Ecco come scrivere un verbale di mediazione formalmente regolare

Il Presidente del Tribunale può omologare il verbale con il quale il mediatore dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo, dopo averne accertato la regolarità formale e sostanziale .

Il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Modica il 9 dicembre 2011 merita la massima attenzione per il tema affrontato, che riguarda la regolarità formale del verbale di mediazione ed in particolare del verbale con il quale il mediatore dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. L’omologazione del verbale di accordo. Una volta raggiunto un accordo amichevole all’esito di un procedimento di mediazione, svolto presso un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, la parte interessata e, cioè, quella che teme o ha già subìto l’inadempimento degli obblighi contenuti nell’accordo può chiedere, ai sensi dell’articolo 12 d.lgs. 28/2010, al Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede l’organismo un decreto con il quale viene attribuita efficacia esecutiva all’accordo. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione all’esito del quale il Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di accordo e dopo aver riscontrato che l’accordo non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative , omologa il verbale di accordo. Controllo formale e sostanziale. Con ogni evidenza – afferma correttamente il provvedimento in esame - il controllo presidenziale deve avere ad oggetto, data la congiunzione anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative . Ebbene, nel caso esaminato dal presidente del Tribunale di Modica era accaduto proprio che una parte avesse depositato il verbale di accordo redatto nell’organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Modica. La regolarità formale del titolo . Ma in che cosa consiste il controllo della regolarità formale del verbale? Per il Tribunale la regolarità deve avere ad oggetto 1 la sottoscrizione delle parti e del mediatore 2 la dichiarata titolarità del sottoscritto mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia 3 la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2011 4 l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro 4 la riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e, cioè, l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale . Sulla base di questa premessa che può presentarsi, salvo quanto si dirà tra poco, come linea guida per la redazione del verbale di mediazione il Presidente del Tribunale ritiene di rigettare l’istanza in quanto nel caso specifico il mediatore né aveva indicato il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia , né aveva indicato gli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale . Qualche dubbio, poi, suscita l’affermazione per la quale la mancata certificazione delle sottoscrizioni ad opera del mediatore possa essere superata sic! dalla certificazione delle sottoscrizioni ad opera del cancelliere del Tribunale. Ed infatti, a me pare che il verbale debba certificare, se apposte, le sottoscrizioni o debba dare atto dell’impossibilità a sottoscrivere. La motivazione desta, però, ulteriori dubbi sia per l’inserimento dell’elemento della riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e, cioè, l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale sia per l’esclusione del numero di protocollo della controversia mediata. La materia deve essere civile e commerciale. Quanto al primo aspetto, è da dire che la circostanza che la materia sia civile e commerciale, o meglio, attenga a diritti disponibili piuttosto che un elemento di regolarità formale appare essere un elemento sostanziale relativo alla validità dell’accordo. Ed in ogni caso, pur a voler ammettere che sia anche formale resta da dire che ciò che conta è che la materia sia effettivamente disponibile e non che il mediatore lo abbia semplicemente affermato. Il numero della procedura. Quello che, invece, mi sembra mancare è il numero della procedura e, cioè, il numero che l’organismo assegna al procedimento una volta ricevuta la domanda di mediazione e che serve a verificare la corrispondenza del verbale ad un certo procedimento senza, peraltro, dover fornire ulteriori specificazioni sulla controversia. Linee guida per un verbale. Orbene, prendendo spunto dal provvedimento del presidente del Tribunale di Modica possiamo provare a tracciare schematicamente gli elementi indispensabili per un verbale che tenga dal punto di vista della regolarità formale 1 Nome dell’ODM e numero di iscrizione al Registro 2 Nome del mediatore e dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dell’ODM 3 Numero di protocollo della procedura di mediazione trattata 4 Nomi delle parti presenti 5 Attestazione a le parti hanno raggiunto un accordo b le parti non hanno raggiunto un accordo c la parte regolarmente invitata non ha partecipato al procedimento 6 Sottoscrizione del mediatore per paternità del verbale 7 Sottoscrizione delle parti 8 Sottoscrizione del mediatore per certificazione delle sottoscrizioni delle parti.

Tribunale di Modica, sentenza 9 dicembre 2011 Il Presidente del Tribunale Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. numero 28/2010 del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.2011 omissis alla presenza del mediatore Avv. con firme autenticate” nel procedimento di mediazione numero 5/2011 proposto nei confronti di e innanzi all’organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo ritenuto che l’articolo 12 D.Lgs. numero 28/2010, rubricato Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale” ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l'attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ ordine pubblico e delle norme imperative ritenuto che la regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto 1 la sottoscrizione delle parti e del mediatore 2 la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia 4 la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex articolo 3 e 4 D.M. numero 180/2010 5 l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro 5 la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex articolo 2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. ha omesso la certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. numero 28/2010 ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’ autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ articolo 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari in quest’ultimo caso il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico P.Q.M. Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui . ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’ articolo 12 D.Lgs. numero 28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.2011. Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.