Lite sul patrocinio gratuito: c’è anche il Ministero della Giustizia da coinvolgere

I compensi dei difensori e dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono ad incidere sullo Stato, qualificato come erario dal d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia , che può non essere parte del giudizio presupposto, ma riveste, comunque, il ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12232, depositata il 30 maggio 2014. Il caso. Il Presidente del tribunale di Napoli rigettava, previa revoca della concessione del beneficio di ammissione al gratuito patrocinio, l’istanza, presentata da un avvocato, di liquidazione delle spettanze professionali relative all’attività svolta in un procedimento ex art. 148 c.c. concorso negli oneri dei coniugi , in cui aveva rappresentato un uomo per ottenere la contribuzione della madre al suo mantenimento. La revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accordata in via preventiva dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, era dovuta alla manifesta infondatezza del ricorso nel procedimento ex art. 148 c.c. del cliente, in quanto questo si era limitato ad accennare vagamente ad un’insufficienza delle proprie possibilità economiche, senza allegare delle prove. Mancava, quindi, il presupposto richiesto per l’ammissione al beneficio dal d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . L’avvocato ricorreva in Cassazione, contestando gli elementi di fatto che avevano portato alla revoca del patrocinio gratuito. Parti necessarie. Analizzando la domanda, però, la Corte di Cassazione premetteva che parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione, regolati dall’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, è ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso. Questo tipo di procedimento presenta un carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, per cui è parte necessaria anche l’erario, da identificarsi nel Ministero della Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito. Ministero della Giustizia da contattare. I compensi dei difensori e dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono ad incidere sullo Stato, qualificato come erario dal d.P.R. n. 115/2002, che può non essere parte del giudizio presupposto, ma riveste, comunque, il ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo. Nel caso di specie, il provvedimento era stato emesso in assenza di contraddittorio con il Ministero della Giustizia. Per questi motivi, la Corte di Cassazione disponeva il rinvio della causa al tribunale di Napoli, con l’obbligo di disporre la notificazione dell’atto di opposizione al Ministero.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 marzo – 30 maggio 2014, n. 12232 Presidente Piccialli – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 24.12.2007 il Presidente del Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta dall'avv. S.A. avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale medesimo, notificatogli il 20.10.2006, con cui gli era stata rigettata, previa revoca della concessione del beneficio di ammissione al gratuito patrocinio, l'istanza di liquidazione delle spettanze professionali relative all'attività svolta, quale difensore di C.A. , nella procedura, ex art. 148 c.c, nei confronti della madre, M.R. , per ottenerne la contribuzione al mantenimento dei figli minori. Esponeva il ricorrente che, con provvedimento del 17.5.2005, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in via provvisoria ed anticipata, C.A. , rappresentato e difeso da esso ricorrente in detto procedimento e che, conclusosi il procedimento con sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 29.6.2006, aveva chiesto la liquidazione delle proprie spettante professionali. Con il provvedimento opposto il Presidente delegato del Tribunale di Napoli rilevava che l'opposizione era infondata in quanto la revoca del beneficio dell'ammissione, accordata in via preventiva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, era pienamente giustificata, stante la manifesta infondatezza di detto ricorso del C. , ex art. 148 c.p.c., considerato che il ricorrente si era limitato ad accennare vagamente ad una insufficienza delle proprie possibilità economiche, senza prospettare un qualsiasi mezzo di prova, sicché difettava il presupposto richiesto per l'ammissione al beneficio dagli artt. 122 e 126 del D.P.R. n. 115/2002 non riteneva, peraltro, rilevante che la revoca di detto beneficio fosse intervenuta successivamente alla pronuncia sull'istanza di liquidazione dei compensi, non essendo previsto alcun termine al riguardo dalla norma regolatrice. Avverso tale decisione l'avv. S.A. , quale procuratore di se medesimo, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 126 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per errore in fatto e di diritto, laddove il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento, ex post, alla manifesta infondatezza del ricorso ex art, 148 c.p.c. sulla base della soccombenza del C. , non considerando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli aveva evidentemente ritenuto non manifestamente infondata la pretesa del C. . Al riguardo viene formulato il quesito di diritto se alla luce degli artt. 122 e 126 del D.P.R. n. 115/02, il magistrato civile, successivamente alla sentenza di merito che ha rigettato la domanda senza altro aggiungere circa la sussistenza o meno dei presupposti di ammissione al gratuito patrocinio già preventivamente concesso dal Consiglio dell'Ordine, possa, in sede di liquazione degli onorari, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115/02, ritenere sussistente la manifesta infondatezza della domanda e quindi, negando al ricorrente il beneficio sulla scorta di una incidentale valutazione postuma, basata sul solo dato di fatto della soccombenza, rifiutare la liquidazione medesima 2 violazione e falsa applicazione dell'art. 136 D.P.R. n. 115/02 per errore in fatto e di diritto, prevedendo tale norma che la revoca o la modifica del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio possono essere disposte con decreto nel corso del processo e,cioè,fino al momento della decisione e non oltre, mentre, nella specie,era stato adottato successivamente alla sentenza che definiva il processo sul punto viene formulato il seguente quesito di diritto accerti la Corte se, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 115/02 il Giudice, cui venne chiesta la liquidazione delle spese della parte già ammessa al gratuito patrocinio, possa effettuare la revoca dell'ammissione anche dopo aver emesso la sentenza che definisce il giudizio e quindi conoscendo nuovamente dello stesso 3 violazione degli artt. 82-83-84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 99 del D.P.R. cit. il Giudicante aveva erroneamente qualificato il ricorso avverso la revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, applicando, in via analogica, il disposto dell'art. 99 DPR n. 115/02, così trasformando il gravame sulla liquidazione delle spettanze ex artt. 84 e 170 del cit. D.P.R. in quello sull'ammissibilità del beneficio 4 violazione dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 36 della Costituzione, considerato che l'attuale ricorrente si era visto rigettare l'istanza di liquidazione dei compensi professionali solo ad attività professionale espletata, in violazione del diritto alla equa retribuzione dell'attività lavorativa doveva farsi ricorso, invece, ad una valutazione anticipata della non manifesta infondatezza della domanda svolta. A conclusione della doglianze viene posto il quesito di diritto se è conforme ai principi generali dell'ordinamento ed all'art. 36 della Costituzione, l'interpretazione delle norme sulla liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, secondo la quale la stessa può essere negata al professionista che abbia diligentemente e interamente prestato la sua opera, nonostante la pretesa fatta valere in giudizio sia stata giudicata in via anticipata non manifestamente infondata e nonostante sia confermata, ex post, l'incapacità economica della parte, tale da rendere impossibile il recupero delle spettanze nei confronti di quest'ultima . Rileva, preliminarmente il collegio, che le S.U. di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2202, art. 170, deve reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso posto, quindi, che il procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R. cit. presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti, deve considerarsi anche l'erario, da identificarsi nel Ministero della la Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito. S.U. n. 8516/2012 . È stato, infatti, chiarito che i compensi dei difensori e dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato erario dal D.P.R. n. 115 del 2002, che può non essere parte del giudizio presupposto e riveste, comunque, ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo. Nella specie, pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con la parte necessaria, Ministero della Giustizia, va cassato e va dichiarata la nullità del giudizio di merito per violazione del contraddittorio nei confronti della parte stessa. Va, conseguentemente, disposto il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che disporrà la notificazione dell'atto di opposizione in questione al Ministero della Giustizia. Ricorrono giusti motivi, considerato il rilievo di ufficio di detta nullità e la sopravvenienza della citata statuizione delle S.U., per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità e di merito. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione compensa le spese del giudizio di legittimità di merito.