Web tax: ambito di applicazione e modalità di versamento

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un articolato chiarimento sulla web tax, illustrando il perimetro applicativo e le modalità di versamento Provv. AE 15 gennaio 2021 n. 13185 .

L'AE ha fornito un articolato chiarimento relativo alla web tax , illustrando il suo perimetro applicativo e le modalità di versamento dell'imposta art. 1 comma 35-50 L. 145/2018 . Il Legislatore ha introdotto un' imposta con aliquota del 3%sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa , con entrata in vigore il 1° gennaio 2020. L'imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali, applicando l'aliquota ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell' anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta. I ricavi sono assunti a l lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'imposta i servizi riguardanti - la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale - la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario - la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia - da parte del soggetto che la gestisce - di contenuti digitali, servizi di comunicazione o di pagamento - la messa a disposizione di un'interfaccia digitale per gestire, ad esempio i sistemi dei regolamenti interbancari, le attività di consultazione di investimenti partecipativi, le sedi di negoziazione all'ingrosso - la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati al punto precedente - lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e dei carburanti. Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare art. 2359 c.c. . Un ricavo è imponibile se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato per utente” s'intende qualsiasi soggetto che si connette, tramite un dispositivo, a una interfaccia digitale. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell'indirizzo di protocollo internet IP del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti, in generale, al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, con dichiarazione da presentarsi entro il 16 marzo. In sede di prima applicazione , l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 art. 2 DL 3/2021 . Si ricorda infine che i codici tributo per il versamento dell'imposta verranno istituiti con separata Ris. dell'AE. Fonte mementopiu.it