Imposta sui servizi digitali: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito al funzionamento dell' imposta sui servizi digitali cd. web tax introdotta dalla L. 145/2018 Legge di Bilancio 2019 .

Ambito soggettivo La norma individua l'ambito di applicazione soggettivo dell'imposta sui servizi digitali, caratterizzato da un duplice criterio identificativo lo svolgimento di attività d'impresa e il contestuale superamento di due soglie dimensionali. - Svolgimento di attività d'impresa . In linea teorica, possono assumere la qualifica di soggetti passivi dell'imposta in esame le società, gli enti commerciali e non commerciali questi ultimi limitatamente all'attività commerciale svolta e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale. Non viene, invece, richiesta alcuna particolare qualificazione per il soggetto committente, ossia il fruitore del servizio o utente , che potrebbe rivestire qualunque forma e operare in qualità sia di soggetto economico, sia di privato consumatore. - Superamento delle soglie dimensionali . Il secondo criterio di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta attiene al superamento di soglie dimensionali, richiedendo che l'esercente l'attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo, consegua a un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000 prima soglia” b un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a € 5.500.000 seconda soglia” . Base imponibile L'imposta si ottiene applicando l' aliquota del 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell' anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta. I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato Per determinare se i ricavi imponibili siano tassabili in Italia si ha riguardo alla localizzazione dell'utente. In linea generale, i ricavi sono imponibili se l'utente del servizio digitale da cui sono generati è localizzato nel territorio dello Stato. - Localizzazione del dispositivo. L'indirizzo IP , espressamente richiamato anche nella norma primaria, è un codice numerico che viene assegnato a un'interfaccia che identifica l'host di rete, che può essere un personal computer, uno smartphone, un tablet, un router o anche un elettrodomestico. Sebbene la localizzazione tramite indirizzo IP non raggiunga un livello di precisione tale da individuare l'esatta posizione del dispositivo, si tratta di un criterio che consente, comunque, di collegare il dispositivo con il territorio dello Stato. Il criterio di localizzazione basato sull'IP, tuttavia, non è l'unico ammesso dalla normativa italiana per stabilire la geolocalizzazione del dispositivo. Ulteriori criteri di geolocalizzazione sono quello basato sul GPS e quello basato sulle stazioni radio base. Vi sono infine anche sistemi che giungono a tale risultato sulla base di metodi induttivi . La localizzazione, infatti, può essere dedotta dalle informazioni personali dell'utente a disposizione dell'impresa. - Criteri di collegamento rilevanti in relazione a ciascun servizio digitale . Il momento rilevante per stabilire il collegamento territoriale coincide con la comparsa della pubblicità mirata sul dispositivo di un utente nel corso dell'anno solare, momento nel quale se il dispositivo è localizzato in Italia, il ricavo derivante dal servizio è soggetto all'imposta sui servizi digitali. Termini di versamento I termini per il versamento dell'imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, sono stati fissati al 16 maggio per il versamento dell'imposta e al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione art. 5 comma 15 DL 41/2021 . Il differimento si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione. Fonte mementopiu.it

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