Sanatoria della notifica a mezzo PEC in formato PDF della cartella per raggiungimento dello scopo

La notifica della cartella a mezzo pec , con copia informatica in origine cartacea della stessa, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione della cartella da parte della società contribuente.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2366 del 3 febbraio 2021. Un contribuente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento ai fini IRPEF ed IVA.Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente. Il giudice del gravame ha respinto l’appello del contribuente, affermando che la PEC di notifica figura regolarmente ricevuta e consegnata all'indirizzo PEC del contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti in formato PDF è inequivocabilmente riferibile all'Agente di Riscossione. Con il ricorso in cassazione il contribuente ha ribadito che, ai fini della notifica a mezzo PEC la cartella di pagamento, era sprovvista della firma digitale CAdES o PAdES ha precisato che i giudici d'appello hanno ritenuto il semplice file, pdf riproduttivo delle cartelle di pagamento sufficiente a garantire, agli effetti della notifica, la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento. Con la citata pronuncia gli Ermellini hanno rigettato per infondatezza il ricorso in cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. In caso di notifica a mezzo PEC , la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento , il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione pdf anziché .p7m , l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. .Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario nella specie, a familiare convivente , è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore , del potere sostanziale dì accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Non va attribuito rilevo all' assenza della firma digitale sulle cartelle laddove le cartelle in formato pdf siano comunque pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto la notifica delle cartelle deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione delle cartelle da parte della società contribuente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, sentenza 10 dicembre 2020 – 3 febbraio 2021, n. 2366 Presidente Mocci – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento attinente ad IRPEF relativa all'anno di imposta 2012 ed una attinente ad IVA relativa all'anno di imposta 2013 la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso della parte contribuente, ritenendo che, premessa l'equivalenza sancita da Cass. SU. 10266 del 2018 - della firma digitale in formato CAdES che dà luogo ad un file con estensione finale.p7m e in formato PadES che dà luogo ad un file finale con estensione.pdf, in ogni caso la PEC di notifica figura regolarmente ricevuta e consegnata all'indirizzo PEC del contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti in formato PDF è inequivocabilmente riferibile all'Agente di Riscossione la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva. Ragioni della decisione Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 111 Cost. per avere i giudici d'appello ritenuto indifferente, ai fini della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, che sulle stesse fosse apposta la firma digitale CAdES o PAdES, quando la doglianza verteva sulla circostanza che le cartelle asseritamente notificate ne fossero totalmente sprovviste considerato che con il secondo motivo d'impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20 e 23 e art. 156 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere i giudici d'appello ritenuto che il semplice file pdf riproduttivo delle cartelle di pagamento potesse essere sufficiente a garantire, agli effetti della notifica, la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento ritenuto di dover affrontare la trattazione dei motivi in maniera unitaria ponendo entrambi in discussione la validità della notifica delle cartelle considerato con riferimento in particolare al primo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso Cass. n. 30948 del 2019 considerato con riferimento in particolare al secondo motivo di impugnazione che, secondo questa Corte la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento , il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione pdf anzichè .p7m , l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Cass. n. 6417 del 2019 Cass. n. 27561 del 2018 Cass. SU n. 7665 del 2016 considerato con riferimento ad entrambi i motivi di Impugnazione che, secondo questa Corte il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario nella specie, a familiare convivente , è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3 Cass. n. 11051 del 2018 la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore , del potere sostanziale di accertamento dell'Amministrazione finanziaria Cass. n. 17198 del 2017 ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove per un verso non ha attribuito rilevo all'assenza della firma digitale sulle cartelle e per un altro verso ha invece attribuito rilievo alla circostanza che le cartelle in formato pdf siano comunque pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto la notifica delle cartelle deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione delle cartelle da parte della società contribuente ritenuto pertanto che entrambi i motivi di impugnazione sono infondati il ricorso va conseguentemente rigettato nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.