Avvocati: ecco come cambia il procedimento di liquidazione di onorari e diritti dopo il ""taglio"" dei riti civili

di Andrea Bulgarelli

di Andrea Bulgarelli * Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati e quello dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali civili o in altri procedimenti a questi equiparati già disciplinati dagli artt. 28-30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 cambia e forse cambia in peggio. Il decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 pubblicato sulla G.U. del 21 settembre scorso recante Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in virtù dei supposti caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa ne muta il rito da camerale a sommario di cognizione art. 702 bis ss. c.p.c. . Il rito di destinazione viene tuttavia incisivamente modificato art. 3, 1° co. escludendo che ad esso si applichino a la possibilità per il giudice di dichiarare l'inammissibilità della domanda e della domanda riconvenzionale con ordinanza non impugnabile ove essa non appartenga alla competenza del tribunale in composizione monocratica art. 702 ter, 2° co. b la possibilità per il giudice di disporre il mutamento del rito fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. così rendendo applicabili le norme del processo ordinario di cognizione laddove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria art. 702 ter, 3° co. . In attuazione di uno specifico criterio di delega art. 54, 4° co., lett. a n. 2 L. 68/2009 è dunque esclusa la conversione del rito da sommario a ordinario a prescindere dall'eventuale complessità dell'istruzione. Ulteriori deroghe al procedimento sommario di cognizione standard consistono - nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera art. 14, 2° co. , il che comporta l'eccezionale competenza della corte di appello ove in tale grado di giudizio l'avvocato abbia prestato la sua opera professionale in deroga a quanto previsto dall'art. 702 bis, 1° co., c.p.c. - nella designazione da parte del presidente del collegio, dopo il deposito del ricorso, con il decreto di cui all'art. 702 bis, 3° co., c.p.c. del giudice relatore e nella possibilità che ove il collegio ritenga necessaria l'apertura di una vera e propria fase istruttoria lo stesso presidente possa delegarne l'esperimento ad uno dei suoi componenti art. 3, 1° e 2° co. . - nella scomparsa dell'obbligo espresso di cercare di conciliare le parti dopo averle sentite art. 29, l. n. 794/1942 , tentativo da ritenersi forse assorbito dalla norma generale contenuta nell'art. 185 c.p.c. anche se, in base a tale norma, la richiesta di fissazione della relativa udienza deve essere congiunta - nell'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio art. 14, 4° co. in deroga all'art. 702 quater c.p.c., conservandosi su quest'ultimo punto, in ossequio alle previsioni della legge di delega art. 54, 2° co., lettera c della legge n. 69 del 2009 , quanto stabilito dall'attuale disciplina quale effetto processuale speciale. Rimarrà pertanto ammissibile solo il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. art. 360, 4° co., c.p.c. avuto riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento ed alla sua irretrattabilità per vizi di violazione di legge. La riduzione dei riti è il primo obiettivo mancato della riforma. Di fatto dunque ad un rito speciale se ne sovrappone un altro dato che la specialità del rito può essere ravvisata anche allorché singole disposizioni processuali speciali in qualche modo integrino o modifichino la disciplina generale di un modello processuale di riferimento. Principale elemento di novità della riforma attiene all'introdotta possibilità per il presidente, quando ritenuto necessario, di disporre mezzi istruttori delegando all'adempimento uno dei componenti del collegio art. 3, 2° co. . Nonostante la sinteticità della previsione sembra venga introdotta una vera e propria fase istruttoria che mancava invece nel previgente procedimento. Fase istruttoria destinata ad impedire, in uno con la previsione degli artt. 3 del decreto legislativo e 54, 4° co., lett. b, n. 2, l. n. 69/2009, la trasformazione del procedimento speciale in ordinario giudizio di cognizione sul merito della domanda nel caso in cui le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria introducendo nel processo un nuovo petitum rispetto alla mera liquidazione delle spettanze del legale. Grazie, infatti, alla neo introdotta fase istruttoria tutto il procedimento dovrebbe ora svolgersi nell'ambito del giudizio regolamentato dall'art. 702 bis c.p.c. senza alcuna possibilità di mutamento di rito per il caso di contestazioni del cliente in ordine al rapporto professionale e/o alla natura giudiziale delle prestazioni e/o ad ogni altra che ampli il thema decidendum. La semplificazione dei riti con i suoi tanti, troppi dubbi. Tralasciando in questa sede alcuni dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega ex art. 76 Cost. del provvedimento in esame, veniamo ai dubbi che il provvedimento solleva. - L'art. 4 che disciplina l'ipotesi in cui la controversia venga promossa con forme diverse da quelle prescritte prevedendo che il giudice pronunci, anche d'ufficio, con ordinanza, il mutamento del rito non oltre la prima udienza di comparizione delle parti disponendo che la causa sia riassunta davanti al giudice competente secondo le norme del procedimento sommario di cognizione per la liquidazione dei compensi degli avvocati fissa l'inderogabilità del procedimento speciale allorquando il legale intenda recuperare i crediti derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale? Oppure la norma andrebbe riferita solo alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per recuperare le proprie competenze professionali di cui verrebbe mantenuta ferma la previgente inderogabilità del procedimento speciale? Oppure se d'inderogabilità si tratta essa andrebbe riferita alla sola fase a cognizione piena non potendosi verosimilmente limitare la possibilità dell'avvocato di ricorrere alla cognizione sommaria del procedimento monitorio? - Ove il cliente sia un c.d. consumatore il foro stabilito dalla riforma è un foro speciale che può derogare a quello esclusivo e speciale previsto dall'art. 33, 2° co., lett. u del codice del consumo il c.d. foro del consumatore , oppure quest'ultimo prevede una competenza esclusiva che prevale su ogni altra pur legislativamente configurata? Dipende dalla risposta e si propende per la negativa la possibilità per il recupero dei crediti dell'avvocato o di avvalersi anche dello speciale rito previsto per tale tipo di controversie ricorrendo al giudice in precedenza adìto per il processo nel quale abbia prestato la sua opera pur ove esso non coincida con quello nel cui ambito di competenza risiede o abbia il proprio domicilio il cliente consumatore, o di utilizzare, in tal caso, solo i mezzi ordinari procedimento ordinario di cognizione, procedimento monitorio avanti il giudice previsto dall'art. 33, 2° co., lett. u , d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 limitandosi a ricorrere al nuovo procedimento solo contro i clienti persone giuridiche o anche fisiche ma che non rivestano la qualità di consumatore e, che quindi, abbiano richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo pertinente alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta Cass., sez. III civile, ordinanza 9 giugno 2011, n. 12685 Trib. Terni 14 gennaio 2010 Trib. Monza 19 luglio 2007 contra Trib. Roma 8 aprile 2008 . - Considerato che anche la fase di opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali deve essere regolata dal riformato rito sommario di cognizione non dovrebbe essere più possibile per l'opponente indicare la data di prima udienza, eventualmente anche dimidiando i termini di comparizione, visto che la sua fissazione rimarrà affidata al presidente del collegio ex art. 3, 2° co., D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, ciò che sembra comportare un'evidente deroga agli artt. 163 bis e 165 c.p.c - La mutata forma richiesta per l'atto introduttivo comporta forse che il termine concesso per fare opposizione subisca di fatto una drastica riduzione dato che entro il periodo previsto dall'art. 641 c.p.c. l'ingiunto dovrà sia presentare il ricorso in opposizione ex art. 702 bis c.p.c. che provvedere, una volta emesso il decreto di fissazione udienza, alla notifica di entrambi all'opposto Cass. civ., sez. II, 16 maggio 1981, n. 3225 Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1999, n. 1283 ? Ne risulteranno quindi impedite le opposizioni dell'ultimo minuto quelle portate alla notifica sullo spirare del termine ex art. 645 c.p.c. e l'opponente sarà costretto non solo a depositare il proprio ricorso per tempo, ma anche a verificare giorno per giorno presso la cancelleria l'emissione del decreto di fissazione udienza per poi precipitarsi a chiedere, verosimilmente con urgenza, le copie conformi del ricorso e del decreto di fissazione udienza al fine di provvederne poi, con altrettanta urgenza, alla notifica all'ingiungente? Così ragionando non solo si giungerebbe ad una diminuzione dei termini concessi a difesa, un aggravio dei costi e una peggiore qualità delle condizioni nelle quali si troverà ad operare l'opponente ma si dovrebbe considerare allora abrogato anche l'art. 702 bis, 3° co., in forza del quale la notifica del ricorso e del decreto deve essere effettuata al convenuto almeno quaranta giorni prima dell'udienza. - O dovrà piuttosto applicarsi l'art. 39, u.c., c.p.c., in base al quale con il deposito del ricorso il processo è pendente non essendovi effetti sostanziali che possano invece decorrere solo dalla notifica del ricorso? - O analogamente a quanto dottrina Gurrieri, Questioni sul decreto ingiuntivo, in L'esordio del nuovo processo civile, Milano, 1997, 647 Di Marzio, Il procedimento per convalida di licenza di sfratto, Milano, 1998, 396 Monteleone, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 1144 Satta-Punzi Diritto processuale civile, Padova, 2000, 768 Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 563 Montesano-Arieta, Trattato di diritto processuale civile, II, 1, Padova, 2002, 406 Carrato e Scarpa, Le locazioni e il processo, Milano, 2005, 809 Porreca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2006, 186 Grasselli e Masoni, Le locazioni, II, Il processo, Padova, 2007, 598 e giurisprudenza Pret. Salerno 15 dicembre 1995, Rass. Locaz. e condominio, 1995, 492 Pret. Bari 12 luglio 1996, Giust. civ., 1997, 940 Trib. Milano 15 dicembre 1997, Foro it., 1998, I, 3274 ritengono a proposito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni di locazione impagati retta dal rito c.d. locatizio ex art. 447 bis c.p.c. e quindi introdotta con ricorso in base all'art. 414 c.p.c. è sufficiente ai fini della tempestività dell'opposizione, e, pertanto, del rispetto del termine perentorio fissato dall'art. 641 c.p.c., che il ricorso sia depositato in cancelleria entro e non oltre quaranta giorni dalla notificazione del decreto? Può prescindere dalla risposta a tali interrogativi l'individuazione del termine di costituzione per l'opponente ricorrente dato che, in base alla nuova forma dell'atto introduttivo dell'opposizione ricorso e non più citazione , la sua costituzione si dovrà comunque considerare effettuata alla data del suo deposito in cancelleria e nessuna influenza potrà pertanto esercitare su tale aspetto il noto revirement della suprema corte Cass. civ., S.U., 9 settembre 2010, n. 19246 relativo alla necessità per l'opponente e l'opposto di costituirsi nei termini dimezzati previsti dall'art. 165 c.p.c Troppe particolarità e troppi dubbi per un provvedimento che intendeva semplificare e ridurre i riti . * Avvocato