Contributi COVID-19 per co.co.co con reddito di lav. autonomo: esenzione

I contributi una tantum per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia, erogati dalla Regione ai collaboratori coordinati e continuativi che producono reddito di lavoro autonomo, non sono imponibili Risposta Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2021 n. 84 .

In virtù di quanto disposto dal Decreto Rilancio, i contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi della pandemia art. 10 bis DL 137/2020 . Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente , fatta salva l'ipotesi in cui la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente. In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione. Il caso di specie ha ad oggetto un bonus erogato da una Regione nella forma di una sovvenzione una tantum, a professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano”. L'intervento rientra tra le politiche a sostegno del lavoro, attraverso interventi di incentivazione all'occupazione e di allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, nell'ambito del Programma Operativo Regionale POR , che l'ente ha scelto di realizzare con l'integrazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e il Fondo Sociale Europeo FSE . Per l'AE, il bonus erogato dalla Regione ai liberi professionisti titolari di una partita IVA attiva alla data della presentazione dell'istanza, non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori. La medesima conclusione è raggiunta con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che - posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore a 23.400 € - abbiano un volume d'affari complessivo non superiore a 30.000 € - non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato. Fonte mementopiu.it