Ecco le prime indicazioni del Ministero della Giustizia sugli effetti della sentenza della Consulta

Dal momento in cui la Corte Costituzionale ha diramato il comunicato stampa con il quale ha annunciato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega, la mediazione è sul palcoscenico del dibattito politico istituzionale e culturale sino ad approdare in note trasmissioni televisive.

Ma la pubblicazione di quel comunicato - oltre a determinare opposti se non configgenti ironia del destino! stati emotivi dalla gioia di chi aveva sostenuto le ragioni della illegittimità al panico di quanti avevano investito nella mediazione e agli appelli alla calma in attesa di conoscere le motivazioni - ha immediatamente posto alcuni problemi relativamente agli effetti pratici di quella dichiarazione di illegittimità. Ed ecco, quindi, che merita particolare attenzione la circolare emessa dal Ministero della Giustizia il 12 novembre 2012 recante le prime indicazioni a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Occorre attendere le motivazioni . Innanzitutto, il Ministero richiama l’attenzione sulla circostanza che, allo stato, la sentenza non è ancora stata pubblicata e, quindi, chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale potranno essere date, ovviamente e condivisibilmente a pena di ritenere che il Ministero abbia doti di chiaroveggenza! soltanto dopo la lettura della motivazione della sentenza. Efficacia della pronuncia nel tempo . Peraltro, il Ministero precisa che ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione . Senonché, in questo momento, mi sembra utile precisare che l’efficacia abrogativa della pronuncia, da un lato, presuppone una pronuncia che, al momento, ancora non c’è e, comunque, non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, dall’altro lato, opera retroattivamente e, cioè, è come se la norma dichiarata illegittima non ci sia mai stata. Nelle more della pubblicazione che speriamo giunga presto anche per l’importanza di quanto la Corte dirà e non dirà , quindi, l’obbligatorietà esiste ancora pur essendo un morto che cammina chi riterrà confidando nella retroattività potrà fare finta di nulla se lo vorrà, naturalmente perché le sanzioni previste condizione di procedibilità e mancata partecipazione verranno meno ma chi vorrà potrà depositare un’istanza di mediazione, svolgere un tentativo di mediazione con i costi della obbligatoria e non già ancora della facoltativa. Quell’efficacia retroattiva, però, - è bene ricordarlo -, conosce il limite consueto dei rapporti esauriti ne deriva così, ad esempio, che a la sentenza della Consulta non potrà avere nessun effetto su un procedimento di mediazione oramai svolto n.d.r. non potranno essere richieste le somme versate all’organismo né si potrà vittoriosamente resistere avverso le richieste di saldo delle competenze dell’organismo b la parte soccombente nulla potrà fare se non riproporre la domanda avverso una sentenza oramai passata in giudicato che abbia chiuso in rito il processo per il mancato esperimento del tentativo di mediazione dopo l’espresso invito, in tal senso, del giudice. In ogni caso, poi, quella sentenza non potrà mai avere alcun effetto sulla validità ed efficacia degli accordi raggiunti a seguito di un procedimento di mediazione a prescindere dalle ragioni per le quali è stato attivato obbligatorietà o facoltatività o delegata dal giudice . Obbligo informativo a carico degli organismi . Particolarmente importante, nelle more della pubblicazione della sentenza, l’obbligo informativo che il Ministero precisa essere in capo agli organismi di mediazione. Ed infatti, secondo il Ministero, per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5, d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante nonché della parte eventualmente comparsa del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione . Obbligo pienamente condivisibile in quanto espressione del più generale dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto quale quello stipulato dalle parti con l’organismo di mediazione ancor più giustificato in considerazione di ciò che gli organismi di mediazione, che operano e che continueranno ad operare secondo il modello del d.lgs. 28/2010, sono caratterizzati da serietà e professionalità. E per i nuovi organismi di mediazione? Il Ministero ritiene, poi, opportuno fornire una seconda indicazione questa volta indirizzata a quegli organismi che si apprestano a presentare una domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione. Ed infatti, il Ministero ricorda loro come la dichiarazione di illegittimità che ha colpito l’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e, cioè, la previsione del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria potrebbe il condizionale è sempre d’obbligo in questo momento comportare il venir meno delle ragioni che avevano giustificato l’introduzione di alcune previsioni del d.m. 180/2010 e successive modificazioni. Orbene, le disposizioni interessate sarebbero, quindi, a l’art. 7, comma 5, lett. d che prevede, nei casi di mediazione obbligatoria per legge, l’attestazione di mancata partecipazione soltanto a seguito della redazione del verbale di mancata partecipazione reso in presenza della parte istante b l’art. 16, comma 4, lett. d che prevede la riduzione di un terzo per i primi due scaglioni e della metà per i successivi delle indennità di mediazione per il caso di mediazione obbligatoria per legge c l’art. 16, comma 9, ultimo periodo che non consente, nei casi di cui al primo comma dell’art. 5, all’organismo e al mediatore di non svolgere la mediazione se le parti non hanno corrisposto almeno metà delle spese di mediazione prima del primo incontro .

Ministero della Giustizia, circolare 12 novembre 2012 OGGETTO Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione. La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione e dell’articolo 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione. Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto a gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m. 180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente - articolo 7 , comma 5 lett.d - articolo 16, comma 4 lett. d - articolo 16, comma 9, ultimo periodo. b per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante nonché della parte eventualmente comparsa del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.