Smart working: il rimborso dei costi per la connessione internet deve essere tassato?

L'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulla possibilità di ricomprendere nel reddito di lavoro dipendente le somme erogate al lavoratore in smart working il rimborso spese per la connessione a internet è fiscalmente imponibile? Risp. AE 24 maggio 2021 n. 371

In assenza di elementi e di parametri oggettivi e documentati, il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente in smart working , non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti art. 51, comma 1, TUIR . Tuttavia potrà essere dedotto dalla società ai fini del reddito d'impresa. Nel caso di specie , la concorrenza del rimborso al reddito di lavoro dipendente deriva dalle seguenti circostanze - il rimborso spese non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro , dal momento che l'istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet - la relazione tra l'utilizzo della connessione internet e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore - dalla fattispecie non emerge l' importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato. In ordine, invece, alla deducibilità ai fini del reddito d'impresa, la stessa è ammessa considerato che il rimborso in questione risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata allo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile, che concorre ad assicurare la corrispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l'AE ritiene in linea generale che i predetti rimborsi siano deducibili in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro art. 95, comma 1, TUIR . Fonte mementopiu.it

Entrate_risposta_2021_371