Quando i giudici puntano sulla mediazione delegata

In questi giorni il Parlamento sta discutendo del futuro della mediazione ed infatti, sono state avanzate varie proposte di riforma ed almeno una, a quanto risulta, è oggi oggetto di discussione al Senato che prevedono in particolare la reintroduzione - questa volta con legge formale senza vizio di delega - della obbligatorietà della mediazione.

Ma aspettando di vedere quali saranno le scelte del Governo che con il sottosegretario Mazzamuto aveva anticipato un possibile parere favorevole e del Parlamento e di leggere le motivazioni della Consulta the show must go on e, quindi, occorre vedere cosa fare nelle more e quale potrebbe essere il futuro della mediazione. Giudici e mediazione . E così in questo percorso, l’ordinanza del Tribunale di Varese del 9 novembre 2012 merita di essere segnalata per almeno tre profili di interesse. Il primo profilo di interesse è senz’altro quello culturale e, cioè, che i giudici sembrano aver apprezzato le potenzialità della mediazione. Un apprezzamento che risulta non soltanto da ciò, che essi hanno tempestivamente rilevato ma soprattutto adeguatamente sanzionato le ipotesi di mancato tentativo di mediazione e di mancata partecipazione allo stesso come più volte abbiamo avuto modo di osservare commentando le varie pronunce che si sono susseguite in questo periodo. Mediazione delegata . Ma quelle potenzialità sono state apprezzate anche quando, pur non essendo obbligatoria, la mediazione appare al giudice comunque una buona strada alla luce della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti, magari anche - come del resto prevede lo stesso d.lgs. 28/2010 - in appello. Sempre più spesso i giudici invitano le parti a procedere alla mediazione delegata, ad esempio, in tutte quelle controversie come le locazioni commerciali o gli affitti d’azienda - ma non solo - dove ancora più possibili - alla luce anche della contingenza economica attuale - sembrano essere gli accordi tra le parti nessuna delle quali, spesso, interessata alla risoluzione del rapporto . La delegata è mediazione volontaria . Il secondo motivo di interesse per l’ordinanza del Tribunale di Varese è la puntualizzazione che l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto . Non c’è dubbio la mediazione delegata è una mediazione volontaria che nasce su proposta del giudice, ma presuppone l’assenso delle parti. Certamente, una volta che le parti o i loro difensori muniti degli idonei poteri e/o con le relative responsabilità hanno assentito essi hanno l’obbligo di tentare la mediazione in maniera seria e - riprendendo quanto detto dal Tribunale di Siena - soprattutto senza mettere in atto comportamenti di sostanziale elusione dell’obbligo come potrebbe essere il depositare la domanda di mediazione e poi non presentarsi all’incontro . Ed infatti, nel caso in cui dopo aver aderito non dovessero dar seguito all’invito a mio avviso dovrebbero seguire le classiche sanzioni previste per l’obbligatoria ex lege o per contratto improcedibilità, argomento di prova, condanna al versamento all’Erario di una somma pari al contributo unificato . Consulta e mediazione delegata . Il terzo profilo di interesse è, infine, rappresentato dalla valutazione degli effetti del comunicato stampa con il quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, per eccesso di delega. Per il Tribunale di Varese - in disparte ogni considerazione su ciò, che la sentenza ancora non c’è - pur venendo meno l’obbligatorietà della mediazione persiste nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia della mediazione c.d. delegata . Ecco allora che - se la obbligatorietà non dovesse essere reintrodotta - la mediazione manterrebbe comunque un suo significativo spazio applicativo che sarà sempre più alimentato, da un lato, dalle richieste di mediazione volontaria per effetto di un cambio di mentalità generale e, dall’altro lato, dalle mediazioni delegate dal giudice. In ogni caso è vero che tutto ciò sarà possibile se gli Organismi di mediazione e i mediatori punteranno sempre di più sulla offerta di un servizio di qualità e sulla diffusione della cultura degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, specialmente tra il grande pubblico.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, ordinanza 9 novembre 2012 Giudice G. Buffone Osserva - ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti” - l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribuanle.varese.it e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691 - Nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito, - In nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico mancando il deposito delle motivazioni in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata P.Q.M. Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010 1 Fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, e, quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9.20 2 Invita le parti alla presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni