Prima casa, il vano autorimessa come il posto auto: escluso dal conteggio della superficie

Vittoria definitiva per due contribuenti, che vedono azzerato definitivamente l’avviso loro recapitato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della revoca dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa.

Legittimo non conteggiare il vano autorimessa e il deposito cantina nella superficie complessiva dell’immobile. Salvo, di conseguenza, metro alla mano, il beneficio ‘prima casa’ rivendicato da una coppia all’atto d’acquisto Corte di Cassazione, ordinanza n. 15880/21, sez. VI Civile tributaria, depositata l’8 giugno A dare ragione ai contribuenti sono innanzitutto i giudici tributari. Sia in primo che in secondo grado, difatti, viene ritenuta illegittima la revoca dei benefici provvisoriamente concessi per l’ acquisto della prima casa . E ciò significa che è privo di validità, almeno per i giudici tributari, l’ avviso di liquidazione per Iva e imposte ipocatastali emesso dall’Agenzia delle Entrate. Sacrosanta, in sostanza, l’esclusione dalla superficie utile del vano autorimessa – privo di ogni apertura oltre la porta e quindi assimilabile al posto macchina – e del ripostiglio cantina –interrato e con soltanto una finestrella, del tipo delle aperture delle cantine – . Impossibile, quindi, parlare di immobile di lusso . Dall’Agenzia delle Entrate propongono in Cassazione una prospettiva differente, ovviamente. In sostanza, si sostiene la tesi che i giudici tributari regionali abbiano commesso un errore escludendo dal computo della superficie utile rilevante per la classificazione dell’immobile come di lusso il locale autorimessa assimilato al posto macchina e il locale ripostiglio assimilato alla cantina . Prima di esaminare in dettaglio la vicenda, i Giudici di terzo grado ricordano che in tema di agevolazioni ‘prima casa’ , al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento – avuto riguardo al momento dell’acquisto – alla nozione di superficie utile complessiva e alla sola utilizzabilità, e non anche all’effettiva abitabilità degli ambienti . Da non conteggiare, quindi, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina . Allo stesso modo, viene anche sottolineato che ai fini della inclusione dei locali di sgombero nella superficie utile complessiva ai fini della qualificazione dell’immobile come di lusso non rileva l’abitabilità ma la potenzialità dei locali stessi allo svolgimento delle attività della vita quotidiana . Tirando le somme, ciò che assume rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – è la marcata potenzialità abitativa e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana . Per quanto concerne la vicenda in esame, però, i Giudici della Cassazione confermano la decisione della Commissione tributaria regionale, poiché dalla nozione di superficie utile complessiva va esclusa quella destinata a box-autorimessa , e ciò perché il riferimento normativo al posto macchina include non soltanto il posto aperto e delimitato in area comune, ma anche il box-auto . Ciò che conta, in merito all’immobile acquistato dai contribuenti, è la destinazione dei locali separati al momento del trasferimento deposito magazzino, piuttosto che garage-autorimessa e cantina . E a questo proposito si è accertato che per le sue caratteristiche l’autorimessa era assimilabile al posto macchina e il ripostiglio-cantina a una cantina, avendone le caratteristiche proprie .

Corte di Cassazione, ordinanza 14 aprile – 8 giugno 2021, n. 15880 Presidente Esposito – Relatore La Torre Ritenuto che L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di P.C. e S.R.P. di avviso di liquidazione per IVA e imposte ipocatastali conseguenti alla revoca dei benefici provvisoriamente concessi per l’acquisto della prima casa, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. In particolare la CTR, per quanto ancora rileva, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso dalla superficie utile il vano autorimessa perché privo di ogni apertura oltre la porta , e quindi assimilabile al posto macchina e il ripostiglio cantina, in quanto interrato ed ha soltanto una finestrella del tipo delle aperture delle cantine . I contribuenti si costituiscono con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo si deduce la violazione del D.M. n. 1072 DEL 1969, art. 6, dell’art. 14 preleggi, nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, in materia di imposta di registro per agevolazioni prima casa , per avere la CTR escluso dal computo della superficie utile rilevante per la classificazione dell’immobile come di lusso il locale autorimessa assimilato al posto macchina e il locale ripostiglio assimilato alla cantina . 2. Il motivo è infondato. 2.1. Va premesso che in tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento avuto riguardo al momento dell’acquisto alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina Cass., sez. 6 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019 Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017 . 2.2. È stato altresì statuito che ai fini della inclusione dei locali di sgombero nella superficie utile complessiva ai fini della qualificazione dell’immobile come di lusso non rileva l’abitabilità ma la potenzialità degli stessi allo svolgimento delle attività della vita quotidiana. In definitiva, ciò che assume rilievo in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare è la marcata potenzialità abitativa Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012. 2.3. Questa Corte, decidendo in analoghe controversie, ha avuto modo in più occasioni cfr., tra le altre, Cass. n. 1173 del 2016 Cass. n. 25674 del 2013 Cass. n. 22279 del 2011 di affermare il principio secondo il quale in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte I, art. 1, Nota D Bis, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della abitabilità dell’immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità . 2.4. Ciò premesso in linea generale, dalla nozione di superficie utile complessiva va tuttavia esclusa quella destinata a box-autorimessa non perché quest’ultima non sia astrattamente includibile in quella, ma perché espressamente eccettuata, nell’esercizio di una tipica scelta legislativa, dal citato art. 6, il cui richiamo al posto macchina unitamente a quello di altri locali eccettuati, ancorché utilizzabili balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale deve ritenersi riferito non soltanto al posto aperto e delimitato in area comune, ma anche al box-auto senza con ciò contravvenire, stante l’ampiezza letterale della formula normativa e l’identità di ratio, al dettame generale di tassatività e stretta interpretazione delle ipotesi agevolative. 2.5. La soluzione qui adottata si pone in linea, in particolare, con Cass. 1173/16 cit. la quale nel decidere nel merito la causa dopo aver affermato il su riportato principio di diritto ha, in effetti, escluso che l’immobile fosse di lusso per eccedenza dei 240 metri quadrati, una volta esclusa dal conteggio della superficie utile complessiva, tra il resto, anche la porzione di seminterrato destinata ad autorimessa. 2.6. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato la questione fondamentale costituita dalla destinazione dei locali separati al momento del trasferimento deposito magazzino, piuttosto che garage-autorimessa e cantina essa ha infatti diffusamente motivato sul punto, ritenendo, con argomentazione in fatto non censurabile in questa sede, che per le sue caratteristiche l’autorimessa fosse assimilabile al posto macchina e il ripostiglio-cantina a una cantina, avendone le caratteristiche proprie. Segnatamente, la CTR ha esplicitato le ragioni che dovevano indurre a ritenere provato che i locali in oggetto fossero appunto destinati, a garage-autorimessa e deposito-cantina va d’altra parte considerato che lo stesso accertamento fattuale era stato reso anche dalla Commissione tributaria provinciale, trovando dunque conferma in appello. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.600,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.