La parcella dell’avvocato può variare anche in base al risultato

Valutazione dei risultati e vantaggi conseguiti dal cliente possono rientrare nella determinazione degli onorari del professionista.

Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2863/14, depositata il 7 febbraio scorso. Il caso. Un avvocato, che aveva prestato la propria attività professionale in favore della curatela fallimentare di una s.a.s., si vedeva rigettare dai giudici di merito l’opposizione allo stato passivo del fallimento stesso. Il legale, presentato ricorso in Cassazione, deduce che la costituzione nel giudizio di opposizione, da parte del fallimento, solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima art. 99 l.f. , rendeva inammissibile, perché tardiva, l’eccezione sollevata circa il valore delle controversie in cui egli aveva prestato la propria attività. L’obbligazione del professionista è di mezzo e non di risultato Inoltre, il ricorrente si lamenta della mancata applicazione dell’art. 5, comma 3, della Tariffa stragiudiziale forense, che consente di aumentare i massimi tariffari fino al doppio in relazione all’importanza della prestazione e aggiunge che, nella fattispecie, è stato violato il principio secondo cui l’obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. La Cassazione, dal canto suo, chiarisce, in primis , che la contestazione circa il valore di una controversia non costituisce una eccezione in senso stretto bensì una mera difesa che può essere proposta in qualunque fase del giudizio . valutabili sia i risultati che i vantaggi conseguiti dal cliente. In merito all’obbligazione del professionista, poi, la S.C. ha chiarito che rientra nella determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato in toto e il legale, dunque, dovrà pagare anche le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 dicembre 2013 – 7 febbraio 2014, n. 2863 Presidente Macioce – Relatore Ragonesi Osserva Con il primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce che, essendosi il fallimento costituito nel giudizio di opposizione solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima di cui all'art. 99 l.f., l'eccezione sollevata circa il valore delle controversie in cui esso ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, era inammissibile perché tardiva e che, avendo il Tribunale deciso anche sulla base di tali eccezioni, si era verificata una violazione del contraddittorio. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. La contestazione circa il valore di una controversia non costituisce una eccezione in senso stretto bensì una mera difesa che può essere proposta in qualunque fase del giudizio. È appena il caso di ricordare che l'eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall'attore non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato. Cass. 816/09 . Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omesso esame della documentazione prodotta. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico non essendo indicati quali atti rilevanti ai fini del decidere non sono stati presi in considerazione dal Tribunale. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'ari 5 comma 3 della Tariffa stragiudiziale forense che consente di aumentare i massimi tariffari fino al doppio in relazione ali 'importanza della prestazione. Il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, escluso la straordinaria importanza della prestazione professionale. Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 229 e seg. c.c. perché il Tribunale ha considerato che il progetto divisionale non era stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte del Tribunale e della Corte d'appello. Secondo il ricorrente sarebbe stato in tal modo violato il principio secondo cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato. Il motivo è manifestamente infondato rientrando nella determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente. Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 cpc. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Curatela controricorrente, liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.