Benefici prima casa e scioglimento della donazione

La risoluzione per mutuo consenso della donazione con cui il contribuente aveva trasferito un immobile - acquistato con l'agevolazione prima casa - al fine di poter godere dell'agevolazione sul successivo acquisto a titolo oneroso, non fa decadere i benefici risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2 febbraio 2021, n. 77 .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di risoluzione per mutuo consenso del contratto di donazione e applicazione delle agevolazioni prima casa . La norma consente al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di altra abitazione acquistata con le suddette agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l' immobile pre-posseduto entro un anno. Tale disposizione trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. La condizione si ritiene soddisfatta anche nel caso in cui il contribuente abbia alienato l'immobile pre-posseduto con un atto di donazione . E il beneficio non decade laddove l'atto di donazione venga successivamente risolto per mutuo consenso, in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo atto di donazione cfr. risposta dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2019, n. 443 . Quanto alla tassazione, ai fini delle imposte indirette, l'Agenzia delle Entrate rappresenta che l'atto di risoluzione per mutuo consenso afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto alcun corrispettivo deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso , con applicazione dell'imposta in misura fissa. Fonte mementopiu.it

Risp_AE_77