Avvocati: la nuova determinazione dei compensi. Ecco le risposte ai lettori

Molti lettori ci hanno inviato ulteriori quesiti, in tema di parametri ministeriali da sottoporre all’avvocato Gianluca Gambogi. Qui di seguito sono riportate le risposte alle domande più significative che abbiamo ricevuto. Se avete ulteriori quesiti, potete continuare a scriverci all'indirizzo redazione@dirittoegiustizia.it.

Nonostante l’entrata in vigore dei parametri, l’autonomia contrattuale che deve essere sempre riconosciuta alle parti consente all’avvocato di stipulare un contratto per la determinazione dei compensi con il cliente richiamando le tariffe abrogate? Prudenza vuole che sia sconsigliabile porre in essere un accordo che si limiti a richiamare la vecchia tariffa. E’ forte infatti il sospetto che tale pattuizione sia nulla in quanto richiama, a fondamento della propria operatività, una disposizione di legge ormai inesistente perché espressamente abrogata. Senza considerare peraltro che il semplice richiamo alla vecchia tariffa pone un ulteriore problema di valutazione poiché, com’è noto, nella determinazione dei compensi sulla base del vecchio sistema molte erano le variabili che potevano incidere sul compenso finale. Infine, ulteriore problema che potrebbe sorgere è quello legato all’art. 36, secondo comma, lett. c , del cosiddetto ‘codice del consumo’ D.Lgs. n. 206/05 che prevede la nullità dell’accordo contrattuale allorquando l’adesione del consumatore avviene senza che di fatto abbia la possibilità di conoscere specificamente le clausole. In altre parole, sono davvero troppi i rischi per poter ritenere che il comportamento in questione sia consentito. E’ consentita la possibilità di stipulare un accordo con il cliente rielaborando, in maniera personalizzata, le vecchie tariffe abrogate oppure vi è ugualmente nullità? Mentre il semplice richiamo alla vecchia tariffa è, come detto in precedenza, senz’altro sconsigliabile, altrettanto non può dirsi nel caso di specie. Occorrerà valutare in concreto ma è evidente che laddove la vecchia tariffa sia presa a riferimento solo per creare un meccanismo che consenta di determinare con certezza il compenso concordato si potrà ritenere che tale meccanismo rientri nella cosiddetta ‘autonomia negoziale’. E’ del tutto evidente che, in questa ipotesi, la vecchia tariffa non viene ad essere riesumata tout court, ma viene soltanto presa come indice di riferimento per stabilire il compenso oggetto dell’accordo tra avvocato e cliente. Ovvio che la personalizzazione dell’accordo dovrà essere molto puntuale e specifica proprio per non incorrere nei rischi sopra evidenziati. Nella redazione dell’atto di precetto possiamo, nel caso in cui il titolo esecutivo sia rilasciato prima dell’entrata in vigore dei parametri, utilizzare le vecchie tariffe o dobbiamo adeguarci ai compensi indicati nei parametri? In questa ipotesi è senz’altro preferibile adeguarsi al parametro stabilito dal decreto ministeriale 140/12. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema è opportuno che l’avvocato, al momento della costituzione in giudizio, produca copia dell’accordo sottoscritto con il proprio cliente al fine di ottenere la conforme liquidazione dall’Autorità Giudiziaria al momento della pronuncia della sentenza? E’ da ritenersi che tale produzione sia senz’altro positiva soprattutto se l’accordo stipulato è molto preciso e puntuale nell’individuare i meccanismi che portano alla determinazione del compenso. Peraltro poiché, com’è noto, nella liquidazione l’Autorità Giudiziaria deve tener conto di vari fattori tra cui valore, natura e complessità della controversia, numero, importanza e complessità delle questioni trattate, è senz’altro consigliabile che, insieme alle memorie conclusionali, vi sia una dettagliata relazione sull’attività difensiva svolta proprio con riferimento agli indici di cui sopra. La relazione sarà senz’altro di buon ausilio per una liquidazione il più possibile congrua. L’Autorità Giudiziaria nel liquidare le spese e le competenze può discostarsi da quanto concordato tra avvocato e cliente? Un simile potere è senz’altro esercitabile da parte dell’Autorità Giudiziaria e ciò sia nel caso in cui la stessa sia chiamata a valutare eventuali inadempimenti rispetto all’accordo tra cliente e avvocato, sia nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria giudichi un caso nel quale l’avvocato chiede la liquidazione delle spese in maniera identica a quanto concordato, prima dell’inizio del processo, con il proprio cliente. Quindi è evidente che potrà ben verificarsi l’ipotesi in cui il Giudice non liquiderà a carico del soccombente l’importo pattuito tra la parte vittoriosa e il proprio legale. Per le controversie in corso che si concluderanno con il nuovo regime si applicheranno i parametri oppure continueranno ad applicarsi la vecchia tariffa in quanto è sotto la vigenza di quest’ultima che è iniziata l’attività difensiva? Stando a quanto prevede la disposizione transitoria art. 41 del Decreto Ministeriale in questione le disposizioni sui parametri debbono applicarsi alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Credo che la ragione di questa norma transitoria debba cogliersi in quel principio, senz’altro consolidato, che stabilisce la non frazionabilità dell’onorario. Un principio in forza del quale si è sempre ritenuto che la determinazione dell’onorario debba avvenire sulla base della tariffa vigente.