Avvocato antistatario: il cliente rifiuta l’assegno “omnia”, ma rimane a bocca asciutta

La compagnia assicurativa stacca l’assegno, comprensivo di spese legali, in favore del danneggiato, che lo rifiuta perché il suo avvocato si è dichiarato antistatario. In realtà, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto riscuotere e, successivamente, liquidare l’avvocato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14810/12, depositata il 4 settembre. Il caso. Una compagnia assicurativa - condannata dal Tribunale di Roma al risarcimento danni - stacca un assegno di oltre 3mila euro a copertura della somma liquidata in sentenza appunto, comprensiva delle spese legali. Fin qui tutto bene, se non fosse che l’avente diritto, l’intestatario dell’assegno, rifiuta il pagamento perché le spese legali spettano al proprio avvocato che, a suo tempo, si era dichiarato antistatario. La Compagnia assicurativa allora propone opposizione al precetto di pagamento, che viene accolta in entrambi i gradi di giudizio. Assegno rifiutato perché l’avvocato è antistatario. L’uomo a sua volta propone ricorso per cassazione, osservando che il rifiuto dell’assegno inviatogli dalla società non era pretestuoso, perché comprendeva le spese di spettanza del difensore, il quale aveva dichiarato di essere antistatario e aveva anche proposto appello per la mancata distrazione delle spese processuali . La S.C. ritiene infondato il motivo di ricorso e precisa che la compagnia assicurativa, in base al precetto, risultava debitrice esclusivamente del danneggiato, anche per le spese processuali, per cui correttamente aveva inviato il pagamento dell’intera somma allo stesso avente diritto. Irrilevante perciò - continua la Cassazione - il fatto che il difensore abbia richiesto la distrazione delle spese in suo favore. Il danneggiato è creditore, ma anche debitore. Gli Ermellini sul punto chiariscono che fra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Più precisamente, rimane integra la facoltà dell’avvocato di rivolgersi al cliente per la parte di credito professionale che eccede la somma liquidata dal giudice, nonché di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta Cass., n. 27041/2008 . Insomma, il danneggiato, incassando per l’intero la somma inviatagli dall’assicurazione, incassa il pagamento di un proprio credito, salvo poi dover assolvere il suo debito nei confronti del difensore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno – 4 settembre 2012, n. 14810 Presidente Segreto – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo Con sentenza in data 2 agosto 2004 n. 34277, il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione proposta dalla s.p.a. A. avverso il precetto di pagamento di € 668,29 intimatole da D.S. in forza di sentenza del Tribunale di Roma in data 01.11.2003 di condanna della società in favore del S. al risarcimento del danno di € 367,25 oltre e 2.650,00 per spese processuali. La decisione, gravata da impugnazione del S., era confermata dal Tribunale di Roma che condannava il S. al pagamento delle spese legali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.S., formulando un unico articolato motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata. Motivi della decisione 1. Emerge sulla decisione impugnata ed è, comunque, incontestato che il precetto opposto venne emesso per il pagamento di € 367,25 oltre le spese dello stesso atto dovute dalla s.p.a. A. in favore di D.S. in forza di titolo giudiziale per risarcimento danni che la sentenza posta a fondamento del precetto conteneva anche statuizione di condanna della s.p.a. A. in favore di D.S. al pagamento delle spese processuali che, prima della notificazione del precetto, la compagnia di assicurazione aveva inviato assegno di € 3.115,25 ad integrale copertura della somma liquidata in sentenza e che tale assegno venne rifiutato dal S., sul presupposto che le spese legali fossero di spettanza del proprio avvocato che si era dichiarato antistatario. Orbene i giudici del merito - censurando siffatto comportamento - hanno accolto l'opposizione in considerazione del fatto che il rifiuto del pagamento da parte del S. risultava privo di giustificazione e aveva dato adito per di più, a numerosi procedimenti, mentre il tutto poteva essere sostanzialmente evitato se solo l’appellante avesse autorizzato la controparte a corrispondere le spese direttamente al proprio difensore ovvero, dopo averle personalmente incassate, le avesse consegnate a chi riteneva ne avesse diritto così nella decisione impugnata, a conferma di analoghe considerazioni del giudice di pace . 1.1. Con l'unico motivo il ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di Iegge, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 93 cod. proc. civ. e all'art. 2702 cod. civ. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ripetuto un errore in cui era incorso il primo giudice, ritenendo che la A. avesse dato esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza posta a fondamento del precetto, senza considerare che il rifiuto dell'assegno inviatogli da detta società non era pretestuoso, perché comprendeva le spese di spettanza del difensore, il quale aveva dichiarato di essere antistatario e aveva anche proposto appello per la mancata distrazione delle spese processuali. In particolare il Tribunale - ritenendo che il S. avrebbe potuto limitarsi ad autorizzare la A. al pagamento delle spese processuali direttamente al difensore - avrebbe omesso di considerare che era agli atti una propria lettera in cui, per l’appunto, dichiarava di non volere approfondire di somme non di ns. pertinenza, bensì dei difensori . 1.1. Il motivo è infondato, ancorché la motivazione della decisione impugnata richieda di essere corretta ai sensi dell’art. 384 ult. comma proc. civ., nella parte in cui ipotizza una possibile autorizzazione la parte del Santoro al pagamento delle somme che si assumano di pertinenza del procuratore. Invero - pacifico che il titolo posto a fondamento del precetto non conteneva alcun provvedimento di distrazione delle spese processuali nei confronti del difensore - è chiaro che l’A. risultava debitrice, in base a detto titolo, esclusivamente nei confronti del S., anche per le spese processuali per cui correttamente aveva inviato il pagamento dell’intera somma allo stesso S. Di nessun rilievo è la circostanza che il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese in suo favore e che sul punto il giudice del titolo esecutivo non avesse provveduto, posto che, in tal caso, avrebbe dovuto essere richiesta la correzione dell'errore materiale. Invero l'omessa pronuncia da parte del giudice adito sull'istanza di distrazione presentata dall'avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio da parte dell’organo giudicante e, pertanto, emanabile con il rimedio impugnatorio specifico della correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Cass. S.U. 7 luglio 2010, n. 16037 . 1.2. Soprattutto deve richiamarsi il principio da cui totalmente prescinde non solo parte ricorrente, ma anche la sentenza impugnata secondo cui - anche in ipotesi di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa - si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Di conseguenza rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta cfr. Cass. 12 novembre 2008, n. 27041 v. anche Cass. N. 3045/1986 Cass. n. 2041/1961 . Discende da quanto sopra che il S. - a prescindere dalla domanda di distrazione fatta dal suo difensore rimaneva, in ogni caso, debitore delle spese processuali nei confronti del proprio legale, per cui, incassando per intero la somma che gli aveva correttamente inviato l’A., incassava il pagamento di un proprio credito, salvo poi dover assolvere il suo debito nei confronti del difensore. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso.