Guerra tra avvocati: il procuratore può agire direttamente nei confronti del “dominus” per il pagamento delle proprie spettanze? Sì, anzi no

Il ruolo di dominus svolto da un avvocato rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi.

La sentenza n. 26060 del 20 novembre 2013 della Seconda sezione Civile della Cassazione affronta il tema dei rapporti, in termini di mandato e conferimento di incarico professionale, tra il cosiddetto dominus” e il procuratore domiciliatario. Nel caso deciso della Suprema Corte una società cliente aveva rilasciato una procura alle lite ad entrambi gli avvocati, tra i quali, tuttavia, era poi sorta una controversia che può essere così sintetizzata il procuratore pretendeva di essere remunerato per l’attività svolta direttamente dal dominus”, dal quale sosteneva aver direttamente ricevuto l’incarico. Il caso. Un avvocato, sostenendo di aver svolto su incarico e per conto di un altro collega attività procuratorie in favore di una società cliente in una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace, nei confronti del dominus”, un decreto ingiuntivo per il compenso ritenuto dovutogli dallo stesso. Il dominus” proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo di aver sempre agito in nome e per conto della società comune cliente, e di non aver quindi mai concluso alcun contratto di mandato direttamente con l’avvocato procuratore, e di non essere pertanto obbligato nei suoi confronti ad alcun pagamento. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Anche il Tribunale, in grado di appello, confermava detta decisione, individuando il dominus” quale soggetto che aveva conferito l’incarico al procuratore, ritenendo a tale proposito decisivo, non già la procura alle liti pacificamente conferita dal cliente rappresentato in giudizio , ma un documento agli atti del giudizio, vale a dire una lettera con la quale il dominus” inviava al collega procuratore un atto di citazione da sottoscrivere e notificare unitamente ad un assegno circolare quale fondo spese, con l’assicurazione che il cliente avrebbe provveduto all’eventuale integrazione a semplice richiesta era altresì indicato il nominativo del cliente per la registrazione al repertorio e per la relativa fattura vi erano inoltre ulteriori lettere con le quali il dominus” dava indicazioni al procuratore circa il comportamento da tenere. In questo quadro, secondo il Tribunale, il dominus”, per liberarsi da una propria e diretta responsabilità nei confronti del procuratore, avrebbe dovuto dimostrare di aver conferito il mandato agendo in nome e non solo nell’interesse della propria mandante. Contro questa decisione il dominus” proponeva ricorso per cassazione. L’errata interpretazione da parte dei giudici di merito del contenuto delle lettere inviate dal dominus” al procuratore domiciliatario. Come accennato, specialmente il giudice di secondo grado aveva enfatizzato il contenuto di una lettera con la quale il dominus” dava indicazioni al procuratore aspetto dal quale il Tribunale aveva tratto argomentazioni per sostenere che il mandato era stato conferito direttamente dal professionista. Per contro, il Tribunale aveva sottovalutato alcuni aspetti invero rilevanti il fatto che il fondo spese fosse stato corrisposto dalla società cliente il fatto che il dominus” avesse indicato la possibilità di integrazione del fondo spese stesso da parte della società cliente a semplice richiesta il fatto che la fattura inerente il fondo spese fosse stata intestata alla società cliente l’indicazione dei dati della cliente stessa per l’iscrizione nel repertorio della clientela. Vi era un mandato congiunto Tutti elementi per cui la Cassazione ritiene che la motivazione da parte dei giudici di merito fosse carente, anche perché non era stata soppesata adeguatamente la circostanza per cui la società cliente avesse conferito un mandato congiunto sia a favore del dominus”, sia a favore del procuratore domiciliatario come del resto quasi sempre avviene nella pratica . In assenza di prova contraria si deve presumere che il cliente sia colui il quale ha rilasciato la procura alle liti. Ebbene, la Suprema Corte ricorda di aver già in passato affermato il principio secondo il quale la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio in virtù del quale la giurisprudenza del Supremo Collegio ha ritenuto possibile individuare come cliente, e cioè come obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura non esclude la necessità di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui il quale ha rilasciato la procura. Con attinenza al caso specifico sottoposto al vaglio della Cassazione, doveva quindi essere applicata la ricordata presunzione, a tenore della quale il cliente andava individuato nella società che aveva rilasciato la procura alle liti, e non nel dominus”, che quindi è stato ingiustamente gravato da un onere probatorio che non gli competeva in presenza di una procura congiunta. Salvo prova contraria, il contratto di patrocinio si identifica con la procura alle liti. A dire dei i giudici di legittimità, era stata altresì valorizzata, senza adeguata motivazione, una circostanza vale a dire le puntuali indicazioni fornite dal dominus” al procuratore domiciliatario circa le dichiarazioni da rendere e le difese da assumere , senza considerare che, in generale, non rileva, nell’ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opere dei due professionisti e non all’incarico di patrocinio che, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi – come accennato - conferito ad entrambi. Secondo gli ermellini la motivazione della sentenza gravata era errata nel presupposto del ragionamento per il quale si chiede al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l’altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti. Infine, la Cassazione, dichiaratamente per evitare di ingenerare equivoci rispetto ad altri principi da essa stessa affermati, ha voluto esplicitamente confermare il principio per il quale, obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e sia stato svolto nell’interesse del terzo. Tuttavia, in presenza di una procura congiunta a due avvocati e per effetto della presunzione menzionata, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario mandato, a dover essere provato, eventualmente provandosi anche per via indiziaria ma non semplicemente affermandosi che la procura era solo lo strumenti tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria. In conclusione, per le ragioni qui riassunte, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 ottobre - 20 novembre 2013, n. 26060 Presidente Piccialli – Relatore Proto Svolgimento del processo L'avv. V.S. , sostenendo di avere svolto su incarico e per conto dell'avv. P.G.F. attività procuratorie in favore di Tecnoserre Mediterranea S.p.A., cliente del P. , in una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti al Tribunale di Verbania, chiese ed ottenne dal Giudice di pace della stessa città nei confronti del P. decreto ingiuntivo di pagamento del compenso, asseritamente dovutogli dallo stesso. L'avv. P. propose opposizione con atto notificato il 7/6/2002 eccependo di avere sempre agito in nome e per conto della Tecnoserre Mediterranea S.p.A., comune cliente, di non avere concluso alcun contratto di mandato con l'avv. V. e di non essersi obbligato, nei suoi confronti, ad alcun pagamento. Con sentenza in data 6/2/2006 il Giudice di pace rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo. La decisione veniva confermata, con sentenza del 2/8/2007, dal Tribunale di Verbania che, al fine dell'individuazione del soggetto che aveva conferito il mandato all'avv. V. , riteneva decisivo, non già la procura pacificamente conferita da Tecnoserre Mediterranea S.p.A , ma il documento n. 3 ossia una lettera del P. al V. con la quale era inviato un atto di citazione da sottoscrivere e notificare e un assegno circolare quale fondo spese con l'assicurazione che la cliente avrebbe provveduto all'eventuale integrazione a semplice richiesta ed era indicato il nominativo della cliente per la registrazione al repertorio e per la relativa fattura riteneva rilevanti anche successive comunicazioni inviate al V. dal P. , contenenti le indicazioni circa il comportamento da tenere aggiungeva che il P. avrebbe avuto l'onere di provare di avere conferito il mandato agendo in nome e non solo nell'interesse della propria mandante Tecnoserre Mediterranea S.p.A Contro la sentenza il P. ha proposto ricorso per Cassazione affidando il mezzo ad un unico motivo di censura nel quale è congiuntamente dedotta la violazione di norme di diritto e il vizio di motivazione. Il V. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione. Il ricorrente preliminarmente trascrive il contenuto del documento n. 3 lettera inviata da P. a V. e datata 22 Settembre 1992 ritenuto decisivo dal giudice di appello. Nel predetto documento - è indicato il nominativo della cliente Tecnoserre Mediterranea S.p.A per il repertorio - si da atto che viene allegato l'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo nonché un assegno circolare quale fondo spese con la precisazione che la cliente lo integrerà a semplice richiesta dello stesso avvocato V. - viene specificato che la fattura dovrà essere invita a Tecnoserre Mediterranea S.p.A Ciò premesso il ricorrente contesta la rilevanza attribuita alle indicazioni circa il comportamento da tenere, che, secondo il giudice di secondo istanza, provenivano direttamente dal P. e non dalla cliente, in quanto attinenti allo svolgimento della difesa e non all'incarico di patrocinio che, in difetto di prova contraria, doveva presumersi conferito dalla stessa cliente Tecnoserre Mediterranea S.p.A. ad entrambi i soggetti ai quali essa aveva conferito la procura. Il ricorrente contesta, poi, la complessiva valutazione del documento, la mancata considerazione di alcuni elementi documentali quali il fondo spese corrisposto dalla società, l'assicurazione di una integrazione, da parte della società a semplice richiesta, la richiesta di intestare la fattura del fondo spese alla cliente, l'indicazione del nominativo della cliente ai fini dell'iscrizione al repertorio della clientela. Il ricorrente, formulando i quesiti ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se in caso di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato importi l'acquisizione in capo al primo della qualità di cliente del secondo - se, in caso di rilascio di procura ad litem congiunta a due avvocati, l'incameramento del fondo spese erogato dalla parte che ha rilasciato procura, il rilascio alla stessa di fattura a copertura dell'acconto, l'iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela, siano fatti idonei a far ritenere il conferente la procura cliente dell'avvocato, iscrizione del suo nominativo nel repertorio della clientela. 2. Il motivo è fondato con riferimento al vizio di motivazione. Occorre premettere che il giudice di secondo grado, nel motivare, esordisce affermando che nella sentenza di primo grado non si riscontra alcun riferimento alla prova testimoniale, avendo il primo giudice valutato unicamente la documentazione prodotta dalle parti. Il giudice di secondo grado svalorizza l'elemento costituito dal conferimento di procura congiunta e valorizza principalmente il documento indicato con il numero 3 affermando, del tutto apoditticamente che da quel documento risulterebbe un diretto conferimento dell'incarico all'avvocato V. da parte dell'avvocato P. che aveva sempre trasmesso puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere addebita infine all'avv. P. , quale mandatario della cliente, di non avere provato di avere agito in nome della sua mandante. La sentenza impugnata, sotto questo profilo, appare carente di motivazione in quanto non riporta i contenuti del documento 3 che dovrebbero giustificare le conclusioni di merito del giudice di appello - mentre si sostiene che l'avv. V. non avrebbe mai avuto alcun contatto diretto con la cliente, non è adeguatamente valutato l'elemento presuntivo costituito dal rilascio di procura congiunta all'avvocato P. e all'avvocato V. . Al riguardo questa Corte ha infatti affermato il principio secondo il quale la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura cfr. da ultimo Cass. 4959/2012 , ossia, nel caso di specie, Tecnoserre S.p.A. e non l'avvocato P. che, invece è stato ritenuto gravato di un onere probatorio che non gli competeva in presenza di procura congiunta. Infine, si è valorizzata senza adeguata motivazione, una circostanza le puntuali indicazioni su dichiarazioni da rendere e difese da assumere senza considerare che, in generale, non rileva, nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata congiuntamente a due diversi avvocati, il ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato, il quale attiene alle modalità di svolgimento della difesa ad opera dei due professionisti e non all'incarico di patrocinio proprio perché, in base alla procura e in difetto di prova contraria, deve presumersi conferito ad entrambi Cass. 27/12/2004 n. 24010 . La motivazione è errata nel presupposto del ragionamento per il quale si richiede al procuratore, nominato dalla cliente, di provare che l'altro procuratore congiuntamente nominato e dominus della difesa, abbia speso il nome della cliente, invece che pretendere la prova del superamento della presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti. Il giudice di appello ha insufficientemente motivato - con riferimento al documento n. 3, indicato come decisivo, in ordine all'affermazione per la quale l'avvocato P. si sarebbe obbligato personalmente nei confronti dell'avv. V. salvo farsi rimborsare dalla cliente i diritti e gli onorari a lui spettanti sul punto il ricorrente, trascrivendo il contenuto del documento lettera del 22/9/1992 , ha rilevato che nella lettera si faceva presente che la cliente avrebbe integrato il fondo spese a semplice richiesta dello stesso avvocato V. , che la fattura doveva essere inviata alla cliente, che era indicato il nominativo della cliente e la sua partita iva per il repertorio annuale della clientela che la fattura dell'acconto fu emessa nei confronti della cliente e da questa accettata - con riferimento al contratto di patrocinio, in merito agli specifici elementi dai quali desumere il superamento della presunzione di coincidenza non essendo sufficiente il generico rinvio ad un carteggio, imprecisato nei suoi contenuti del contratto di patrocinio con la procura alle liti. Occorre ancora precisare onde non ingenerare l'equivoco di un contrasto con i principi affermati da questa stessa sezione nella sentenza 2/12/2011 n. 25816 che deve essere confermato il principio per il quale obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo. Tuttavia, in presenza di una procura congiunta ai due avvocati e per effetto della suddetta presunzione, è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell'ordinario mandato, a dovere deve essere provato, eventualmente provandosi anche per via indiziaria ma non semplicemente affermandosi che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria. L'accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa in base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità ma nella specie ciò non è avvenuto per le evidenziate carenze della motivazione. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Novara. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Novara.