Dal TAR Lazio no alla richiesta di sospensiva

La normativa, in vigore dal marzo scorso, non verrà sospesa per il Tar manca un danno grave e irreparabile. Ma rimangono i dubbi sui profili di illegittimità dell’istituto.

Il Tar Lazio, con ordinanze n. 4909 e 4911, entrambe depositate il 20 dicembre, ha rigettato l’istanza di sospensiva sulla mediazione obbligatoria, avanzata dall’Unione delle camere civili, contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo economico, dopo le numerose polemiche che hanno investito l’istituto e alla luce delle presunte incompatibilità con principi costituzionali ed europei. Non c’è danno grave e irreparabile. Per i giudici amministrativi, invece, non sussiste il danno grave e irreparabile e viene a mancare, quindi, il presupposto per la concessione della misura cautelare richiesta. Restano così in vigore le norme che disciplinano la mediazione obbligatoria D.m. n. 180/2010 e d.l. n. 145/2011 . Resta aperta la partita davanti alla Consulta A questo punto, si attende l’intervento della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi – dopo numerosi rinvii da parte dei giudici italiani - sulla legittimità di alcuni delicati aspetti della mediazione obbligatoria. Su tutti, la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, che limiterebbe e renderebbe più difficoltoso per i cittadini l’accesso alla giustizia, aumentando anche i costi. e quella in sede europea. Allo stesso modo, alcuni Tribunali si sono rivolti alla Corte di Giustizia Ue, lamentando l’illegittimità della mediazione obbligatoria per contrasto con alcuni principi fondamentali sovranazionali, ad esempio quelli contenuti nella Cedu. La mediazione, insomma, continua ad essere al centro di un acceso dibattito l’Avvocatura per bocca del suo organismo più rappresentativo, l’Oua, è più volte intervenuta per ribadire la contrarietà della mediazione obbligatoria, così come è attualmente concepita, alla Costituzione e alla normativa comunitaria.

TAR Lazio, sez. Prima, ordinanza 19 – 20 dicembre 2011, n. 4911 Presidente Giovannini – Estensore Bottiglieri per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010. Visto il ricorso Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero dello sviluppo economico Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'art. 55 c.p.a. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Respinge la suindicata domanda incidentale. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

TAR Lazio, sezione Prima, ordinanza 19 – 20 dicembre 2011, n. 4909 Presidente Giovannini – Estensore Bottiglieri per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n,180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011. Visto il ricorso Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'art. 55 c.p.a. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Respinge la suindicata domanda incidentale. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.