Avvocato con duplice funzione nel concordato preventivo: le liquidazioni devono essere distinte

Il compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, per questo la remunerazione deve essere separata ed autonoma.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2956, depositata il 10 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Taranto liquidava, nella misura di 27mila euro oltre accessori, il compenso in favore di un avvocato qualificato già commissario giudiziale e liquidatore del concordato preventivo di una s.r.l., risolto con sentenza dello stesso Tribunale, che ne dichiarava il fallimento nominando altro professionista come curatore. Lo stesso giudice, con un successivo decreto, vista la nota del curatore , rettificava la precedente liquidazione, portando l'importo liquidato a 47mila euro, per l'opera prestata quale commissario liquidatore . L’avvocato, però, ha impugnato il decreto di liquidazione con ricorso per cassazione. 2 funzioni distinte ma La questione che il ricorrente pone all’attenzione dei giudici di legittimità è se possa il Tribunale fallimentare provvedere con un'unica liquidazione in presenza di 2 funzioni distinte svolte dal richiedente, al contempo commissario giudiziale e liquidatore. Ciò che il ricorrente censura, in definitiva, è la mancata distinzione tra le funzioni giurisdizionali svolte dall'unico professionista nominato come commissario giudiziale e liquidatore dello stesso concordato preventivo, successivamente risolto con la dichiarazione di fallimento della società di capitali a tale procedura sottoposta e il mancato richiamo ai diversi criteri di liquidazione dei 2 compensi spettanti al medesimo professionista, in ragione della duplice diversità di funzioni assegnategli nonché il mancato rispetto dei parametri minimi imposti dal Regolamento sui compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata art. 1, d.m. n. 570/1992 , anche in relazione al volume del passivo valevole per il commissario ed all'attivo realizzato valevole per il liquidatore . la liquidazione deve essere separata ed autonoma. Gli Ermellini, sul punto, hanno chiarito che, in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi anche di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione . Di conseguenza, sarà il giudice del rinvio a riesaminare l'istanza del professionista tesa alla duplice liquidazione del compenso richiesto per ciascuna delle 2 diverse funzioni svolte nel corso delle varie fasi del concordato in questione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 dicembre 2013 – 10 febbraio 2014, n. 2956 Presidente Vitrone – Relatore Genovese In fatto e diritto Rilevato che Il Tribunale di Taranto - sez. Fallimentare, con provvedimento in data 4/1/2008, ha liquidato nella misura di € 27.000,00 oltre accessori il compenso in favore dell'avv. A.M., qualificato già commissario giudiziale e liquidatore del concordato preventivo C.O.MA.T. srl , risolto con sentenza dello stesso Tribunale, n. 47/06, che ne ha dichiarato il fallimento nominando altro professionista come curatore che, con successivo decreto, in data 18.1.2008, lo stesso giudice, vista la nota del curatore , ha rettificato la precedente liquidazione in favore del menzionato avv. M., commissario giudiziale e liquidatore del citato concordato preventivo, portando l'importo liquidato a € 47.000,00, per l'opera prestata quale commissario liquidatore che l'avv. M. ha impugnato tale decreto di liquidazione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche con memoria, mentre la curatela fallimentare intimata non ha svolto attività difensiva Considerato che con il primo mezzo con il quale si duole della violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e della falsa applicazione dell'art. 39 della l.f. e dell'art. 1, commi 1 e 2, DM 28.7.1992 il ricorrente pone il seguente quesito di diritto se possa il Tribunale fallimentare provvedere con un'unica liquidazione in presenza di due funzioni distinte svolte dal richiedente, al contempo commissario giudiziale e liquidatore che, osserva il ricorso, le funzioni attribuite al professionista erano duplici e tra loro ontologicamente diverse l'una quelle di commissario giudiziale , di vigilanza, sotto la direzione del GD, di controllo del debitore nell'amministrazione dei beni e nell'esercizio dell'impresa e di sorveglianza sull'adempimento del concordato, secondo le modalità contenute nella sentenza di omologazione, con il conseguente potere-dovere di riferire al GD e chiedere la risoluzione dello stesso concordato l'altra quella del liquidatore , di realizzazione dell'attivo e di ripartizione del ricavato, al pari di quanto compete al curatore fallimentare che, da tale diversità di funzioni, conseguirebbe anche un diverso criterio di liquidazione delle relative spettanze ai sensi dell'art. 39 l.f . e 1 e 5 del DM n. 570 del 1992, per il commissario giudiziale, considerando l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza del concordato e la sollecitudine mostrata nello svolgimento della propria opera, sulla base dei valori d'inventario ai sensi dell'art. 1 DM n. 570 del 1992 per il liquidatore, considerando l'attivo effettivamente realizzato che, in ogni caso, non sussisterebbe alcuna motivazione in ordine alla mancata distinzione dei compensi, con violazione del principio costituzionale fissato dall'art. 111, primo comma, Cost. che con il secondo motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 39 della l.f. e dell'art. 1, commi 1 e 2, DM 28.7.1992 n. 570 il ricorrente pone il seguente quesito di diritto se il Tribunale fallimentare possa, senza alcun ragionamento, unificare le due funzioni e liquidare un unico compenso, e liquidare al di sotto dei minimi previsti, non considerando l'ammontare del passivo, l'attività di commissario giudiziale, di contro alla previsione dell'art. 39 l.f. che equipara, ai fini della liquidazione, le funzioni di commissario a quelle del curatore fallimentare che, osserva il ricorso, i provvedimenti censurati confonderebbero le due diverse qualità cumulate dal professionista, non tenendo conto dei parametri richiesti dalla normativa applicabile nonché dei valori minimi tariffari inderogabili e unificando indebitamente le due diverse attività svolte, omettendo il riferimento all'attivo ed al passivo per il commissario ed all'attivo realizzato per il liquidatore che la curatela fallimentare intimata non ha svolto difese che, in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., memoria contenente note illustrative. Considerato che i due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente che, infatti, i due mezzi censurano il decreto del Tribunale del 18 gennaio 2008 imputandogli 1 la mancata distinzione tra le funzioni giurisdizionali svolte dall'unico professionista nominato come commissario giudiziale e liquidatore dello stesso concordato preventivo, successivamente risolto con la dichiarazione di fallimento della società di capitali a tale procedura sottoposta 2 il mancato richiamo ai diversi criteri di liquidazione dei due compensi spettanti al medesimo professionista, in ragione della duplice diversità di funzioni assegnategli 3 il mancato rispetto dei parametri minimi imposti dall'art. 1 del DM 28.7.1992 n. 570, anche in relazione al volume del passivo valevole per il commissario ed all'attivo realizzato valevole per il liquidatore 4 la mancata motivazione della liquidazione concretamente adottata che il ricorso, nel suo complesso, è fondato e deve essere accolto che, infatti, il decreto del Tribunale del 18 gennaio 2008, in quanto modificativo e sostitutivo del provvedimento del 4 gennaio 2008, costituisce la fonte regolativa delle spettanze del professionista ricorrente in relazione alla sua legittima richiesta di liquidazione per la duplice attività di commissario giudiziale e di liquidatore del concordato preventivo svolta fino al momento della risoluzione della procedura che in relazione ad esso, pertanto, è pienamente giustificato ed attuale l'interesse a ricorrere dell'odierno istante che, con riferimento alle doglianze espresse con i due mezzi d'impugnazione, risulta preliminarmente fondata quella con la quale l'interessato si duole della mancata motivazione del decreto del Tribunale, sia in ordine ai parametri di liquidazione rispetto ai quali si censura la violazione dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 570 cit., in relazione ai valori dell'attivo realizzato e del passivo stimato , sia in ordine alla duplicità di funzioni svolte seppure in parte - e solo nominalisticamente - riconosciute nella premessa del provvedimento impugnato, ma non anche nella sua parte motiva e dispositiva che tale ultimo profilo costituisce una violazione del complesso normativo disciplinante il concordato preventivo il quale, sebbene e da ultimo abbia portato questa Corte ad affermare il principio di incompatibilità delle due funzioni in vista e per l'espletamento della sua fase esecutiva Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1237 del 2013 , non consente di obliterarne, per tutti i casi in cui - anteriormente a quest'ultima pronuncia - vi sia stata una duplicità di ruoli affidati e svolti dalla stessa persona, con la conseguente necessità di assicurare la doppia liquidazione in ragione del duplice incarico svolto e dei parametri normativi di riferimento per la liquidazione dei conseguenti compensi professionali cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27085 del 2011 che ha stabilito il principio valido ogniqualvolta lo stesso professionista sia stato munito di tale duplicità di attribuzioni, con stabile provvedimento giurisdizionale secondo cui, in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi anche di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento dell'ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione che tale principio, unitamente a quello della mancata motivazione del provvedimento di liquidazione nel caso concreto, è stato violato nella specie onde s'impone il suo annullamento e il rinvio della causa anche per la liquidazione delle spese di questa fase ad altra sezione dello stesso Tribunale perché, in ossequio al principio enunciato ed a quello della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, venga riesaminata l'istanza del professionista tesa alla duplice liquidazione del compenso richiesto per ciascuna delle due diverse funzioni svolte nel corso delle varie fasi del concordato in questione ed osservato il principio del rispetto delle previsioni tariffarie. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Taranto in diversa composizione.