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Notizie a cura di La Stampa.it |
PROFESSIONE

l’avvocato che verrà | 22 Giugno 2012

Riforma degli ordinamenti professionali o riforma della professione forense?

di Gianluca Gambogi - Avvocato e Docente di diritto penale tributario presso la Scuola Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Roma-Lido di Ostia

  Com’è noto in appena cinque giorni si sono registrate due importanti novità per quanto riguarda l’avvocatura: il 6 giugno 2012 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato, con modifiche, il testo della proposta di legge di riforma dell’ordinamento forense licenziato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010; l’11 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la riforma degli ordinamenti professionali e ciò in attuazione della delega concessa al Governo dal decreto legge 138/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (meglio nota come manovra bis).

 

Trattasi di due proposte normative diverse, anche se, rispetto a determinati settori, coincidenti, sia pure in parte.
Quella approvata in Commissione Giustizia della Camera è una riforma specifica per l’avvocatura che prevede numerose norme riguardanti tutti gli aspetti più significativi della professione forense.
Non v’è dubbio che i punti chiave della riforma, così come concepita in sede parlamentare, sono soprattutto la specializzazione e la consulenza in esclusiva per gli avvocati.
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica invece è caratterizzato soltanto da 14 articoli che riguardano tutte le cosiddette professioni regolamentate (e quindi anche quelle diverse dalla professione forense).
Quest’ultimo schema prevede, tra l’altro, due norme specifiche per gli avvocati (l’art. 10 relativo al domicilio professionale e l’art. 11 relativo alle disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso).
L’esame comparato dei due testi rende immediatamente evidente che la riforma attualmente in discussione in Parlamento, se davvero si arriverà all’approvazione definitiva della stessa, disciplinerà in maniera esclusiva l’avvocato rispetto a tutte le altre professioni intellettuali.
Del resto non v’è dubbio che la professione forense ha una sua singolarità estremamente marcata rispetto ad altre attività professionali, posto che l’avvocato ha principalmente il compito di esercitare il diritto di difesa del cittadino che, com’è noto, è diritto costituzionalmente garantito.
Le caratteristiche più significative dello schema di D.P.R. governativo. Così come risulta dalla relazione illustrativa del Ministro della Giustizia, lo schema di d.p.r. è destinato a riformare, nei limiti dei principi indicati dalla manovra bis, tutte le professioni regolamentate e quindi sia quelle esercitate da professionisti iscritti in Ordini, che quelle esercitate da professionisti organizzati in Collegi.
I tratti salienti del decreto riguardano sei distinte questioni:
1) l’accesso alla professione che deve essere libero e fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio e solo in alcuni casi potrà ammettersi il numero chiuso su base territoriale;
2) la formazione continua permanente che deve essere obbligatoria e deve prevedere sanzioni disciplinari nel caso vi sia violazione del suddetto obbligo;
3) il tirocinio per l’accesso deve avere una durata non superiore a 18 mesi;
4) l’assicurazione per il rischio professionale deve essere obbligatoria;
5) la funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative e a tal proposito è prevista, specificamente, l’incompatibilità della carica di Consigliere dell’Ordine territoriale o di Consigliere Nazionale con quella di membro dei Consigli di disciplina;
6) la pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo e può avere ad oggetto anche i titoli e le specializzazioni del professionista oltre che l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.
Inoltre dalla lettura dello schema emerge che per quanto attiene al tirocinio e per quanto attiene alla formazione continua il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio Nazionale di riferimento, emanerà, entro un anno, un regolamento con le specifiche previsioni proprio rispetto a questi due significativi argomenti.
Le norme specifiche per gli avvocati, a cui accennavamo in precedenza, riguardano: il domicilio professionale (art. 10 dello schema del d.p.r.), nel senso che l’avvocato dovrà avere un domicilio nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’Ordine presso cui è iscritto, fatta salva la facoltà di avere ulteriori studi sul territorio nazionale nonché il tirocinio forense (art. 11) che può essere svolto anche presso l’Avvocatura di Stato o presso l’Ufficio Legale di Ente pubblico.
Nessuna novità rispetto allo schema parlamentare. Va da sé peraltro che gli argomenti principali trattati nello schema di d.p.r. governativo si ritrovano anche nel testo della proposta di legge approvato dalla Commissione Giustizia della Camera.
All’acceso alla professione e al tirocinio professionale, ad esempio, sono dedicati gli articoli 38-43 e sono previste disposizioni che riguardano gli accordi tra Università e Ordini forensi (art. 38), disposizioni che riguardano il contenuto e la modalità dello svolgimento del tirocinio (art. 39), nonché disposizioni che riguardano i corsi di formazione per l’accesso alla professione (art. 41).
Inoltre vi sono norme che riguardano proprio l’esame di Stato (artt. 44, 45, 46) e anche norme transitorie.
È importante evidenziare che la proposta di legge prevede una durata del tirocinio in mesi 24, ma probabilmente tale norma sarà corretta e modificata e finirà, anche in questo testo normativo, per essere recuperato il termine dei 18 mesi.
Per quanto attiene alla formazione continua la normativa attualmente all’esame parlamentare prevede una specifica disposizione nell’art. 10, mentre l’art. 11 è dedicato all’assicurazione per il rischio professionale.
Numerose e significative infine le norme che riguardano il procedimento disciplinare.
A tal proposito è sufficiente ricordare che il potere disciplinare viene affidato ai consigli distrettuali di disciplina (il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante).
Anche nello schema parlamentare è previsto che gli avvocati Consiglieri dell’Ordine non potranno far parte dei Colleghi giudicanti e ciò rappresenta, al pari di quanto riportato nello schema di d.p.r. governativo, un’importante novità rispetto all’attuale sistema.
Importante ricordare che nello schema legislativo è introdotto anche un cambiamento rispetto alle sanzioni disciplinari poiché scompare la sanzione interdittiva della cancellazione, mentre altra sanzione interdittiva, quella della sospensione dall’esercizio della professione, potrà essere prevista per un periodo da due mesi a cinque anni mentre attualmente è prevista per un periodo da due mesi a un anno (cfr. art. 40, del R.Dl. n. 1578/1933).
È infine previsto il cosiddetto richiamo verbale che, secondo l’art. 51, comma 1, lett. b) della riforma attualmente in sede parlamentare, non ha carattere di sanzione disciplinare vero e proprio ma è applicabile ai casi di infrazioni lievi e scusabili.
Non può infine essere dimenticato che lo schema in questione prevede anche norme molto importanti in tema di sospensione cautelare dell’avvocato.
Nello schema legislativo vi sono anche prescrizioni per il domicilio dell’avvocato (art. 6) ed anche sul regime della pubblicità (art. 9).
Liberalizzazione o specializzazione, quale avvocato verrà? I commentatori più attenti della riforma hanno immediatamente osservato come nello schema di d.p.r. redatto dal Governo non vi sia traccia di due importanti settori, contenuti invece nella riforma attualmente in discussione in Parlamento: la specializzazione e la consulenza in esclusiva.
Non v’è dubbio peraltro che tanto la specializzazione, quanto la consulenza in esclusiva, sono aspetti significativi che meritano la dovuta attenzione.
Intanto occorre osservare, in tema di specializzazione, che nello schema di riforma parlamentare viene confermata la competenza del Ministro della Giustizia ad adottare un regolamento su questa particolare modalità di esercizio della professione, previo parere del C.N.F. ed acquisiti i pareri delle associazioni forensi specialistiche.
Il percorso formativo per diventare specialista avrà una durata di almeno un biennio per un totale di 150 ore complessive di insegnamento e, proprio per agevolare un accesso alle specializzazioni, è previsto che potranno accedere a questa particolare qualifica gli avvocati che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all’albo.
Senza voler entrare nel merito di quanto stabilito nella proposta legislativa di riforma dell’ordinamento forense (alcuni rilievi critici in punto di specializzazione sono già stati evidenziati anche da altri autori e sono senz’altro meritevoli di attenzione), non si può certamente fare a meno di evidenziare come la specializzazione sia davvero un punto necessario sul quale fondare una riforma seria dell’ordinamento forense.
Stesso discorso può essere fatto per quanto attiene alla consulenza legale, per la quale, nel testo parlamentare, si conferma una riserva a favore degli avvocati.
Pare a chi scrive che sia positivo riservare la consulenza all’avvocato, sia pure con i limiti previsti dall’art. 2 della proposta di legge approvata dalla Camera, in quanto ciò è, da un lato il riconoscimento dell’importanza di una professione che ha rilievo costituzionale e dall’altro è una garanzia anche per gli stessi cittadini che avranno la possibilità di chiedere consulenza ad un soggetto qualificato, iscritto ad un Ordine, che ha l’obbligo di aggiornarsi professionalmente in maniera continuativa e che è garantito anche sotto il profilo dei rischi professionali da una polizza assicurativa.
Senza contare che quell’avvocato avrà tutti gli obblighi deontologici da osservare.
Insomma, come il lettore può facilmente intuire, siamo di fronte ad un bivio: una riforma complessiva ed esclusivamente mirata a riformare la professione forense (quella in discussione al Parlamento) oppure una riforma complessiva delle professioni intellettuali tendente alla liberalizzazione.
Si deve anche registrare che lo schema di d.p.r. governativo è già stato bocciato, secondo quanto è dato leggere sui quotidiani di questi giorni, in pratica da tutte le professioni che sono interessate al provvedimento.
In ogni caso, e a prescindere da questo dato, comunque significativo, non può essere negata una circostanza incontrovertibile: la proposta di legge approvata il 6 giugno 2012 dalla Commissione Giustizia della Camera è senza dubbio alcuno più completa, più specifica e anche più attenta ad una serie di problematiche che sono sicuramente fondamentali (specializzazione ed esclusiva sulla consulenza) per disciplinare in modo serio l’avvocato che verrà.
Vero è che anche quel testo può essere migliorato, come tutte le cose di questo mondo, ma al momento, se l’alternativa a quel testo è lo schema di d.p.r. proposto dal Governo, credo che, proprio nell’interesse del cittadino, non vi sia dubbio che la strada da scegliere sia quella parlamentare.