Cancellato dall’Albo per appropriazione indebita: il destino del legale nelle mani degli organi disciplinari

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8932 del 17 aprile 2014. Il fatto. Il CNF infliggeva a un avvocato la sanzione disciplinare della cancellazione dell’Albo per essersi indebitamente appropriato di una cospicua somma di denaro avuta quale beneficio a propri assistiti, familiari di persone portatrici di handicap e per non aver comunicato all’ordine di appartenenza la variazione del domicilio professionale. Il legale propone ricorso in Cassazione, lamentando la mancata adeguatezza della sanzione al caso concreto. Agli organi disciplinari il potere di sanzionare in modo adeguato. Il motivo è inammissibile come più volte affermato dalla sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari. La decisione del CNF non è censurabile in sede di legittimità. Pertanto, la determinazione della sanzione inflitta dall’incolpato dal CNF non è censurabile in sede di legittimità ove la motivazione sia – come nella specie – congrua, con riferimento alla particolare gravità” dei fatti contestati , considerando la rilevanza della somme che ne sono oggetto. Il ricorso è, quindi, inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 marzo – 17 aprile 2014, n. 8932 Presidente Rovelli – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo L'avv. D.C.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del CNF che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo per essersi indebitamente appropriato - come accertato dal giudice penale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - di oltre Euro 40.000 avute dalla Regione Campania quali benefici ex L.R. 11/1984 a propri assistiti, familiari di persone portatrici di handicap, ed inoltre per non aver comunicato all'ordine di appartenenza la variazione di domicilio professionale. Nessuno degli intimati si è costituito. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della sanzione applicata. Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si duole della mancata adeguatezza della sanzione al caso concreto. 1.1.- I due motivi sono inammissibili. Queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità Cass. SSUU n. 13791 del 2012 , ove la motivazione sia - come nella specie - congrua, con riferimento alla particolare gravità dei fatti contestati, che avevano ad oggetto somme non irrilevanti , ed al fatto che si tratti di almeno due episodi. 2.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. P.Q.M. la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.