L’avvocato deve essere pagato anche se un erede è stato pretermesso

Non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice procede in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente che, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall’accertamento incidentale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21942/13, depositata il 25 settembre scorso. Il caso. Un avvocato agiva contro gli eredi per ottenere la liquidazione a lei spettante per l’attività professionale giudiziale svolta in favore del de cuius . Contraddittorio non integrato? La Corte di appello riconosceva all’avvocato oltre 2.600 euro per diritti e 13mila e 400 euro per onorari, escludendo che fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di un altro erede, che risultava aver già pagato la propria parte di debito, anche perché – spiegano i giudici territoriali - gli eredi rispondono per la rispettiva quota, salvo gli effetti derivanti dall’eventuale accettazione con beneficio di inventario . Le 2 eredi soccombenti si rivolgono così alla Corte di Cassazione. La parte pretermessa non ha subito alcun pregiudizio dall’accertamento incidentale. Il Supremo Collegio ribadisce il principio secondo il quale, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario solo se l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti . Di conseguenza – chiarisce la S.C. - non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente che, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall’accertamento incidentale Cass., n. 17027/2006 e n. 14102/2003 . E, nel caso di specie, la sentenza impugnata si è limitata ad accertare il credito, senza per questo emettere anche una pronuncia di condanna al pagamento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 giugno – 25 settembre 2013, n. 21942 Presidente Piccialli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con ricorso ex artt. 28 e 29 legge n. 794/42 l'avv. B.M.L. agiva innanzi alla Corte d'appello di Perugia nei confronti di F.L.G. e di F. , quali eredi di F.O. , per la liquidazione del compenso a lei spettante per l'attività professionale giudiziale svolta in favore del de cuius . Resistendo le convenute, la Corte territoriale liquidava il dovuto in Euro 2.636,00 per diritti e Euro 13.400,00 per onorari, oltre accessori di legge. Per quel che rileva in questa sede di legittimità, la Corte perugina escludeva che fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, F.P. , che risultava aver già pagato la propria parte del debito, in quanto gli eredi rispondono per la rispettiva quota, salvo gli effetti derivanti dall'eventuale accettazione con beneficio d'inventario, effetti che non si ricadevano sul procedimento. Per la cassazione di tale ordinanza ricorrono F.L.G. e F. , in base a due motivi. L'avv. M.L B. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo d'impugnazione le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 29 legge n. 794/42, in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c Sostengono, al riguardo, che a differenza del procedimento ordinario, in cui il litisconsorzio necessario è regolato dall'art. 102 c.p.c., nel procedimento speciale in questione trova applicazione l'art. 29 legge citata, secondo cui il ricorso e il decreto sono notificati agli interessati , che sono tutti coloro nella cui sfera giuridica il provvedimento richiesto è destinato ad esplicare i propri effetti. Segue il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie dica la Corte Suprema di Cassazione se nel procedimento camerale diretto alla liquidazione degli onorari professionali ex Legge sic 13 giugno 1942 n. 794 a carico di persona deceduta debba essere notificato a tutti i coeredi, in quanto interessati , ricorso e pedissequo decreto di fissazione della udienza camerale e se, in difetto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile . 1.1. - Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 102 c.p.c., in base al quale se la decisione non può che pronunciarsi in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo, è espressione di un principio di carattere generale come conferma, del resto, la collocazione della norma all'interno del libro primo del codice di rito, dedicato alle disposizioni generali applicabile ad ogni processo ordinario o speciale, a cognizione piena o sommaria, indipendentemente dal tipo di tutela di condanna, dichiarativa o costitutiva domandata. Correlativamente, di natura generale è anche il principio reciproco. Infatti, al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se pronunciata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti Cass. nn. 17027/06 e 14102/03 in senso analogo, n. 11765/02 . L'art. 29, 1 comma legge n. 794/42 abrogato dal D.Lgs. 150/11, ma applicabile ratione temporis alla fattispecie , il quale prevede che il presidente disponga con decreto la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, non deroga né espressamente né implicitamente all'art. 102 c.p.c Ancor meno nel caso in cui l'azione sia proposta contro gli eredi del debitore, i quali sono tenuti al pagamento dei debiti ereditali personalmente in proporzione della loro quota ereditaria art. 754, 1 comma c.c. , con la conseguenza che nei loro confronti non si forma un rapporto unitario ed indivisibile, ma si da luogo ad una causa scindibile cfr. Cass. n. 771/66 . 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 490 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c Premesso di aver accettato col beneficio d'inventario l'eredità di O F. , le ricorrenti sostengono che l'erede beneficiato ha diritto di far valere la limitazione della responsabilità fin dal procedimento di cognizione. Formulano al riguardo il seguente quesito dica la Corte Suprema di Cassazione se nel processo di cognizione ordinario o camerale, volto ad ottenere l'accertamento del credito e la condanna degli eredi del de cuius , nel caso in cui l'eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, si debba dare atto della accettazione di eredità con beneficio di inventario al fine di limitare la condanna al pagamento nei limiti dell'attivo ereditario . 2.1. - Anche tale motivo è infondato. Conformemente all'opinione espressa dalla dottrina prevalente, la costante giurisprudenza di questa Corte interpreta in senso restrittivo l'art. 506, 1 comma c.c., che pone il divieto di proporre azioni esecutive individuali contro l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, escludendo dal divieto le azioni di cognizione, siano esse di condanna o di accertamento cfr. Cass. nn. 1948/11, 28749/08, 25670/08, 11848/91, 4428/77, 4070/74, 1224/73, 1361/60, 2544/55 e 24/52 . Infatti, l'applicazione analogica dell'art. 52 legge fall., ipotizzata da una parte minoritaria della dottrina farebbe sì che l'accertamento concorsuale privatistico dei crediti, previsto dagli artt. 498 e ss. c.c., priverebbe i creditori del diritto inalienabile perché coperto da garanzia costituzionale di domandare l'accertamento giudiziale del proprio credito. Inoltre, anche durante la procedura concorsuale che segue l'accettazione beneficiata dell'eredità, permane l'interesse del creditore alla formazione di un titolo contro l'erede, per l'ipotesi in cui questi decada dal beneficio prima della formazione dello stato di graduazione. La questione ulteriore che pone la presente vicenda processuale è se, proposta un'azione individuale di cognizione contro l'erede, la responsabilità intra vires derivante dall’accettazione beneficiata dell'eredità debba essere eccepita, ovvero se possa essere fatta valere successivamente attraverso l'opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c Una recente pronuncia di questa Corte ha affermato che r accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva Cass. n. 9158/13 . Il caso di specie è tuttavia diverso, perché la sentenza impugnata si è limitata ad accertare il credito, senza per questo emettere anche una pronuncia di condanna al pagamento. Infatti, la Corte perugina, pur dando atto che l'altro erede di O F. F.P. aveva già pagato all'avv. B. la sua quota di debito pari ad un terzo, ha ritenuto che la liquidazione del credito dovesse essere operata per l'intero, salvi gli effetti derivanti dall'eventuale accettazione con beneficio d'inventario, che non si riflettono sull'odierno procedimento . Ciò porta a riconoscere alla pronuncia in oggetto natura di accertamento mero del credito, che in quanto tale non costituisce titolo esecutivo contro il debitore e non preclude agli eredi di far valere in un eventuale ulteriore giudizio la limitazione della responsabilità intra vires . 3. - In conclusione il ricorso va respinto. 4. - La relativa novità della domanda costituisce giusto motivo di compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 45, comma 11, legge n. 69/09. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.