Giurisdizione: spettano al giudice ordinario le controversie sul corrispettivo per i rifiuti

Nella sentenza n. 11290/21 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti. La controversia viene incardinata da una società che gestisce un ipermercato nanti la competente Commissione Tributaria Provinciale al fine di ottenere l'annullamento di una fattura emessa dalla società affidataria del servizio inerente i rifiuti urbani erogati nel 2018.

In sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite ricostruiscono l'evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, ricordando gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla qualificazione della natura dei relativi costi. Da un lato, la tariffa integrata ambientale cd. TIA-2 di cui all'art. 238, d.lgs. n. 152/2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.p.r. n. 633 del 1972 Cass., sez. unite civ., 7 maggio 2020, n. 8631, in CED Cass., Rv. 657620 . Dall'altro, le controversie relative alla tariffa di igiene ambientale c.d. TIA-1 non costituendo un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario Cass., sez. unite civ., 23 novembre 2018 ord. , n. 30426 Cass., sez. unite civ., 18 giugno 2019 ord. , n. 16341 . Il Collegio ricorda inoltre che, ai fini della qualificazione di una determinata prestazione come avente natura tributaria, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa la giurisprudenza costituzionale Corte Cost., 16 luglio 2009, n. 238 Corte Cost., 14 dicembre 2017, n. 269 Corte Cost., 26 aprile 2018 ha individuato i seguenti criteri sostanziali 1. la doverosità della prestazione , la disciplina legale dovendo in via prevalente essere diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo 2. la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra partila decurtazione non dovendo integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti 3. il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante, le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, dovendo essere destinate a sovvenire pubbliche spese. A propria volta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che assuma rilievo decisivo la circostanza che il pagamento sia obbligatorio per legge Cass., sez. unite civ., 7 maggio 2020, n. 8631, cit. . Nella sentenza in commento, il Collegio affermano che è confermata la natura privatistica della tariffa avente natura di corrispettivo ex art. 1, comma 668, l. n. 147/2013. Al di là del nome iuris tariffa avente natura corrispettiva ”, è infatti l'art. 1, comma 668, l. n. 147/2013 a delineare l'ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui [] è pacifica la natura tributaria” nella parte in cui prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI . Tale norma va correlata al precedente comma 667, in forza del quale, Al fine di dare attuazione al principio chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea . Il necessario presupposto per l'istituzione della tariffa avente natura corrispettiva ” è rappresentato dal d.m. 20 aprile 2017, recante Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in base all'art. 4, comma 1, di tale decreto ministeriale, La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti , intendendosi per rifiuto urbano residuo - RUR” il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati CER 200301 . Analizzando il regolamento comunale approvato nel caso di specie, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscono la natura di corrispettivo del servizio goduto e affermano la giurisdizione del giudice ordinario .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 15 settembre – 29 aprile 2021, n. 11290 Presidente Curzio – Relatore Napolitano Rilevato che La Maxi D S.r.l. di seguito Maxi D , che gestisce un ipermercato nel territorio del Comune di Gonzaga MN , è stata destinataria di una fattura dell’importo di Euro 10.009,43 emessa dalla Mantova Ambiente S.r.l. di seguito Mantova Ambiente , affidataria del predetto comune del servizio inerente ai rifiuti urbani, relativa al secondo semestre 2018. La Maxi D ritenne d’impugnare l’anzidetta fattura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale CTP di Mantova, chiedendo all’adito giudice tributario - previa disapplicazione dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato dal Consiglio Comunale di Gonzaga con delibera n. 11 del 19 marzo 2018, e dell’art. 4 ed allegata tabella 1, del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato dal medesimo Consiglio comunale con delibera n. 50 del 28 ottobre 2013, che prevedono l’assimilazione dei rifiuti speciali da imballaggio ai rifiuti urbani - l’annullamento della suddetta fattura, assumendo che la tariffa dovesse essere commisurata alle sole, residuali, superfici destinate alla produzione di rifiuti solidi urbani quali uffici, servizi igienici, spogliatoi , provvedendo nel resto a proprie spese la ricorrente allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Nelle proprie controdeduzioni dinanzi al giudice tributario la Mantova Ambiente, oltre a contestare nel merito l’avversa domanda, rilevandone l’infondatezza, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, evidenziando come nella fattispecie si vertesse in tema di c.d. tariffa puntuale o corrispettivo sui rifiuti, secondo quanto disposto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668, avente appunto natura di corrispettivo del servizio dalla stessa prestato, e non già sulla Tassa rifiuti TARI , quale disciplinata in altri diversi commi, dal 639, ora abrogato, al 736 dello stesso art. 1 della citata L. n. 147 del 2013, della quale è pacificamente ritenuta la natura tributaria. Con ricorso ritualmente notificato la Maxi D ha quindi proposto, in pendenza del giudizio dinanzi alla CTP di Mantova, regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo all’adita Corte di cassazione a sezioni unite di dichiarare la giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di Mantova, dinanzi alla quale è stata proposta la controversia tra le parti. La Mantova Ambiente resiste all’avverso ricorso con atto denominato controdeduzioni , insistendo affinché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Comune di Gonzaga non ha svolto difese. Il Procuratore Generale, richiamando nelle proprie conclusioni del 16 giugno 2020 la recente sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020 di queste Sezioni Unite in tema di c.d. TIA 2, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Considerato che 1. La presente pronuncia interviene nell’ambito di una ricostruzione dell’evoluzione, indubbiamente complessa, della normativa in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, e di qualificazione della natura dei relativi costi, che può dirsi ormai aver trovato, per quanto in questa sede rileva, un duplice approdo l’uno, preceduto da pronunce contrastanti, in punto di affermazione, da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, con la succitata sentenza 7 maggio 2020, n. 8631, della natura privatistica, con conseguente assoggettabilità ad IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 3, art. 4, commi 2 e 3, della tariffa integrata ambientale c.d. TIA2 , di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 l’altro, viceversa, oggetto d’indirizzo interpretativo univoco, relativo all’affermata natura tributaria della tassa rifiuti cd. TARI , introdotta, in origine, quale componente della imposta unica municipale IUC , dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 639, con decorrenza dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le molte, cfr. Cass., S.U., ord. 18 giugno 2019, n. 16341 Cass., S.U., 23 novembre 2018, n. 30426, nonché la costante giurisprudenza della sezione tributaria cfr., ex multis, Cass., sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17334 Cass. sez. 5, ord. 15 maggio 2019, n. 12979 Cass. sez. 5, 22 settembre, 2017, n. 22130 a tale conclusione, in particolare, pervenendosi, nel solco di quanto, già a suo tempo, indicato da Corte Cost. 16 luglio 2009, n. 238. 2. Quest’ultima, nell’affermare, allora, la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale cd. TIA1 , quale disciplinata dal D.Lgs. 22 settembre 1997, n. 22, art. 49, quale mera variante della TARSU Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani , di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e ss., evidenziò, quali parametri che debbono indefettibilmente sussistere perché una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria, indipendentemente dal nomen iuris assegnato alla fattispecie, i seguenti elementi a la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo doverosità della prestazione b la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti mancanza di detto rapporto sinallagmatico c le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante . 2.1. Detti criteri sostanziali, ai fini della qualificazione di una determinata prestazione come avente natura tributaria, sono stati ancora, di recente, ribaditi, relativamente a diverse fattispecie, dalla giurisprudenza costituzionale si vedano, tra le altre, Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 89 e Corte Cost. 14 dicembre 2017, n. 269 . 2.2. La succitata Cass. S.U. n. 8631/2020, sempre muovendo dalla condivisione delle anzidette premesse, ha ritenuto - in ciò ridimensionando la portata della precedente ordinanza delle stesse Sezioni Unite 11 luglio 2017, n. 17113 - nell’affermare la natura privatistica della cd. TIA2, che non assume rilievo decisivo, ai fini dell’attribuzione, in contrario avviso, della natura tributaria della prestazione, quale espresso anche dall’ordinanza interlocutoria Cass. sez. 3, 25 settembre 2019, n. 23949, la circostanza che il relativo pagamento sia obbligatorio per legge, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 prevede che le prestazioni verso corrispettivo dipendenti dai contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere obbligazioni di fare, di non fare e permettere costituiscono prestazioni di servizi, ai fini dell’assoggettabilità ad IVA, ex art. 1 del medesimo decreto, quale ne sia la fonte rilevando altresì, a conforto della natura privatistica della tariffa, come già fosse stato precisato cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-3, ord. 19 luglio 2019, n. 19544 e Cass. sez. 6-3, ord. 18 febbraio 2019, n. 4275 che nella prospettiva dell’opzione legislativa è chiaro che l’individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto compatibile trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali . 2.3. Dovendo su ciò convenirsi, ne consegue che, avuto riguardo alla tariffa avente natura di corrispettivo, di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 668, la natura privatistica della stessa ne risulti viepiù confermata. 2.3.1. È pur vero che, in questa sede, diversamente dalla fattispecie esaminata dalla succitata pronuncia n. 8631/2020 di queste Sezioni Unite, non viene in rilievo alcuna norma d’interpretazione autentica riguardo alla qualificazione della natura giuridica della prestazione. 2.3.2. Nondimeno, di là anche dal nomen iuris assegnato a detta prestazione dal comma in oggetto tariffa avente natura corrispettiva , appare incontrovertibile che la norma primaria in esame, nello stabilire che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI , debba essere intesa nel senso di delineare l’ambito di detta tariffa in termini alternativi alla tassa sui rifiuti, di cui, come si è visto, è pacifica la natura tributaria. 3. Detta disposizione va correlata al precedente comma 667 dello stesso art. 1 della citata L. n. 147 del 2013, che dispone che a l fine di dare attuazione al principio chi inquina paga , sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea . 3.1. Il relativo decreto, D.M. 20 aprile 2017, pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2017, per quanto in realtà non abbia chiaramente definito la cd. Tarip tariffa puntuale , talora indicata anche come Taric tariffa corrispettiva , in termini di radicale opzione sostitutiva per i Comuni al tributo TARI, secondo quanto risulta evincersi invece dalla menzionata disposizione di cui all’art. 1, comma 668, ha costituito comunque il necessario presupposto perché potesse effettivamente istituirsi detta tariffa. 3.2. Segnatamente l’art. 4 del citato decreto, in particolare, prevede che l a misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR rifiuto urbano residuo, o indifferenziato , quale definito dall’art. 2 del decreto in esame, cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti . 4. Il Comune di Gonzaga ha quindi approvato, con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 19 marzo 2018, con decorrenza dal primo gennaio 2018, cioè a far tempo dall’annualità oggetto del contenzioso tra le parti oggetto del relativo giudizio di merito, il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI . 4.1. Orbene, non sembra potersi revocare in dubbio, che, con il citato regolamento, allegato in atti, il Comune di Gonzaga abbia inteso effettivamente esercitare, nell’ambito della propria potestà regolamentare, l’opzione di cui all’art. 1, comma 668, delineando la disciplina di tariffa corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, cioè alternativamente ad essa, secondo l’indicazione emergente dalla citata norma primaria, come da incipit della citata fonte secondaria si veda l’art. 1, comma 1, del regolamento, che istituisce e disciplina il Corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, come previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668 . 4.2. Se è pur vero che resta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti - d’altronde già comune alla cd. TIA2, della quale, come si è detto, recentemente queste Sezioni Unite hanno affermato la natura privatistica - presupposto che l’art. 5, comma 1 del regolamento individua nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati , cui consegue, secondo l’art. 13, comma 3, del regolamento medesimo, che l a non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la presenza dei presupposti , nondimeno esso s’inserisce in un sistema il cui cardine è costituito dal rapportare la prestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall’utente del servizio. 4.3. Valenza decisiva va attribuita, segnatamente, all’art. 2, comma 3 del citato regolamento, che prevede che i l servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai fini dell’applicazione del corrispettivo ed all’art. 11, sulle modalità di calcolo delle varie componenti della tariffa, che, nel disciplinare due quote variabili accanto alla cd. quota fissa, la prima relativa alla raccolta differenziata, in particolare con la seconda prevede la quota variabile a misura , ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza e oggetto di specifica misurazione, secondo i criteri di cui al succitato D.M. 20 aprile 2017, art. 4. 4.3.1. Anche l’art. 10, al comma 2, sebbene rimandi, in generale, quanto alla conformazione delle tariffe in base alle quali commisurare il Corrispettivo per i Rifiuti , ai criteri contenuti nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, prevede poi che i coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregati per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere. 4.3.2. Coerente, infine, con la natura di tariffa avente natura di corrispettivo del servizio goduto è altresì la disposizione regolamentare art. 33 , del tutto ignorata dalla ricorrente, che devolve alla cognizione del giudice ordinario pie controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti norma secondaria che va intesa come ulteriore indice sintomatico della volontà da parte del Comune di Gonzaga di delineare il sistema normativo della cd. Tariffa corrispettivo in termini assolutamente alternativi alla TARI avente natura tributaria. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere, pertanto, affermata in materia, la giurisdizione del giudice ordinario. 6. La disciplina delle spese del presente regolamento di giurisdizione resta demandata al giudice ordinario territorialmente competente dinanzi al quale vanno rimesse le parti. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.