Vecchia o nuova tariffa? Dipende dalla fine dei lavori

Il d.m. n. 140/2012, che ha introdotto le nuove tariffe professionali, si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13199, depositata l’11 giugno 2014. Il caso. In ottemperanza all’incarico ricevuto di attivare un processo di sfratto per morosità, l’avvocato espletava le attività professionali necessarie. Il cliente però non si presentava presso lo studio dell’avvocato per fornire notizie utili per resistere alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e per versare il fondo spese. Per tali carenze, lo stesso avvocato decideva di rinunciare al mandato, chiedendo però il pagamento delle competenze maturate. Non ricevendo alcun riscontro l’avvocato proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Napoli per la condanna al pagamento delle spese, diritti e onorari, dell’ex cliente. Il tribunale adito accoglieva con ordinanza il ricorso e liquidava il compenso dovuto all’avvocato. Il professionista ricorreva, allora, per cassazione, lamentando l’erronea applicazione delle tariffe contenute nel d.m. n. 127/2004 l’omessa valutazione delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento la violazione del principio della soccombenza e la violazione dell’esercizio arbitrario del potere di liquidazione delle spese. Per la tariffa applicabile, si guarda al lavoro finito. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ricordando che il d.m. n. 140/2012 si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata Cass. S.U. n. 17405/2012 . Chiarito che l’attività svolta dall’avvocato è terminata nel 2010, si deve applicare tale normativa quale parametro da utilizzare al fine della liquidazione giudiziale degli onorari ad esso spettanti. La Corte inoltre censura la decisione del giudice di secondo grado di esonerare il convenuto al pagamento dei diritti e degli onorari della procedura. Secondo la Corte il tribunale aveva errato nell’esonerare l’ex cliente dal rimborso di onorari e competenze spettanti all’avvocato, poiché, in forza dell’art. 91 e ss del c.p.c., avrebbe dovuto condannarlo al pagamento integrale delle spese di lite, salvo individuare ragioni eccezionali per stabilire la compensazione delle spese stesse. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 maggio – 11 giugno 2014, n. 13199 Presidente/Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che V.S. incaricava l'Avv. F.F. di attivare un processo di sfratto per morosità in danno di C.T. che l'odierno ricorrente, in ottemperanza all'incarico ricevuto, espletava le attività professionali necessarie che, nelle more del procedimento, nonostante le numerose sollecitazioni, S. non si recava presso lo studio dell'Avv. F. per fornire notizie utili per resistere alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto e per versare il fondo spese che il ricorrente comunicava al proprio cliente di rinunciare al mandato, chiedendo altresì il pagamento delle competenze medio tempore maturate nella misura di euro 4.642,93, ma non riceva riscontro alcuno che l'Avv. F. proponeva pertanto ricorso innanzi al Tribunale di Napoli al fine di sentir condannare l'odierno intimato al pagamento di spese, diritti e onorari, producendo copia della documentazione sull'attività svolta che l'adito Tribunale accoglieva con ordinanza il ricorso e, in applicazione del d.m. n. 140 del 2012, liquidava il compenso dovuto allo stesso in complessivi euro 1.000,00 oltre interessi e accessori di legge che per la cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale l'Avv. F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 41 del dm 20 luglio 2012, n. 140 erronea applicazione, alla fattispecie, delle tariffe contenute nel d.m. 8 aprile 2004, n. 127 violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione al TU Spese di Giustizia d.lgs. n. 115 del 2002 ed all'art. 91 c.p.c. omessa valutazione delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento ex artt. 28 e ss. L. n. 794 del 1942 violazione del principio della soccombenza violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost. ed agli artt. 91 e 92 c.p.c. esercizio arbitrario del potere di liquidazione delle spese che l'intimato non ha svolto attività difensiva che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti [ ] Il ricorso appare fondato. Come correttamente dedotto dal ricorrente, il dm n. 140 del 2012, ai sensi dell'art. 41, si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, ossia, come le S.U. di questa Corte hanno chiarito, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata Cass., S.U., n. 17405 del 2012 . Orbene, chiarito che l'attività svolta dall'Avv. F. su incarico dell'odierno intimato è terminata nel 2010, non sussiste ragione alcuna per escludere l'applicazione del d.m. n. 127 del 2004 quale parametro da utilizzare al fine della liquidazione giudiziale degli onorari ad esso spettanti. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti. L'odierno ricorrente censura l'errata statuizione del Tribunale in merito ai diritti e agli onorari a lui spettanti per la procedura azionata ai sensi degli art. 28 e ss. 1. n. 794 del 1942 nei confronti del Sig. S L'adito giudice, infatti, in considerazione dell'assenza di contraddittorio e della conseguente semplicità di definizione del procedimento secondo pura volontaria giurisdizione, esonerava il convenuto dal pagamento dei diritti e degli onorari della procedura, condannandolo alle sole spese relative al contributo unificato. Come correttamente dedotto dal ricorrente, nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli si ravvisa un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo. La natura contenziosa del procedimento di volontaria giurisdizione legittima, ex art. 91 cod. proc. civ., la condanna alle spese della parte risultata soccombente. Ha dunque errato il Tribunale nell'esonerare l'ex cliente dal rimborso di onorari e competenze spettanti all'Avv. F. giacché avrebbe dovuto, in piena osservanza degli artt. 91 e ss. del cod. proc. civ., condannare il Sig. S. al pagamento integrale delle spese di lite, salvo individuare ragioni eccezionali per pervenire alla compensazione delle spese stesse, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta che, dunque, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo al Tribunale di Napoli, in diversa composizione che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.