Doveri, deontologia, formazione, specializzazioni, polizze: la professione di avvocato disciplinata dalle disposizioni generali

Entriamo dunque nel dettaglio di questa riforma forense, premettendo, a scanso di equivoci, che occorre ancora il voto del Senato perché diventi operativa. E considerato che non manca moltissimo eufemismo alle elezioni, non pare così scontato che il voto arrivi. Ciò detto analizziamo i primi 14 articoli che compongono il Titolo I, ovvero le Disposizioni generali .

Disciplina dell'ordinamento forense Art. 1 . Contiene i principi di indirizzo che ispirano l'ordinamento forense. Impossibile non evidenziare come taluni passaggi ad esempio quello del comma 2, lett. e , ove si prevede che l'ordinamento forense favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito siano caratterizzati da un'evidente surplus di retorica e peraltro risultino, nel passaggio riportato, contraddetti da altri articoli, vale a dire quelli sulle modalità di svolgimento dell'esame, come vedremo. Disciplina della professione di avvocato Art. 2 . Premessa la necessità dell'iscrizione ad un albo circondariale quale condizione per l'esercizio della professione di avvocato, l'art. 2 contiene nel suo sesto comma una delle novità più discusse, ovvero la riserva a favore degli avvocati dell' attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale ove connessa all'attività giurisdizionale e sempre che tale attività sia svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato . Vengono peraltro fatti salvi i casi ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate . Viene inoltre fatta espressamente salva l'attività dei giuristi d'impresa, con la previsione che sia consentito instaurare rapporti di lavori subordinato o di prestazione d'opera continuativa e coordinata avanti ad oggetto la consulenza e assistenza legale stragiudiziale svolte nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale viene prestata l'opera . Va detto che vasti settori dell'avvocatura, a partire dall'OUA, hanno salutato con estremo favore l'introduzione di tale riserva, che è stata peraltro in parte limitata dalla Camera visto che la formulazione del Senato prevedeva la riserva tout cour dell'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Al contempo va segnalata la posizione di netto contrasto da parte, per esempio di Cna professioni. Se mi è consentito, confesso che pare difficile pensare all'introduzione di una siffatta riserva nell'anno 2012, a maggior ragione dopo che negli ultimi tempi la parola d'ordine magari a sproposito è stata liberalizzazione . E in ogni caso, quand'anche rimanesse in piedi, la formulazione della stessa e in particolare la richiesta connessione con l'attività giurisdizionale potrebbe essere fonte di notevole incertezza. Doveri e deontologia Art. 3 . Vengono richiamati gli storici principi di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, cui l'avvocato deve ispirarsi nell'esercizio della professione. Si prevede che il CNF emani un nuovo codice deontologico, le cui norme di rilevanza disciplinare per quanto possibile dovranno essere caratterizzate dall'osservanza del principio di tipizzazione della condotta e contenere altresì l'indicazione espressa della sanzione applicabile. Associazioni tra avvocati e multidisciplinari Art. 4 . Ricordato che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale, la professione può essere esercitata in forma individuale oppure associata. Tale associazione può anche essere multidisciplinare, ovvero vedere tra i partecipanti anche altri professionisti, non avvocati. Delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense Art. 5 . La Camera ha completamente riscritto l'art. 5, che ora prevede una delega al Governo affinché adotti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le società tra avvocati. Tale decreto dovrà uniformarsi ai principi dettati, tra cui la previsione che i soci possano essere solo avvocati con esclusione quindi del socio di capitali . Segreto professionale Art. 6 . In tema di segreto professionale non vi è alcuna novità rispetto a quanto previsto oggi e quindi l'avvocato continua a essere tenuto verso i terzi alla rigorosa osservanza del segreto professionale non può essere obbligato a testimoniare su fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della professione. Tali norme si applicano anche a collaboratori, anche se occasionali, e dipendenti. Prescrizioni per il domicilio Art. 7 . Invariata la disciplina relativamente all'obbligo per l'avvocato di iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale. Gli ordini professionali pubblicano in apposito elenco gli indirizzi di posta elettronica certificata, e ciò anche al fine delle notifiche e comunicazioni per via telematica. Impegno solenne Art. 8 . Si cambia il luogo dove si tiene il giuramento, ovvero non più davanti al collegio, bensì innanzi al consiglio dell'ordine e in effetti doversi recare innanzi al collegio costituiva per quest'ultimo più una seccatura che altro . Specializzazioni Art. 9 . Questo articolo, tra i più discussi dell'intera riforma, è stato interamente riscritto dalla Camera rispetto a quanto previsto dal Senato. Per potersi fregiare del titolo di specialista occorrerà, secondo questa riforma, seguire un percorso formativo di almeno due anni o per comprovata esperienza intesa come un iscrizione di almeno 8 anni all'albo degli avvocati e che dimostrino di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo, secondo l'emanando regolamento, nel settore per cui si richiede la qualifica di specialista negli ultimi 5 anni . Tale percorso formativo ancora tutto da normare concretamente con un regolamento del Ministro della Giustizia sarà organizzato presso le facoltà di giurisprudenza, mentre l'attribuzione del titolo di specialista spetta in via esclusiva al CNF. Su questo articolo si sono soffermate in particolare le critiche delle Camere Penali, che ritengono, ed è difficile dar torto, che sia un errore demandare la formazione specialistica alle sole alle università anziché ad associazioni specialistiche riconosciute. Ad opinione dello scrivente, sembra che in realtà tutto il percorso, lento e farraginoso, per arrivare a potersi fregiare del titolo di specialista sia stato fatto apposta per scoraggiare chi voglia cimentarsi nell'impresa. Informazioni sull'esercizio della professione Art. 10 . Anche il testo di questo articolo è stato sottoposto ad un opera di riscrittura da parte della Camera. Se il testo precedente parlava di dare informazioni adesso fa capolino il termine pubblicità seppur mitigato dalla specificazione informativa . Peraltro le informazioni, che possono essere diffuse anche per via informatica, devono essere trasparenti ed esattamente cosa significa? Mah! , veritiere, corrette, non possono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Non c'è dubbio che storicamente la classe forense soprattutto nei suoi vertici sia a dir poco restia alla possibilità di aprirsi a nuovi metodi di comunicazione della propria attività professionale. Non stupisce in questo senso che nella lettera del 7/11/12 diffusa dal Presidente del CNF, Guido Alpa, a commento di questa riforma, venga omesso qualsiasi riferimento a questo articolo 10, quando invece si accenna a quasi tutti gli altri. Formazione continua Art. 11 . Viene confermato l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento. Una novità importante, peraltro, è la previsione che sia compito del CNF stabilire le modalità e condizioni di assolvimento di tale obbligo, superando l'attuale sistema dei crediti formativi. Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni Art. 12 . Se l'obbligatorietà della polizza a copertura della responsabilità civile non può considerarsi una sorpresa, del tutto nuova e francamente misteriosa se non come aiutino al mondo assicurativo appare la previsione dell'obbligo di stipulare una polizza a copertura degli infortuni per l'avvocato, i propri collaboratori e dipendenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale. Strano che anche di questa novità, che rappresenta peraltro uno sgradevole nuovo balzello imposto all'avvocato, di nuovo la lettera del Presidente Alpa non faccia alcun cenno. Conferimenti dell'incarico Art. 13 . Sappiamo come il tema del compenso dell'avvocato sia stato un tema caldo negli ultimi mesi, a maggior ragione dopo l'emanazione del Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140. La pattuizione del compenso tra avvocato e cliente è libera, ma ritorna ad essere vietato, dopo lo sdoganamento del cd. Decreto Bersani, il patto di quota lite troppo moderno, forse? . Il preventivo deve essere fornito se richiesto. In caso di mancata pattuizione, nonché ai fini della liquidazione giudiziale e nei casi in cui la prestazione sia resa nell'interesse di terzi o di patrocinio a spese dello stato, si applicheranno i parametri che dovranno essere emanati con decreto del Ministro di Giustizia . Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni Art. 14 . Anche per l'ipotesi che l'avvocato cui viene conferito faccia parte di una associazione o società professionale, il mandato rimane personale. La sostituzione in udienza effettuata da altro avvocato può anche essere svolta su incarico verbale, mentre nel caso del praticante abilitato occorre delega scritta.