 del 1942 . Pertanto, l'ordinanza di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è appellabile, sia che essa sia disciplinata dall'art. 29 vecchio testo della legge n. 794 del 1942, sia che essa sia disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 applicabile solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore , e quindi avverso di essa, poiché definisce il giudizio, è ammissibile il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost 1.2. La giurisprudenza della Corte, del resto, è costante nel ritenere che il provvedimento di liquidazione degli onorari agli avvocati abbia natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo Cass. n. 6225 del 2010 . Ugualmente, non è impugnabile in appello ma con ricorso per cassazione il provvedimento di estinzione adottato all'interno del medesimo procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e, in genere, ai soggetti indicati dall'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 , in quanto esso definisce il procedimento in rito, e come tale sottosta allo stesso regime di impugnazione del provvedimento che definisce il provvedimento nel merito. Non può infatti essere imposto un grado di giudizio in più avverso il provvedimento che nega la decisione perché definisce il giudizio su una questione di rito rispetto a quanto è previsto per il provvedimento che definisce anche il merito del giudizio. Quindi, l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., e non appellabile. 2. Si può quindi procedere all'esame dell'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del procedimento - adottando un provvedimento abnorme - in quanto ai fini della proposizione dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. citato, ciò che rileva è il deposito del ricorso in opposizione e non anche la data della notificazione dello stesso. Inoltre, erroneamente il ricorso è stato deciso da un magistrato della sezione Volontaria giurisdizione anziché da un magistrato delle sezioni penali. 3. Il secondo profilo del motivo di ricorso, da esaminare preliminarmente, è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato , introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare” Cass., S.U., n. 19161 del 2009 . Nella specie, si deve quindi ritenere che correttamente l'opposizione, inerente soltanto alla liquidazione del compenso, sia stata trattata dalle sezioni civili del Tribunale. 4. È invece fondato il primo profilo di ricorso. Nella citata sentenza si è precisato che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento”. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si è poi precisato che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria” Cass., S.U., n. 8516 del 2012 . Stabilito, dunque, che il procedimento di liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è assoggettato al rito civile e che di tale procedimento sono parti necessarie le parti del procedimento e il Ministro della giustizia, deve rilevarsi che, come già affermato dalle sezioni penali di questa Corte e ribadito in sede civile, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti . da luogo non all'inammissibilità del ricorso, posto che il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza l' editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale, ma alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro” Cass. n. 4697 del 1999 Cass. n. 7528 del 2006 Cass. n. 24786 del 2010 . 4.1. Il Tribunale di Busto Arsizio, dichiarando l'estinzione del procedimento di opposizione perché non notificata ad alcuno, si è quindi discostato dall'indicato principio, con la conseguenza che il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di altro magistrato, il quale procederà a nuovo esame dell'opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della giustizia e delle altre parti del procedimento. Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio in persona di diverso magistrato.