Dal Ministero della Giustizia: lavori in corso per la nuova mediazione civile

Ormai la nuova disciplina della mediazione civile e commerciale disegnata dal decreto del Fare è pienamente operativa, ma i dubbi interpretativi e, soprattutto, pratici derivanti dalla formulazione delle nuove norme non sono pochi.

I principali dubbi operativi. E così, soltanto per esemplificare, e in attesa delle riflessioni sul pacchetto Destinazione Italia, quei dubbi riguardano il sapere se la competenza territoriale sia, o no, derogabile se l’assistenza obbligatoria degli avvocati sia sempre necessaria o lo sia soltanto per le mediazioni obbligatorie in quanto condizione di procedibilità, se la c.d. gratuità del primo incontro di mediazione comporti comunque l’obbligo di corrispondere all’organismo di mediazione le spese di avvio del procedimento e/o le spese vive come si devono comportare gli organismi di mediazione con le richieste degli avvocati - mediatori di diritto. Il modello camerale. L’occasione per un confronto su questi temi è stato l’incontro che si è tenuto il 26 settembre scorso presso il Consiglio Nazionale Forense presieduto dal consigliere Fabio Florio e che ha visto la partecipazione di massimi esperti della materia come Chiara Giovannucci Orlandi e Francesco Paolo Luiso. All’incontro ha partecipato anche il vice segretario generale di Unioncamere, Tiziana Pompei che ha espresso un giudizio comunque positivo sulla riforma della mediazione pur sottolineando che la differenza sarà fatta da come quella nuova disciplina sarà interpretata ed attuata dagli operatori e, soprattutto, da come sarà comunicata agli utenti del servizio. Con riferimento alle questioni controverse, è stato sottolineato come le scelte di fondo fatte da Unioncamere salvo comunque l’adeguamento che si renderà necessario in presenza di interventi normativi e/o regolamentari prevedono a l’obbligo di versare comunque le spese di avvio del procedimento e, cioè, gli oramai classici 40 euro per parte b l’idea che la necessità degli avvocati sia soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie pur ricordando che la circostanza che oltre l’80% della mediazione veda coinvolti i legali delle parti renderà il problema marginale c che le domande degli avvocati - mediatori di diritto saranno valutate, come tutte del resto, per verificare il rispetto degli standard di qualità. Il modello degli organismi forensi . Concorde su molti punti anche la posizione del Coordinamento della Conciliazione Forense rappresentata da Angelo Santi il quale ha anche colto l’occasione per ricordare la necessità di un intervento ministeriale, in via d’uscita, sui parametri di liquidazione del compenso dell’avvocato anche e soprattutto in mediazione. Ebbene, con riferimento alle questioni controverse anche per il Coordinamento le spese di avvio del procedimento sono comunque dovute mentre la presenza dell’avvocato assistente delle parti in mediazione è ritenuta obbligatoria in ogni tipo di mediazione nonostante la formulazione del primo comma dell’art. 12, d.lgs. 28/2010 possa dar luogo a qualche incertezza. Quanto alla formazione dell’avvocato mediatore di diritto è stata proposta una competenza del CNF ancorché, a mio avviso, non ci sia spazio per sottrarre questa formazione al consueto canale degli enti di formazione di cui al d.m. 180/2010. Il cantiere aperto in via Arenula . All’incontro è stato poi presente anche il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri che ha ricordato come la mediazione civile sia una sfida anche per la magistratura il cui ruolo in questo senso è stato rafforzato dalla previsione della mediazione delegata come ipotesi di mediazione obbligatoria. Secondo il Ministero, però, molti dei dubbi segnalati possono essere risolti con l’applicazione della normativa vigente e, cioè, oltre al d.lgs. 28/2010, il d.m. 180/2010 e le circolari interpretative già pubblicate. Al vaglio del Ministero, infatti, si trova oggi l’idea prioritaria di una circolare sulla vigilanza ispettiva sugli organismi che rappresenta senz’altro la condizione necessaria affinché l’attività di tutti gli organismi di mediazione sia svolta con la serietà e professionalità richiesta dal d.lgs. 28/2010. Per il Ministero, poi, sarà certamente da riprendere il discorso iniziato a suo tempo con la pubblicazione del libro verde sulla qualità dei servizi di mediazione per l’elaborazione di un Manuale di Qualità.