Ad un passo dal Natale arriva la riforma per gli avvocati!

E’ finita l’attesa per la tanto voluta riforma forense. Con l’approvazione da parte del Senato, la riforma è legge. Venerdì 21 dicembre 2012, il Senato ha dato il via libera definitivo al testo che rifonda criteri di accesso, svolgimento e sanzioni per il mondo dell’avvocatura in Italia dopo un iter lungo tutta la legislatura. Si tratta, per l’ordinamento di tutte le professioni legali, di una votazione storica.

Approvata la riforma forense. In questo primo commento mi limito ad affrontare le novità, che sono rilevanti, in materia previdenziale. La riforma dell’ordinamento forense riscrive, ex novo , i rapporti Avvocatura – Cassa di previdenza secondo la previsione dell’art. 21, qui riproposto Art. 21. Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri obbligo di iscrizione alla previdenza forense 1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12. 5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente. 6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. 7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta a alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo b agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro c agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. 8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo. 10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Equiparazione tra iscrizione all’Ordine e iscrizione a Cassa Forense. Con l’art. 21 arriviamo, finalmente, alla piena equiparazione tra iscritto Ordine = iscritto Cassa Forense. Con l’approvazione dell’art. 21 anche i 60.000 avvocati, oggi iscritti all’Ordine ma non in Cassa Forense, dovranno iscriversi in Cassa Forense non essendo ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa a Cassa Forense. Si porrà ovviamente il problema dei minimi reddituali e di volume d’affari che Cassa Forense, con proprio regolamento, dovrà determinare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo. Calcolo contributivo o retributivo? È ovvio che non sarà possibile applicare solo ai titolari di redditi bassi il sistema di calcolo contributivo per garantire invece ai titolari di redditi più alti il più vantaggioso sistema di calcolo retributivo,ancorché corretto con la recentissima riforma, della pensione posto che una siffatta discriminazione incontrerebbe numerosi profili di illegittimità costituzionale perché un doppio binario previdenziale allo interno della medesima categoria di lavoratori non è consentito. Sarebbe quindi auspicabile la rapida opzione da parte di Cassa Forense per il calcolo contributivo della pensione applicato, con la salvaguardia del pro rata temporis , a tutti gli iscritti. Un problema di ricongiunzione. Un altro problema ancora sarà quello di consentire la ricongiunzione, oggi vietata, tra la contribuzione versata presso la Gestione autonoma dell’INPS e quella in Cassa Forense. Come si può vedere i problemi non mancano ma la previsione dell’art. 21 rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione previdenziale dell’Avvocatura italiana sul presupposto-chiarissimo nella legge-che esclude per la permanenza nell’albo qualsivoglia riferimento al reddito il quale ultimo potrà emergere solo per affermarne la prevalenza rispetto ad altri redditi non da professione.