Avvocato da pagare: la lista degli invitati al procedimento speciale deve essere molto selettiva

Lo speciale procedimento abbreviato di liquidazione del compenso, ex artt. 28 e 29 l. n. 794/1942, è esperibile dall’avvocato, oltre che nei confronti del proprio cliente, anche verso la controparte a condizione che la controversia si sia conclusa con una transazione. Pertanto, detto procedimento non può essere iniziato o proseguito qualora manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l’avvenuta transazione della lite. Anche se l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale emerge all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio, deve essere dichiarata solo l’inammissibilità del ricorso, senza disporre il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11548, depositata il 23 maggio 2014. Il caso. Un avvocato chiedeva al tribunale di Benevento, secondo il procedimento speciale previsto gli artt. 28 e 29 l. n. 794/1942 onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile , la liquidazione del proprio compenso professionale per l’attività svolta in favore di un cliente in una causa civile. Il cliente, all’insaputa del legale, aveva stipulato con le controparti una transazione, con rinuncia agli atti del giudizio. Il legale conveniva in giudizio anche gli altri soggetti che avevano stipulato la transazione, in quanto obbligati in solido ai sensi dell’art. 68 l. n. 1578/1933 ordinamento delle professioni . Il tribunale dichiarava inammissibile la domanda nei confronti dei soggetti terzi ed accoglieva quella contro il cliente. A suo giudizio, il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e 29 l. n. 794/1942 era esperibile solo nei confronti del cliente e non anche delle altre parti. In più, la transazione a cui era rimasto estraneo il co-attore del cliente , oltre a non aver definito il giudizio, non conteneva alcun accordo sulla ripartizione delle spese di lite. L’avvocato ricorreva in Cassazione, deducendo che la transazione, che definisce il giudizio, costituisce il presupposto di fatto della solidarietà passiva di tutti i soggetti interessati dalla transazione stessa verso l’avvocato che ha prestato la propria opera nel giudizio, per cui il difensore conservava il proprio diritto nei confronti di tutti i soggetti obbligati, essendo ininfluente la procedura prescelta per far valere la pretesa. Inoltre, il tribunale avrebbe aderito ad una nozione lata di giudizio, senza riferimento all’oggetto della singola pretesa dedotta in giudizio, mentre avrebbe dovuto intendere, per giudizio, la controversia posta a base del rapporto processuale. La mancanza del co-attore del cliente nella transazione non avrebbe dovuto essere considerata un impedimento, essendo i loro beni tutelati diversi, tanto che era stato possibile perfezionare validamente la transazione senza la sua partecipazione. Le possibilità del procedimento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che lo speciale procedimento abbreviato, ex artt. 28 e 29 l. n. 794/1942, è esperibile dall’avvocato, oltre che nei confronti del proprio cliente, anche verso la controparte a condizione che la controversia si sia conclusa con una transazione. Pertanto, detto procedimento non può essere iniziato o proseguito qualora manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l’avvenuta transazione della lite. Inammissibilità. Anche se l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale emerge all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio, deve essere dichiarata solo l’inammissibilità del ricorso, senza disporre il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente. A prescindere dalla nozione di transazione, ciò che rileva è l’esistenza stessa del contrasto sull’esistenza e sul contenuto della transazione, che il giudice può dirimere solo nell’ambito e con le garanzie proprie del processo ordinario di cognizione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo – 23 maggio 2014, n. 11548 Presidente Piccialli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con ricorso del 25.5.2007 l'avv. D.M. adiva il Tribunale di Benevento ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 794/42 per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale per l'attività di difesa svolta in favore del suo cliente, D.G. , in una causa civile nella quale quest'ultimo, all'insaputa del predetto difensore, aveva stipulato con le controparti una transazione con rinuncia agli atti del giudizio. Il ricorso era rivolto, altresì, nei confronti degli altri soggetti che avevano stipulato la transazione, ossia D.M.G. , Z.V. , P.I. , D'.Gi. e R.N. , in quanto obbligati in solido ai sensi dell'art. 68 legge n. 1578/33. Resistendo dette parti, il Tribunale, con ordinanza del 29.1.2008, dichiarava inammissibile la domanda nei confronti di D.M.G. , Z.V. , P.I. , D'.Gi. e R.N. , e in accoglimento di quella proposta contro D.G. liquidava in favore del ricorrente la somma di Euro 200,00 per spese, 3.000,00 per diritti e 6.500,00 per onorati, oltre accessori di legge, compensando interamente le spese fra tutte le parti. Riteneva, al riguardo, il Tribunale che il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 794/42 fosse esperibile soltanto nei confronti del cliente e non anche delle altre parti, e che la transazione, cui era rimasto estraneo il co-attore D.N. , oltre a non aver definito il giudizio non conteneva alcun accordo circa la ripartizione delle spese di lite. Riteneva, tuttavia, che l'aver tenuto l'avv. D. all'oscuro della transazione, dovesse indurre a compensare le spese fra dette parti. Quanto, invece, alle spese inerenti al rapporto processuale fra il predetto avvocato e D.G. , osservava che la compensazione integrale era giustificata dal fatto che il primo non aveva comunicato al secondo la propria parcella prima d'instaurare la procedura di liquidazione. Per la cassazione di tale provvedimento l'avv. D.M. propone ricorso, affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo, corredato da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 29 legge n. 794/42 e dell'art. 68 legge n. 1578/33. Parte ricorrente deduce che la transazione che definisce il giudizio costituisce il presupposto di fatto della solidarietà passiva di tutti i soggetti interessati dalla transazione stessa verso l'avvocato che ha prestato la propria opera nel giudizio stesso, con la conseguenza che il difensore conserva il proprio diritto nei confronti di tutti i soggetti obbligati, a nulla rilevando la procedura prescelta per far valere la pretesa. 2. - Il secondo motivo, anch'esso assistito da quesito, espone la violazione dell'art. 68 legge n. 1578/33. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale, nell'attribuire rilievo al fatto che alla transazione non abbia partecipato l'altro attore, D.N. , e che questa non abbia definito il giudizio, mostra di aderire ad una nozione lata di giudizio, senza riferimento all'oggetto della singola pretesa dedotta, mentre ai fini in oggetto per giudizio deve intendersi la controversia posta a base del rapporto processuale. In particolare, vero è, prosegue parte ricorrente, che D.G. ha proposto la causa unitamente all'altro attore, ma è altresì vero che il bene tutelato è distinto da quello del co-attore, tant'è che è stato possibile perfezionare validamente la transazione senza la partecipazione di quest'ultimo. 3. - Il terzo mezzo denuncia la violazione ed erronea violazione delle disposizioni che stabiliscono le tariffe professionali, per essersi il Tribunale discostato in misura rilevante dalla notula allegata al ricorso. La liquidazione effettuata, sostiene il ricorrente, ha violato i criteri fissati dal D.M. n. 585/94 e da quelli successivi ha disatteso l'espressa richiesta di maggiorazione ex art. 5, comma 4 della tariffa ha riconosciuto i diritti in misura inferiore alla tabella B della tariffa, violandone l'inderogabilità dato il valore della controversia lire 260 milioni , la quale in ogni caso avrebbe dovuto essere considerata di valore indeterminabile. E a prova di ciò il ricorrente allega al presente ricorso quattro elaborati di parcella corrispondenti agli scaglioni previsti dalla Tariffa per i valori da Euro 5.200,00 a Euro 103.000,00 , da cui risulterebbe che il Tribunale abbia liquidato i diritti in misura inferiore persino allo scaglione più basso. 4. - Col quarto motivo è dedotta la violazione ed erronea applicazione del principio di soccombenza. La motivazione posta a base della compensazione delle spese del procedimento, oltre che soggettiva è illogica, si sostiene, perché in contrasto con la condotta processuale del resistente D.G. , il quale né durante il procedimento né successivamente ha versato alcuna somma. 5. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli artt. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933 è esperibile dall'avvocato, oltre che nei confronti del proprio cliente, anche verso la controparte a condizione che la controversia si sia conclusa con una transazione. Pertanto, detto procedimento non può essere iniziato o proseguito ove manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura giudiziale delle competenze pretese o l'avvenuta transazione della lite. E anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio, deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente Cass. n. 23344/08 . Orbene, in disparte il contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, sulla nozione di transazione ai fini dell'applicabilità dell'art. 68 R.D. n. 1578/33 propendono per un'accezione più ampia, Cass. nn. 8589/00, 81259/98, 9325/97, 242/97, 5705/94, 8899/93 e, ma solo per incidens , 18343/04 aderiscono ad un concetto ristretto e tipico, Cass. nn. 26047/05, 544/02 e 1287/00 , ciò che rileva ai fini in oggetto è l'esistenza stessa del contrasto sull'esistenza e sul contenuto della transazione, che il giudice può dirimere solo nell'ambito e con le garanzie del processo ordinario di cognizione. 6. - Il terzo motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., per generica indicazione delle fonti di diritto che il provvedimento impugnato avrebbe violato e per difetto di autosufficienza, essendo inammissibile a tal fine la produzione in questa sede di legittimità degli elaborati di parcella, che non rientrano nei casi di produzioni documentali consentite dall'art. 372 c.p.c 7. - Anche il quarto mezzo d'annullamento proposto non può trovare accoglimento, in quanto il giudice di merito non ha erroneamente interpretato, e dunque violato, la regola dell'art. 91, 1 comma c.p.c., che pone le spese a carico del soccombente, ma si è limitato a giustificare la disposta compensazione ai sensi dell'art. 92, 2 comma c.p.c. E la sola allegazione di un argomento storico, e non logico, di segno opposto non è idonea a fondare la censura neppure sotto il diverso, e per di più non esplicitato, profilo del vizio motivazionale. 8. - In conclusione il ricorso va respinto. 9. - Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.