Tre ore sono troppo poche: niente orario ridotto nelle cancellerie del Tribunale di Roma

Concessa la sospensiva per il provvedimento del Presidente del Tribunale sull’apertura delle cancellerie e degli uffici giudiziari, perché in contrasto con le disposizioni di legge.

Il Tar Lazio, con l’ordinanza n. 4912 del 20 dicembre, ha accolto il ricorso contro i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma che avevano limitato, per il periodo dicembre 2011-giugno 2012, l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici giudiziari a sole 3 ore e mezza giornaliere. L’apertura ridotta è contraria alla legge. Il Tar ritiene fondato il ricorso, rilevando il fumus boni iuris nel fatto che l’apertura al pubblico per sole tre ore e mezza delle cancellerie contrasta con il disposto normativo attualmente in vigore, secondo cui gli uffici e le segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico per cinque ore nei giorni feriali. Accolta l’istanza sospensiva. Per questo motivo, il Tar accoglie l’istanza cautelare, con sospensione dei provvedimenti del Presidente del Tribunale, ed ha altresì disposto l’adeguamento alle disposizioni di legge dell’orario di apertura degli uffici anche a Roma si potrà, quindi, accedere alle cancellerie per un orario normale”.

TAR Lazio, sez. Prima, ordinanza 19 – 20 dicembre 2011, n. 4912 Presidente Giovannini – Estensore Caponigro per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recanti la limitazione dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma e in particolare, dei provvedimenti prot. 9580 e 9581 del 18.10.2011, 8223 del 12.9.2011, 10074 del 4.11.2011 nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti, del provvedimento prot. 10814 del 24.11.2011 del Presidente del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo recante la ri definizione dell’”orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale di Roma” dal 1.12.2011 al 30.6.2012. Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato Visto l’atto di intervento ad opponendum Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'art. 55 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, i motivi aggiunti sembrano assistiti da adeguato fumus boni iuris in quanto - premesso che l’organo emanante l’atto impugnato è incardinato nel Ministero della Giustizia, per cui il ricorso appare correttamente notificato – l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali Tenuto conto che l’assoluta peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.